31996D0731

96/731/CE: Decisione del Consiglio del 26 novembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 23/12/1996 pag. 0016 - 0018


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 novembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (96/731/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania concernente la pesca al largo della Mauritania (1), entrato in vigore il 14 giugno 1988, in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, il 18 gennaio 1996, la Repubblica islamica di Mauritania ha denunciato l'accordo di pesca precitato e ha invitato la Comunità, a norma dell'articolo 13, secondo comma dell'accordo stesso, ad avviare negoziati per la conclusione di un nuovo accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, la Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno siglato il 20 giugno 1996 un accordo di cooperazione in materia di pesca, il quale concede ai pescatori comunitari possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania;

considerando che, ai fini di una gestione efficace delle possibilità di pesca di cui la Comunità dispone nella zona di pesca della Mauritania, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività alieutiche contemplate dalla presente decisione sono soggette alle pertinenti misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3);

considerando che, per garantire l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di cooperazione, gli Stati membri devono verificare che gli armatori assolvano i loro obblighi e devono fornire alla Commissione tutte le informazioni appropriate;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività dei pescherecci comunitari, le due parti hanno inoltre siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione a decorrere dal 1° agosto 1996; che è pertanto indispensabile concludere al più presto l'accordo in forma di scambio di lettere, in attesa della conclusione dell'accordo di cooperazione sulla base dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo di cooperazione, in appresso denominato «accordo», sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca derivanti dall'applicazione dell'accordo sono ripartite come indicato nella tabella dell'allegato della presente decisione. Per quanto riguarda i cefalopodi la ripartizione annuale delle possibilità tra gli Stati membri, a decorrere dal 1° agosto 1997, sarà decisa non oltre il 30 giugno di ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Qualora, in una determinata categoria di pesca, le domande di licenza presentate da uno Stato membro siano inferiori al volume di cattura ad esso assegnato, la Commissione autorizza anche gli armatori degli altri Stati membri ad inoltrare domande di licenza.

Articolo 3

1. Gli Stati membri:

a) verificano la concordanza tra i dati iscritti nei formulari «domande di licenza» di cui all'appendice 1 dell'allegato I dell'accordo e i dati iscritti nello schedario comunitario delle navi da pesca di cui al regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione (4) e comunicano alla Commissione ogni modifica di tali dati constatata nelle domande di licenza successive.

Essi verificano altresì che le altre informazioni necessarie per la compilazione delle licenze siano corrette;

b) trasmettono le domande di licenza alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3317/94 (5), non oltre due giorni lavorativi prima del termine indicato nel capitolo II, punto 2.1 dell'allegato I dell'accordo;

c) forniscono mensilmente alla Commissione l'elenco delle navi la cui licenza è stata sospesa, indicando, per singolo porto, la data di deposito della licenza e la data della sua restituzione;

d) trasmettono alla Commissione, in forma riassuntiva, i rapporti redatti a seguito dei controlli di cui al capitolo IV, punto 2 dell'allegato II dell'accordo. I riassunti devono precisare i controlli effettuati, i risultati ottenuti e le misure adottate in conseguenza;

e) trasmettono mensilmente alla Commissione una copia dei rapporti degli osservatori scientifici di cui al capitolo V, punto 14 dell'allegato II dell'accordo che essi ricevono.

Essi segnalano immediatamente alla Commissione le infrazioni accertate in base alle indicazioni contenute nei suddetti rapporti, nonché le misure adottate in conseguenza di tali infrazioni.

Essi inseriscono i dati scientifici contenuti nei rapporti in una base dati elettronica, alla quale la Commissione deve avere accesso;

f) trasmettono contemporaneamente alla Commissione e alle competenti autorità della Mauritania una copia della comunicazione riguardante le missioni d'ispezione di cui al capitolo VI, punto 4 dell'allegato II dell'accordo, nonché, se del caso, una copia della notifica riguardante la partecipazione di un osservatore.

Essi trasmettono alla Commissione una copia dei rapporti redatti dagli osservatori designati dalle rispettive autorità di controllo conformemente al capitolo VI, punto 3 dell'allegato II dell'accordo;

g) adottano le disposizioni necessarie per prendere i provvedimenti adeguati ed avviare le procedure amministrative previste al capitolo V, punto 15 dell'allegato II dell'accordo.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. KENNY

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(2) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1).

(4) Regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 493/96 (GU n. L 72 del 21. 3. 1996, pag. 12).

(5) Regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 13).