96/719/CE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 18/12/1996 pag. 0042 - 0042
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (96/719/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, considerando che, all'allegato V della direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Central Veterinary Laboratory di Addlestone, Regno Unito, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per questa malattia; considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti all'allegato V della direttiva 92/40/CEE; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio; considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva; considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno; considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE. Articolo 2 Il Central Veterinary Laboratory di Addlestone, Regno Unito, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1. Articolo 3 L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 80 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997. Articolo 4 L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità: - 70 % a titolo di anticipo su richiesta del Regno Unito, - il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte del Regno Unito entro il 1° marzo 1998. Articolo 5 Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis. Articolo 6 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (96/719/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, considerando che, all'allegato V della direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Central Veterinary Laboratory di Addlestone, Regno Unito, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per questa malattia; considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti all'allegato V della direttiva 92/40/CEE; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio; considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva; considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno; considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE. Articolo 2 Il Central Veterinary Laboratory di Addlestone, Regno Unito, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1. Articolo 3 L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 80 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997. Articolo 4 L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità: - 70 % a titolo di anticipo su richiesta del Regno Unito, - il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte del Regno Unito entro il 1° marzo 1998. Articolo 5 Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis. Articolo 6 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione