31996D0702

96/702/CE: Decisione della Commissione del 26 novembre 1996 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio e relativamente al Regno dei Paesi Bassi, misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 13/12/1996 pag. 0032 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1996 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio e relativamente al Regno dei Paesi Bassi, misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny (96/702/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio del Thrips palmi Karny in provenienza da un altro Stato membro, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio sino a quando la Commissione non adotta le suddette misure;

considerando che i Paesi Bassi hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, in data 19 giugno 1995, che alcuni vivai di vegetali di Ficus ornamentali risultavano infestati da Thrips palmi; che le informazioni complementari fornite dai Paesi Bassi hanno confermato la presenza di Thrips palmi anche in altri vivai; che la Commissione ha adottato la decisione 96/153/CE (3) che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio e relativamente al Regno dei Paesi Bassi, misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny;

considerando che i Paesi Bassi hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, in data 27 settembre 1996, che un altro vivaio risulta infestato da Thrips palmi;

considerando che, nonostante indagini approfondite, non è stato sinora possibile identificare la fonte dell'infestazione nei Paesi Bassi;

considerando che è pertanto giustificato autorizzare gli Stati membri ad adottare nei confronti dei Paesi Bassi misure supplementari più rigorose per cautelarsi contro la propagazione del Thrips palmi;

considerando che le misure supplementari adottate dagli Stati membri di cui sopra devono tener conto della struttura di produzione e di distribuzione nei Paesi Bassi nonché dell'accresciuto rischio rappresentato dalle piante coltivate in prossimità dei vivai infestati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Regno dei Paesi Bassi provvede affinché per i vegetali di Ficus L. vengano rispettate, fino al 30 novembre 1997, le condizioni di cui al paragrafo 2, qualora detti vegetali di Ficus L. destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, in provenienza dai Paesi Bassi, vengano trasportati in altri Stati membri o trasferiti all'interno del territorio dei Paesi Bassi.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, devono risultare soddisfatte le condizioni seguenti:

a) I vegetali di Ficus L., destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, devono:

aa) - essere stati conservati, coltivati ed ottenuti in vivai registrati ufficialmente, a norma della direttiva 92/90/CEE (4), nonché

- essere stati conservati, coltivati od ottenuti, per almeno due mesi, in un luogo di produzione unico che, in seguito alle ispezioni ufficiali e a controlli effettuati almeno due volte al mese nei due mesi precedenti il trasferimento dal luogo di produzione, sia stato riconosciuto esente da Thrips palmi, oppure essere stati conservati, coltivati od ottenuti, per almeno un mese, in un luogo di produzione unico ed essere stati sottoposti ad un trattamento adeguato che garantisca l'assenza di Thrips palmi; il suddetto luogo di produzione deve essere successivamente stato dichiarato esente da Thrips palmi in seguito a un'ispezione ufficiale e a controlli effettuati almeno due volte al mese nel mese precedente il trasferimento dal luogo di produzione;

ab) se trasferiti dal luogo di produzione, essere scortati da un passaporto delle piante compilato e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE (5);

b) Ferme restando le comunicazioni prescritte dall'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE, i Paesi Bassi forniscono alla Commissione ed agli Stati membri informazioni dettagliate riguardo ai luoghi di produzione di cui sia stata confermata l'infestazione, non appena giunga conferma della stessa.

Articolo 2

1. Gli Stati membri diversi dai Paesi Bassi garantiscono che i vegetali di Ficus L. destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, coltivati nel loro paese siano accompagnati da un documento attestante il paese d'origine quando vengono trasferiti dal luogo di produzione.

2. Gli Stati membri destinatari possono:

- sottoporre ad ispezione le partite di vegetali di Ficus L. destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, in provenienza dai Paesi Bassi;

- prendere ulteriori provvedimenti appropriati per effettuare controlli ufficiali sui vegetali di Ficus L. destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, in provenienza dai Paesi Bassi e trasportati nel loro territorio.

Articolo 3

Gli Stati membri devono effettuare indagini ufficiali relative al Thrips palmi.

L'indagine condotta dai Paesi Bassi conformemente al sottoparagrafo 1 dev'essere controllata dagli esperti di cui all'articolo 19 bis della direttiva 77/93/CEE, secondo la procedura ivi stabilita. Entro il 1° maggio 1997 e il 1° settembre 1997 dev'essere consegnata agli Stati membri ed alla Commissione una prima relazione in merito ai risultati dell'indagine condotta dai Paesi Bassi e del controllo di cui sopra.

I particolari ed i risultati delle indagini di cui al sottoparagrafo 1 devono essere comunicati agli altri Stati membri ed alla Commissione entro il 1° settembre 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri adeguano le misure da essi adottate allo scopo di cautelarsi contro l'introduzione e la diffusione del Thrips palmi, in modo da rendere tali misure conformi agli articoli 1 e 2.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 24.

(3) GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 49.

(4) GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 38.

(5) GU n. L 4 dell'8. 1. 1993, pag. 22.