96/691/CE: Decisione della Commissione del 26 novembre 1996 che approva il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione per il 1997 presentato dalla Danimarca e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 07/12/1996 pag. 0026 - 0027
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1996 che approva il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione per il 1997 presentato dalla Danimarca e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/691/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 32 e l'articolo 24, paragrafo 6, considerando che la decisione 90/424/CEE prevede, al titolo III, capitolo 2, la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per le misure di controllo intese a prevenire le zoonosi; considerando che la Danimarca ha presentato un programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione per il 1997; considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di controllo per la prevenzione delle zoonosi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1997, quale fissato dalla decisione 96/597/CE della Commissione (3); considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di prevenzione delle zoonosi, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Danimarca, sino ad un importo massimo pari a 200 000 ECU; considerando che questo programma si iscrive nel contesto di un piano per la sorveglianza e il controllo delle salmonelle nei gruppi di pollame; considerando che il contributo finanziario della Comunità può riguardare, secondo i casi, l'indennizzo dei proprietari per la distruzione dei volatili da riproduzione e delle uova da cova oppure la differenza tra i loro valori estimativi e quelli dei prodotti trasformati ottenuti previo trattamento termico; considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997. Articolo 2 1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico della Danimarca per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, sino ad un importo massimo di 200 000 ECU destinato a compensare: - secondo i casi, la distruzione dei volatili da riproduzione o la differenza tra il loro valore estimativo e il ricavo dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute dai volatili suddetti; - la distruzione delle uova da cova incubate; - secondo i casi, la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il loro valore estimativo e il ricavo dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti dalle uova suddette. 2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che: - venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute; - venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1998, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute. Articolo 3 La Danimarca è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 22.