31996D0661

96/661/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di escavatori idraulici di peso superiore a 6 tonnellate originari della Repubblica di Corea

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 27/11/1996 pag. 0023 - 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di escavatori idraulici di peso superiore a 6 tonnellate originari della Repubblica di Corea (96/661/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Procedimento

(1) Nel dicembre 1994 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Committee for European Construction Equipment (CECE) per conto dei produttori comunitari di escavatori idraulici. Dopo aver deciso che la denuncia era stata presentata per conto dell'industria comunitaria e che esistevano elementi di prova sufficienti delle pratiche di dumping e del pregiudizio notevole da esse causato che giustificavano l'apertura di un procedimento, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di escavatori idraulici di peso superiore a 6 tonnellate originari della Repubblica di Corea.

(2) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il denunziante dell'apertura del procedimento e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) Un certo numero di produttori del paese interessato, gli importatori ad essi collegati nella Comunità ed alcuni dei produttori comunitari denunzianti hanno risposto al questionario inviato loro, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto di essere sentiti, cosa che è stata loro concessa.

(4) La Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta e ha svolto indagini presso i produttori comunitari e quattro produttori della Repubblica di Corea ed una serie di importatori nella Comunità.

(5) Il periodo utilizzato ai fini dell'inchiesta sulle pratiche di dumping e sul pregiudizio è quello compreso tra il 1° gennaio 1994 ed il 31 marzo 1995.

B. Prodotti in esame

(6) I prodotti in esame sono gli escavatori idraulici semoventi su cingoli e gli altri escavatori idraulici di peso superiore a 6 tonnellate e con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360 °. I prodotti rientrano nei codici NC ex 8429 52 10 ed ex 8429 52 90.

C. Ritiro della denuncia e chiusura del procedimento

(7) Dopo aver concluso l'inchiesta, la Commissione ha informato il denunziante dei risultati. Il denunziante ha in seguito ritirato la denuncia.

(8) La decisione del denunziante costituisce una base sufficiente per chiudere il procedimento, salvo qualora sia possibile stabilire che tale misura sia contraria agli interessi della Comunità. La Commissione non ha ricevuto né è a conoscenza di eventuali indicazioni secondo le quali, nel caso in questione, la chiusura del procedimento sia contraria all'interesse della Comunità.

(9) In tali circostanze, si ritiene inutile applicare misure di tutela e quindi il procedimento antidumping relativo alle importazioni di escavatori idraulici di peso superiore a 6 tonnellate originari della Repubblica di Corea è chiuso senza l'istituzione di misure di questo tipo.

(10) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.

(11) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento e non sono state presentate osservazioni,

DECIDE:

Articolo unico

Con la presente decisione si chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di escavatori idraulici di peso superiore a 6 tonnellate originari della Repubblica di Corea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. C 117 del 12. 5. 1995, pag. 6.