96/621/CE: Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dall'importo del prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 277 del 30/10/1996 pag. 0038 - 0038
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dall'importo del prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia (96/621/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase, visto la decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, del 17 maggio 1977, relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità, in particolare l'allegato IV, vista la proposta della Commissione, considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dall'importo del prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia; considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92, del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), sopprime l'applicazione del coefficiente correttore 1,207509 applicato ai tassi di conversione agricoli sino al 31 gennaio 1995; che è quindi necessario, tenuto conto del fatto generatore del tasso di conversione agricolo da utilizzare, prevedere un importo per il periodo che termina il 31 gennaio 1995 e un importo a decorrere dal 1° febbraio 1995, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1996. Per il Consiglio Il Presidente R. QUINN (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).