96/620/CE: Decisione del Consiglio del 1o ottobre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1o gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 277 del 30/10/1996 pag. 0035 - 0035
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1° ottobre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco (96/620/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (1), entrato in vigore il 1° novembre 1978, in particolare l'allegato B, vista la proposta della Commissione, considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato di cui alle sottovoci NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10 e originario del Marocco; considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92, del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), sopprime l'applicazione del coefficiente correttore 1,207509 che era applicato ai tassi di conversione agricoli sino al 31 gennaio 1995; che è quindi necessario, tenuto conto del fatto generatore del tasso di conversione agricolo da utilizzare, prevedere un importo per il periodo che termina il 31 gennaio 1995 e un importo a partire dal 1° febbraio 1995, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1996. Per il Consiglio Il Presidente D. SPRING (1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).