31996D0611

96/611/CE: Decisione del Consiglio del 16 settembre 1996 relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Argentina)

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 24/10/1996 pag. 0031 - 0037


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 settembre 1996 relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Argentina) (96/611/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 e l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha avviato negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) e che questi negoziati hanno condotto ad un accordo con l'Argentina,

considerando che è necessario precisare l'introduzione progressiva delle riduzioni dei dazi previste dall'accordo;

considerando che la Comunità ha avviato un dibattito con l'Argentina sul regime delle importazioni comunitario per quanto riguarda i cereali e che il risultato di questi scambi è ripreso in un accordo sotto forma di uno scambio di lettere;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare questi accordi,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità i seguenti accordi:

- accordo relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato I) del GATT;

- scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina sui cereali (allegato II).

I testi degli accordi di cui al presente articolo sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

L'allegato III illustra l'introduzione progressiva delle riduzioni dei dazi previste dall'accordo.

Articolo 3

Con la presente decisione il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona incaricata di firmare l'accordo in nome della Comunità (1).

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) La data di entrata in vigore degli accordi sarà pubblicata a cura del segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO I

ACCORDO relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI ARGENTINA,

auspicando di concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, in seguito all'ampliamento della Comunità europea avvenuto il 1° gennaio 1995, in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

auspicando inoltre di potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CXL, per il territorio doganale della CE dei 15, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakech all'Accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994) e gli addenda al testo citato, esposti nel documento G/SP/2 (datato 3 agosto 1994).

B. Per concludere i negoziati in corso a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sulle questioni agricole, si è deciso di applicare quanto segue, a decorrere dal 1° gennaio 1996:

- 0808 10 93 Mele fresche (1/1-31/3):

- due nuove fasi (10 % e 12 %) prima di applicare l'equivalente della tariffa nella sua integralità nel periodo 15/2-31/3.

- 0808 10 99 Mele fresche (1/4-31/7):

- riduzione dell'aliquota di dazio finale dal 3 % allo 0 %,

- una nuova fase (14 %) prima di applicare l'equivalente della tariffa nella sua integralità nel periodo 1/4-30/6,

- tre nuove fasi (10 %, 12 % e 14 %) prima di applicare l'equivalente della tariffa nella sua integralità nel periodo 1-15/7.

- 0808 20 31 Pere fresche (1/1-31/3):

- riduzione dell'aliquota di dazio finale dall'8 % al 5 % per le pere che rispettano il prezzo d'entrata per il periodo 1/2-31/3.

- 0808 20 33 Pere fresche (1/4-30/4 e 1-15/7):

- riduzione dell'aliquota di dazio finale dal 2,5 % allo 0 %,

- una nuova fase (14 %) prima di applicare l'equivalente della tariffa nella sua integralità nel periodo 1/4-30/4,

- tre nuovi fasi (10 %, 12 % e 14 %) prima di applicare l'equivalente della tariffa nella sua integralità nel periodo 1-15/7.

- 0805 30 10 Limoni:

- quattro nuove fasi (10 %, 12 %, 14 %, 16 %) prima di applicare l'equivalente della tariffa nella sua integralità nel periodo 1/5-31/7,

- tre nuove fasi (10 %, 12 % e 14 %) prima di applicare l'equivalente della tariffa nella sua integralità nel periodo 1-15/8.

- Succo d'uva e mosto d'uva. Contingente dell'aliquota tariffaria per 14 000 t (erga omnes). Cfr. allegato I. Questo contingente dell'aliquota tariffaria si applica a decorrere dal 1° settembre 1996 (1).

- 1508 10 10 Olio d'arachide, grezzo:

- riduzione dell'aliquota finale (3,2 %) a zero.

La Repubblica di Argentina accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi GATT della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;

- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

C. Disposizioni finali:

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.

Firmato a . . ., addì . . . millenovecentonovantasei

Per il governo della Repubblica di Argentina

Per il Consiglio dell'Unione europea

Aliquota dei dazi relativa al succo d'uva e al mosto d'uva

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) In base agli attuali regolamenti CE le importazioni per il perfezionamento attivo non sono calcolate sulla base dei contingenti dell'aliquota tariffaria (CAT). Visto che in passato le importazioni dei prodotti che rientravano nei CAT a volte superavano le 14 000 t, la Comunità europea è disposta ad aprire, su base autonoma, altre possibilità d'importazione qualora sia possibile appurare, dopo aver valutato i dati pertinenti (le forniture interne e la situazione della domanda ivi compresa la valutazione del mercato da parte degli operatori), che la situazione del mercato interno nella Comunità europea richiede ulteriori importazioni di succo d'uva e mosto d'uva utilizzati per la produzione di succo d'uva o prodotti che non rientrano nel settore del vino.

ALLEGATO II

SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina sui cereali

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, . . . . . .

Signore . . . . .,

Sono lieto di confermare l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni della Repubblica di Argentina e della Comunità europea.

La Comunità europea accetta di effettuare i seguenti adeguamenti alle sue norme relative alle importazioni per quanto riguarda il «granturco vitreo» (che rientra nel codice 1005 90 00) dal 1° gennaio al 30 giugno 1996:

lo sgravio per quanto riguarda il granturco vitreo (che rientra nel codice 1005 90 00) sarà aumentato da 8 ecu/t a 14 ecu/t.

Il granturco vitreo riceverà un certificato di conformità da parte dell'«Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal», con le specifiche «maíz colorado o plata».

Le due parti avviano consultazioni prima del 1° marzo 1996 per determinare se il livello dello sgravio riflette le condizioni di mercato prevalenti.

Le due parti hanno deciso di avviare un dibattito nel primo semestre del 1996 per esaminare le eventuali misure necessarie relative agli impegni assunti dalla Comunità europea nel quadro del calendario LXXX, per le successive campagne di commercializzazione. Qualora l'esito delle consultazioni si riveli soddisfacente per le due parti, è prevista l'attuazione dei risultati a decorrere dal 1° luglio 1996.

Se sarà attuato quanto sopra, la Repubblica di Argentina non intende sollecitare consultazioni a norma degli articoli XXII o XXIII del GATT 1994 sulla questione.

Mi pregio proporre che se quanto precede è accettabile per il Suo governo la presente lettera e la sua conferma costituiscono insieme un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina.

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera della Repubblica di Argentina

Signor . . . . . .,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Sono lieto di confermare l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni della Repubblica di Argentina e della Comunità europea.

La Comunità europea accetta di effettuare i seguenti adeguamenti alle sue norme relative alle importazioni per quanto riguarda il "granturco vitreo" (che rientra nel codice 1005 90 00) dal 1° gennaio al 30 giugno 1996:

lo sgravio per quanto riguarda il granturco vitreo (che rientra nel codice 1005 90 00) sarà aumentato da 8 ecu/t a 14 ecu/t.

Il granturco vitreo riceverà un certificato di conformità da parte dell'"Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal", con le specifiche "maíz colorado o plata".

Le due parti avviano consultazioni prima del 1° marzo 1996 per determinare se il livello dello sgravio riflette le condizioni di mercato prevalenti.

Le due parti hanno deciso di avviare un dibattito nel primo semestre del 1996 per esaminare le eventuali misure necessarie relative agli impegni assunti dalla Comunità europea nel quadro del calendario LXXX, per le successive campagne di commercializzazione. Qualora l'esito delle consultazioni si riveli soddisfacente per le due parti, è prevista l'attuazione dei risultati a decorrere dal 1° luglio 1996.

Se sarà attuato quanto sopra, la Repubblica di Argentina non intende sollecitare consultazioni a norma degli articoli XXII o XXIII del GATT 1994 sulla questione.

Mi pregio proporre che se quanto precede è accettabile per il Suo governo la presente lettera e la Sua conferma costituiscono insieme un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina.»

Mi pregio confermare che quanto precede è accettabile per il mio governo e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo in base alla Sua proposta.

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Argentina

ALLEGATO III

Introduzione progressiva delle riduzioni dei dazi

>SPAZIO PER TABELLA>