31996D0605

96/605/CE: Decisione della Commissione dell'11 ottobre 1996 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 19/10/1996 pag. 0029 - 0029


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1996 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/605/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE della Commissione (3), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che le autorità tunisine hanno dato garanzie che gli equini vivi destinati ad essere esportati nella Comunità per la macellazione immediata non sono mai stati trattati con sostanze ad effetto tireostatico, estrogenico, androgenico o gestagenico;

considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione 79/542/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE è modificata come segue:

- alla riga relativa alla Tunisia e nella colonna «residui», la referenza O è stata sostituita da (d).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(3) GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 1.