96/553/CE: Decisione della Commissione del 6 settembre 1996 che stabilisce le norme relative a misure tecniche e scientifiche per la lotta contro la peste suina classica e fissa il contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 240 del 20/09/1996 pag. 0015 - 0017
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 1996 che stabilisce le norme relative a misure tecniche e scientifiche per la lotta contro la peste suina classica e fissa il contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (96/553/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 20, considerando che la peste suina classica è una grave malattia infettiva dei suini che ostacola gli scambi di suini vivi, di carni suine e di alcuni prodotti a base di carni suine; considerando che la peste suina classica è tuttora diffusa in alcune zone della Comunità; considerando che nell'ambito della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la Comunità ha adottato misure intese ad eliminare la peste suina classica dal proprio territorio; considerando che la Comunità sta predisponendo misure tecniche e scientifiche affinché la normativa comunitaria vigente tenga conto dell'evoluzione dei sistemi di produzione animale e dei nuovi metodi di diagnosi; considerando che in tale contesto occorre prevedere un contributo finanziario della Comunità per mettere a punto misure tecniche e scientifiche sugli aspetti epidemiologici della peste suina classica; considerando che i materiali e i dati raccolti durante i recenti focolai di peste suina classica in Germania sono disponibili per ulteriori analisi; considerando che la Germania ha deciso di effettuare uno studio esauriente utilizzando i materiali e i dati raccolti in occasione dei focolai di peste suina classica insorti nel 1993, nel 1994 e nel 1995; considerando che è opportuno accordare alla Germania un contributo finanziario della Comunità per consentire all'istituto di virologia della facoltà di veterinaria di Hannover e all'istituto di epidemiologia di Wusterhausen di effettuare nuove ricerche tecniche e scientifiche; considerando che a fini di controllo occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Per garantire che la normativa comunitaria relativa alla lotta contro la peste suina classica nei suini allevati con diversi sistemi zootecnici sia fondata sulle conoscenze tecniche e scientifiche più valide disponibili, la Comunità prende le misure necessarie per determinare l'importanza dei dati epidemiologici dei recenti focolai di peste suina classica e dei nuovi metodi di diagnosi. 2. Le misure suddette devono comprendere: a) uno studio epidemiologico, vertente in particolare sulla diffusione del virus della peste suina classica nelle zone adiacenti a quella in cui è insorto un focolaio; b) uno studio sulle misure di lotta contro la malattia e sulla gestione della sua eradicazione. Articolo 2 La Comunità accorda alla Germania un contributo finanziario per le ricerche tecniche e scientifiche che verranno realizzate dall'istituto di virologia della facoltà di veterinaria di Hannover e dall'istituto di epidemiologia di Wusterhausen. Articolo 3 1. L'istituto di virologia della facoltà di veterinaria di Hannover coordina le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 2. L'istituto di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione, entro il 1° luglio 1997, una relazione tecnica intermedia, nella quale dovranno figurare informazioni sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti nell'ambito della presente decisione. Articolo 4 Il contributo finanziario della Comunità menzionato all'articolo 2: - copre fino al 30 % delle spese sostenute dalla Germania e indicate in allegato; - concerne le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, realizzate nel periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e il 31 dicembre 1997; - è limitato ad un importo massimo di 25 000 ECU. Articolo 5 Il contributo finanziario della Comunità è corrisposto nel modo seguente: - il 70 % sotto forma di anticipo, su richiesta della Germania; - il saldo dopo il ricevimento dei giustificativi tecnici e finanziari, che devono essere presentati anteriormente al 1° aprile 1998. Articolo 6 Si applicano mutatis mutandis gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70. Articolo 7 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11. (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. ALLEGATO COSTI DELLE MISURE DA ATTUARE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 > SPAZIO PER TABELLA>