31996D0553

96/553/CE: Decisione della Commissione del 6 settembre 1996 che stabilisce le norme relative a misure tecniche e scientifiche per la lotta contro la peste suina classica e fissa il contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 20/09/1996 pag. 0015 - 0017


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 1996 che stabilisce le norme relative a misure tecniche e scientifiche per la lotta contro la peste suina classica e fissa il contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (96/553/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che la peste suina classica è una grave malattia infettiva dei suini che ostacola gli scambi di suini vivi, di carni suine e di alcuni prodotti a base di carni suine;

considerando che la peste suina classica è tuttora diffusa in alcune zone della Comunità;

considerando che nell'ambito della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la Comunità ha adottato misure intese ad eliminare la peste suina classica dal proprio territorio;

considerando che la Comunità sta predisponendo misure tecniche e scientifiche affinché la normativa comunitaria vigente tenga conto dell'evoluzione dei sistemi di produzione animale e dei nuovi metodi di diagnosi;

considerando che in tale contesto occorre prevedere un contributo finanziario della Comunità per mettere a punto misure tecniche e scientifiche sugli aspetti epidemiologici della peste suina classica;

considerando che i materiali e i dati raccolti durante i recenti focolai di peste suina classica in Germania sono disponibili per ulteriori analisi;

considerando che la Germania ha deciso di effettuare uno studio esauriente utilizzando i materiali e i dati raccolti in occasione dei focolai di peste suina classica insorti nel 1993, nel 1994 e nel 1995;

considerando che è opportuno accordare alla Germania un contributo finanziario della Comunità per consentire all'istituto di virologia della facoltà di veterinaria di Hannover e all'istituto di epidemiologia di Wusterhausen di effettuare nuove ricerche tecniche e scientifiche;

considerando che a fini di controllo occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per garantire che la normativa comunitaria relativa alla lotta contro la peste suina classica nei suini allevati con diversi sistemi zootecnici sia fondata sulle conoscenze tecniche e scientifiche più valide disponibili, la Comunità prende le misure necessarie per determinare l'importanza dei dati epidemiologici dei recenti focolai di peste suina classica e dei nuovi metodi di diagnosi.

2. Le misure suddette devono comprendere:

a) uno studio epidemiologico, vertente in particolare sulla diffusione del virus della peste suina classica nelle zone adiacenti a quella in cui è insorto un focolaio;

b) uno studio sulle misure di lotta contro la malattia e sulla gestione della sua eradicazione.

Articolo 2

La Comunità accorda alla Germania un contributo finanziario per le ricerche tecniche e scientifiche che verranno realizzate dall'istituto di virologia della facoltà di veterinaria di Hannover e dall'istituto di epidemiologia di Wusterhausen.

Articolo 3

1. L'istituto di virologia della facoltà di veterinaria di Hannover coordina le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. L'istituto di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione, entro il 1° luglio 1997, una relazione tecnica intermedia, nella quale dovranno figurare informazioni sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti nell'ambito della presente decisione.

Articolo 4

Il contributo finanziario della Comunità menzionato all'articolo 2:

- copre fino al 30 % delle spese sostenute dalla Germania e indicate in allegato;

- concerne le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, realizzate nel periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e il 31 dicembre 1997;

- è limitato ad un importo massimo di 25 000 ECU.

Articolo 5

Il contributo finanziario della Comunità è corrisposto nel modo seguente:

- il 70 % sotto forma di anticipo, su richiesta della Germania;

- il saldo dopo il ricevimento dei giustificativi tecnici e finanziari, che devono essere presentati anteriormente al 1° aprile 1998.

Articolo 6

Si applicano mutatis mutandis gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

COSTI DELLE MISURE DA ATTUARE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

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