31996D0510

96/510/CE: Decisione della Commissione del 18 luglio 1996 che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 20/08/1996 pag. 0053 - 0067


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1996 che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/510/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche, applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, secondo e terzo trattino, l'articolo 5, secondo trattino, l'articolo 6, secondo trattino e l'articolo 7, secondo trattino,

considerando che la Commissione è tenuta a predisporre i certificati genealogici e zootecnici che devono accompagnare gli animali riproduttori, il loro sperma, i loro ovuli ed i loro embrioni all'atto dell'importazione nella Comunità; che le informazioni contenute in tali certificati costituiscono la base per l'iscrizione o la registrazione in un libro genealogico o in un registro comunitari;

considerando che ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, gli animali riproduttori possono essere importati soltanto se sono iscritti o registrati in un libro genealogico o in un registro tenuto da un'autorità che figuri in un elenco di cui all'articolo 3 della medesima direttiva; che tuttavia, in attesa della stesura di siffatto elenco, è necessario stabilire i certificati genealogici e zootecnici;

considerando che le peculiarità di ciascuna specie e dei relativi sperma, ovuli ed embrioni inducono a predisporre certificati per animali riproduttori di razza pura, suini riproduttori ibridi, femmine gravide, sperma, ovuli ed embrioni;

considerando che, in attesa della decisione che sarà adottata a norma dell'articolo 5, secondo trattino della direttiva 94/28/CE, può venir importato soltanto lo sperma di animali sottoposti a controlli dell'attitudine e a valutazione del valore genetico;

considerando che alcune informazioni circa il destinatario sono già riportate nel certificato sanitario richiesto per l'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni; che è pertanto superfluo indicare tali informazioni sul certificato genealogico e zootecnico;

considerando che i modelli di certificati genealogici e zootecnici e i dati che devono figurarvi nel caso di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni destinati agli scambi intracomunitari sono già definiti, a seconda delle specie, nelle decisioni della Commissione 86/404/CEE (2), 88/124/CEE (3), 89/503/CEE (4), 89/506/CEE (5), 90/258/CEE (6), 93/623/CEE (7) e 96/80/CE (8);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il certificato di cui all'articolo 4, secondo trattino della direttiva 94/28/CE del Consiglio, deve essere conforme:

- al modello riprodotto nell'allegato I, nel caso di animali della specie bovina riproduttori di razza pura, di suini riproduttori di razza pura e di ovini e caprini riproduttori di razza pura,

- al modello riprodotto nell'allegato II, nel caso di suini riproduttori ibridi,

- al documento di identificazione riprodotto nella decisione 93/623/CEE, nel caso di equidi registrati.

Articolo 2

Nel caso di femmine gravide degli animali di cui all'articolo 1, il cennato certificato dev'essere accompagnato da un altro certificato, conforme al modello riprodotto nell'allegato III.

Articolo 3

Il certificato per lo sperma di cui all'articolo 5, terzo trattino della direttiva 94/28/CE deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato IV.

Articolo 4

Il certificato per gli ovuli di cui all'articolo 6, secondo trattino della direttiva 94/28/CE deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato V.

Articolo 5

Il certificato per gli embrioni di cui all'articolo 7, secondo trattino della direttiva 94/28/CE deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato VI.

Articolo 6

I dati riportati nei certificati di cui agli articoli da 1 a 5 possono essere iscritti nei documenti che scortano gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni. In tal caso l'autorità competente deve certificare che i dati di cui trattasi sono indicati nei documenti in parola con la seguente dicitura:

«Il sottoscritto certifica che nei presenti documenti sono riportati i dati di cui alla decisione 96/510/CE della Commissione.»

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 1997.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 66.

(2) GU n. L 233 del 20. 8. 1986, pag. 19.

(3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1988, pag. 32.

(4) GU n. L 247 del 23. 8. 1989, pag. 22.

(5) GU n. L 247 del 23. 8. 1989, pag. 34.

(6) GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 39.

(7) GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 45.

(8) GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 50.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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