96/510/CE: Decisione della Commissione del 18 luglio 1996 che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 20/08/1996 pag. 0053 - 0067
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1996 che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/510/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche, applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, secondo e terzo trattino, l'articolo 5, secondo trattino, l'articolo 6, secondo trattino e l'articolo 7, secondo trattino, considerando che la Commissione è tenuta a predisporre i certificati genealogici e zootecnici che devono accompagnare gli animali riproduttori, il loro sperma, i loro ovuli ed i loro embrioni all'atto dell'importazione nella Comunità; che le informazioni contenute in tali certificati costituiscono la base per l'iscrizione o la registrazione in un libro genealogico o in un registro comunitari; considerando che ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, gli animali riproduttori possono essere importati soltanto se sono iscritti o registrati in un libro genealogico o in un registro tenuto da un'autorità che figuri in un elenco di cui all'articolo 3 della medesima direttiva; che tuttavia, in attesa della stesura di siffatto elenco, è necessario stabilire i certificati genealogici e zootecnici; considerando che le peculiarità di ciascuna specie e dei relativi sperma, ovuli ed embrioni inducono a predisporre certificati per animali riproduttori di razza pura, suini riproduttori ibridi, femmine gravide, sperma, ovuli ed embrioni; considerando che, in attesa della decisione che sarà adottata a norma dell'articolo 5, secondo trattino della direttiva 94/28/CE, può venir importato soltanto lo sperma di animali sottoposti a controlli dell'attitudine e a valutazione del valore genetico; considerando che alcune informazioni circa il destinatario sono già riportate nel certificato sanitario richiesto per l'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni; che è pertanto superfluo indicare tali informazioni sul certificato genealogico e zootecnico; considerando che i modelli di certificati genealogici e zootecnici e i dati che devono figurarvi nel caso di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni destinati agli scambi intracomunitari sono già definiti, a seconda delle specie, nelle decisioni della Commissione 86/404/CEE (2), 88/124/CEE (3), 89/503/CEE (4), 89/506/CEE (5), 90/258/CEE (6), 93/623/CEE (7) e 96/80/CE (8); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il certificato di cui all'articolo 4, secondo trattino della direttiva 94/28/CE del Consiglio, deve essere conforme: - al modello riprodotto nell'allegato I, nel caso di animali della specie bovina riproduttori di razza pura, di suini riproduttori di razza pura e di ovini e caprini riproduttori di razza pura, - al modello riprodotto nell'allegato II, nel caso di suini riproduttori ibridi, - al documento di identificazione riprodotto nella decisione 93/623/CEE, nel caso di equidi registrati. Articolo 2 Nel caso di femmine gravide degli animali di cui all'articolo 1, il cennato certificato dev'essere accompagnato da un altro certificato, conforme al modello riprodotto nell'allegato III. Articolo 3 Il certificato per lo sperma di cui all'articolo 5, terzo trattino della direttiva 94/28/CE deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato IV. Articolo 4 Il certificato per gli ovuli di cui all'articolo 6, secondo trattino della direttiva 94/28/CE deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato V. Articolo 5 Il certificato per gli embrioni di cui all'articolo 7, secondo trattino della direttiva 94/28/CE deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato VI. Articolo 6 I dati riportati nei certificati di cui agli articoli da 1 a 5 possono essere iscritti nei documenti che scortano gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni. In tal caso l'autorità competente deve certificare che i dati di cui trattasi sono indicati nei documenti in parola con la seguente dicitura: «Il sottoscritto certifica che nei presenti documenti sono riportati i dati di cui alla decisione 96/510/CE della Commissione.» Articolo 7 La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 1997. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 66. (2) GU n. L 233 del 20. 8. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1988, pag. 32. (4) GU n. L 247 del 23. 8. 1989, pag. 22. (5) GU n. L 247 del 23. 8. 1989, pag. 34. (6) GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 39. (7) GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 45. (8) GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 50. 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