96/509/CE: Decisione della Commissione del 18 luglio 1996 che stabilisce le condizioni genealogiche e zootecniche per l'importazione di sperma di taluni animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 20/08/1996 pag. 0047 - 0052
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1996 che stabilisce le condizioni genealogiche e zootecniche per l'importazione di sperma di taluni animali (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/509/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi (1), in particolare l'articolo 5, secondo e terzo trattino, considerando che conformemente alla direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (2), alla decisione 90/257/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni (3), e alla direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (4), uno Stato membro non può vietare, limitare o ostacolare l'ammissione, ai fini del controllo ufficiale, di sperma di maschi non controllati, entro i limiti quantitativi necessari all'esecuzione di tale prove ufficiali; considerando che i criteri relativi a tali controlli ufficiali sono stabiliti dalla decisione 86/130/CEE della Commissione, dell'11 marzo 1986, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (5), modificata dalla decisione 94/515/CE (6), dalla decisione 90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura (7) e dalla decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (8); considerando che è necessario stabilire le condizioni relative all'importazione di sperma di animali non controllati; che occorre pertanto disporre i certificati relativi a tale sperma; considerando che lo sperma di un animale che è stato sottoposto a controlli dell'attitudine e a valutazione del valore genetico deve essere accompagnato dal certificato genealogico e zootecnico previsto dalla decisione 96/510/CE della Commissione (9); considerando che le competenti autorità degli Stati membri devono permettere che lo sperma di animali non controllati sia accettato ai fini dell'inseminazione artificiale, limitatamente ai quantitativi necessari alle organizzazioni o alle associazioni riconosciute per effettuare i controlli ufficiali; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Lo sperma di cui all'articolo 1 della direttiva 94/28/CE ottenuto da un animale che non è stato sottoposto a controlli di attitudine e a valutazione del valore genetico sulla base dei criteri previsti dalla normativa comunitaria, può essere importato soltanto entro il limite dei quantitativi necessari alle organizzazioni o alle associazioni riconosciute per effettuare tali controlli ufficiali. Articolo 2 Lo sperma di cui all'articolo 1 deve essere accompagnato: - da un certificato genealogico e zootecnico conforme al modello riprodotto nell'allegato I, rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo, - da un certificato conforme al modello riprodotto nell'allegato II, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. All'atto dell'importazione debbono essere presentati contemporaneamente i certificati di cui al primo e al secondo trattino. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1997. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 66. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 54. (3) GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 38. (4) GU n. L 71 del 17. 3. 1990, pag. 34. (5) GU n. L 101 del 17. 4. 1986, pag. 37. (6) GU n. L 207 del 10. 8. 1994, pag. 30. (7) GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 35. (8) GU n. L 247 del 23. 8. 1989, pag. 43. (9) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO I >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO II >RIFERIMENTO A UN FILM>