31996D0469

96/469/CE: Decisione della Commissione del 30 luglio 1996 che istituisce un comitato consultivo per la prevenzione del cancro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 02/08/1996 pag. 0031 - 0032


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 che istituisce un comitato consultivo per la prevenzione del cancro (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/469/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che la Comunità contribuisce al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, fornendo supporto alle loro azioni;

considerando che l'azione della Comunità è destinata alla prevenzione delle malattie, compreso il cancro, tramite la promozione della ricerca sulle loro cause e sulla loro trasmissione, nonché dell'informazione e dell'educazione alla salute;

considerando che fin dal 1986 si svolgono riunioni di esperti riconosciuti in cancerologia, nel contesto del programma «L'Europa contro il cancro»; che detti esperti hanno costituito un gruppo che consiglia la Commissione in merito agli aspetti scientifici della prevenzione del cancro;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1986 (1) prende nota delle conclusioni del «comitato ad hoc di esperti cancerologi» relative alla preparazione del primo piano d'azione contro il cancro (2);

considerando che la decisione 90/238/Euratom, CECA, CEE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 17 maggio 1990, che adotta un piano d'azione 1990-1994 nel contesto del programma «L'Europa contro il cancro» (3) prevede che la Commissione associ strettamente esperti in materia di prevenzione del cancro all'attuazione del piano d'azione;

considerando che la decisione n. 646/96/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un terzo piano d'azione contro il cancro 1996-2000 riguarda la prevenzione del cancro, in conformità delle disposizioni degli articoli 3, lettera o) e 129 del trattato;

considerando che il dispositivo della decisione prevede che la Commissione cooperi con esperti scientifici al fine di poter disporre di tutte le informazioni necessarie sul piano scientifico;

considerando che è importante consolidare la base scientifica su cui la Commissione adotta le proprie decisioni;

considerando che per motivi di chiarezza e di certezza giuridica occorre formalizzare l'esistenza di questo gruppo;

considerando che occorre stabilire la composizione del comitato per tener conto dell'evoluzione e degli orientamenti del programma «L'Europa contro il cancro» nel contesto del terzo piano d'azione contro il cancro;

considerando che il parere scientifico degli esperti europei di alto livello, specializzati nella prevenzione del cancro, deve essere costantemente reso disponibile sotto forma di comitato consultivo istituito dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione istituisce un comitato consultivo per la prevenzione del cancro, qui di seguito denominato «comitato».

Il comitato è composto da un massimo di 15 membri.

Articolo 2

Il comitato può essere consultato dalla Commissione in merito a tutte le questioni relative a:

- dati sul cancro, ivi compresi i dati epidemiologici,

- diagnosi precoce e screening,

- informazione del pubblico sulla prevenzione del cancro,

- aspetti di educazione sanitaria nelle scuole connessi con il cancro,

- procedure di garanzia di qualità nella strategia contro il cancro, compreso il problema della qualità della vita dei malati di cancro e delle cure palliative,

- gli aspetti preventivi suscettibili di essere elaborati a partire dai risultati della ricerca fondamentale e clinica sul cancro condotta nel contesto del programma Biomed e di altre iniziative di ricerca,

- formazione degli operatori sanitari in materie attinenti al cancro.

Articolo 3

1. Le deliberazioni del comitato vertono sulle richieste di parere presentate dai rappresentanti dei servizi della Commissione. Nel richiedere il parere del comitato i rappresentanti dei servizi della Commissione possono fissare un termine entro il quale deve essere espresso detto parere.

2. Il comitato non emette, di propria iniziativa, pareri in merito a questioni che rientrano nelle responsabilità di altri comitati scientifici istituiti presso la Commissione.

3. Il comitato si adopera per emettere il proprio parere sulla base di un consenso. Le deliberazioni del Comitato non sono seguite da votazione.

4. Quando il parere richiesto è oggetto di accordo unanime dei membri del comitato, quest'ultimo ne trae conclusioni comuni. In mancanza di consenso unanime, i vari pareri espressi nel corso del dibattito sono menzionati in una relazione elaborata sotto la responsabilità dei rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione fra gli esperti di alto livello competenti nei campi di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Il comitato elegge fra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Articolo 6

1. La funzione di membro del comitato ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile. Tuttavia il presidente ed i vicepresidenti del comitato non possono essere immediatamente rieletti dopo essere stati in carica per due periodi consecutivi di tre anni.

Alla scadenza del loro mandato i membri del comitato possono restare in carica fino alla sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Le funzioni esercitate non danno luogo a una remunerazione.

2. Qualora un membro del comitato non sia in grado di svolgere le sue funzioni o in caso di dimissioni volontarie, sarà sostituito per il periodo restante del suo mandato in base alla procedura prevista, secondo i casi, all'articolo 4 o 5.

Articolo 7

A titolo informativo, la Commissione pubblica ogni tre anni l'elenco dei membri nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 8

1. Il comitato può costituire gruppi di lavoro incaricati di esaminare aspetti specifici dei settori di competenza di cui all'articolo 2, presieduti da uno dei suoi membri e composti al massimo da cinque personalità scientifiche di chiara fama. Il numero dei gruppi di lavoro è limitato ad un massimo di cinque per volta.

2. Il mandato dei gruppi di lavoro viene definito dal comitato.

Articolo 9

1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su invito di un rappresentante dei servizi della Commissione, di solito presso la Commissione.

2. Il rappresentante dei servizi della Commissione, nonché altri funzionari o agenti interessati della Commissione possono assistere alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

3. Il rappresentante dei servizi della Commissione può invitare esperti del settore interessato a partecipare alle riunioni in veste di osservazioni, a titolo temporaneo o permanente.

4. I servizi della Commissione assicurano la segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni di cui vengano a conoscenza in esito ai lavori del comitato qualora il rappresentante dei servizi della Commissione li informi che il parere richiesto riguarda materie di natura riservata.

In tal caso assisteranno alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Pádraig FLYNN

Membro della Commissione

(1) GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.

(2) Decisione del Consiglio 88/351/CEE, GU n. L 160 del 28. 6. 1988, pag. 52.

(3) GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 31.

(4) GU n. L 95 del 16. 4. 1996, pag. 9.