31996D0449

96/449/CE: Decisione della Commissione del 18 luglio 1996 relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 24/07/1996 pag. 0043 - 0046


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1996 relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/449/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'allegato II, capitolo II, punto 6, lettera c),

considerando che la decisione 92/562/CEE della Commissione (2), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è stata adottata allo scopo di definire i sistemi alternativi di trattamento termico previsti dall'allegato II, capitolo II, punto 6, lettera c) della direttiva 90/667/CEE;

considerando che, nel 1994, la prima fase di uno studio scientifico sui parametri fisici da applicare per rendere inattivi gli agenti della BSE ha consentito di identificare i parametri minimi necessari per l'inattivazione dell'agente della BSE; che sono stati altresì identificati taluni procedimenti che non sono efficaci;

considerando che la decisione 94/382/CE della Commissione, del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (3), modificata dalla decisione 95/29/CE (4) è stata adottata per fissare criteri minimi per il ricorso a sistemi alternativi contemplati nella decisione 92/562/CEE e per vietare il ricorso a sistemi che non sono efficaci;

considerando che i criteri minimi di cui alla decisione 94/382/CE erano considerati provvisori in attesa dei risultati di studi futuri;

considerando che i risultati della fase 2 dello studio in parola hanno dimostrato che solo uno dei sistemi esaminati consentiva di inattivare completamente l'agente della scrapie nelle farine di carne e di ossa;

considerando che pertanto occorre garantire che i sistemi che si sono rivelati inefficaci non vengano utilizzati per la trasformazione di rifiuti di mammiferi nell'intento di tutelare la salute degli animali dal rischio di agenti dell'encefalopatia spongiforme nei prodotti per l'alimentazione degli animali, a meno che non venga aggiunta al processo un'altra fase efficace di sterilizzazione;

considerando che, nella riunione del 1°-3 aprile 1996, il Consiglio ha concluso che la Commissione deve adottare, conformemente alla procedura del comitato veterinario permanente, una decisione intesa a prescrivere che nella Comunità tutti i rifiuti di mammiferi devono essere trasformati con un procedimento che si sia dimostrato de facto efficace ai fini dell'inattivazione degli agenti della scrapie e della BSE e che l'unico procedimento per ora disponibile è un trattamento termico con un sistema di fusione discontinuo in cui si raggiunga una temperatura minima di 133 °C a 3 bar per almeno 20 minuti e che detto procedimento può essere applicato quale trattamento unico o quale fase di sterilizzazione preliminare o successiva alla trasformazione;

considerando che occorre stabilire le dimensioni massime dei pezzi e il periodo di tempo e la temperatura minimi da applicare nei sistemi ammessi al fine di garantire che questi ultimi siano applicati conformemente ai procedimenti che si sono rivelati efficaci;

considerando che devono essere applicate disposizioni specifiche per il controllo degli impianti;

considerando che il comitato scientifico veterinario riunitosi il 12 dicembre 1994 ha raccomandato procedimenti specifici per la convalida dei processi di estrazione dei grassi; che detti procedimenti dovrebbero essere utilizzati per garantire, nei singoli impianti, il rispetto dei parametri stabiliti dalla presente decisione;

considerando che è necessario prevedere un periodo transitorio per consentire l'adattamento o la sostituzione delle attrezzature per l'estrazione dei grassi;

considerando che la decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (5), modificata dalla decisione 96/362/CE (6), ha fissato condizioni specifiche per la produzione, nel Regno Unito, di gelatina, difosfato di calcio, amminoacidi, peptidi, sego o prodotti derivati dal sego;

considerando che sono già previste condizioni per il commercio di prodotti di origine animale disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (7), modificata da ultimo dalla decisione 96/405/CE della Commissione (8), e in particolare all'allegato I, capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10; che, pertanto, essi possono essere esentati dall'applicazione dei requisiti contemplati nella presente decisione;

considerando inoltre che i prodotti utilizzati per scopi industriali, sempreché sia possibile garantire che non entreranno nella catena alimentare umana o animale, possono anch'essi essere esentati dal rispetto dei requisiti di cui alla presente decisione;

considerando che l'articolo 7, punto ii), della direttiva 90/667/CEE stabilisce segnatamente una serie di deroghe per quanto concerne impieghi speciali di rifiuti animali, specie per l'alimentazione degli animali da pelliccia; che tali impieghi possono altresì essere esentati dai requisiti di cui alla presente decisione;

considerando pertanto che la decisione 94/382/CE deve essere abrogata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione riguarda la trasformazione di rifiuti animali di mammiferi soggetti alla direttiva 90/667/CEE, salvo il disposto della decisione 96/239/CE.

2. La presente decisione non riguarda quanto segue:

a) i) la trasformazione di materiali a basso rischio ai sensi della direttiva 90/667/CEE per la produzione di alimenti per animali da compagnia,

ii) angimi soggetti alla deroga di cui all'articolo 7, punto ii) della direttiva 90/667/CEE, in particolare destinati agli animali da pelliccia,

iii) gelatina,

iv) pelli e carnicci, zoccoli, corna, peli,

v) ghiandole e organi per uso farmaceutico,

vi) sangue e prodotti a base di sangue,

vii) latte e prodotti lattiero-caseari,

viii) grassi fusi,

ix) ossia idonee al consumo umano;

b) prodotti ottenuti da rifiuti animali di mammiferi per i quali è possibile garantire che non entreranno nella catena alimentare umana o animale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri non autorizzano la trasformazione di rifiuti di origine animale, a meno che i rifiuti siano sottoposti a procedimenti conformi ai parametri di cui all'allegato.

2. Gli Stati membri autorizzano gli impianti per la trasformazione di rifiuti di origine animale, solo se detti impianti dimostrano di operare conformemente alle condizioni di cui all'allegato e se sono stati convalidati secondo i procedimenti definiti dal comitato scientifico veterinario.

3. Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali, ad intervalli regolari, sulle attività degli impianti autorizzati. Detti impianti devono tenere registri sui tempi di permanenza, la temperatura, la pressione e la dimensione dei pezzi.

4. Gli Stati membri che già impongono il rispetto di condizioni per la trasformazione di rifiuti di origine animale più rigorose rispetto a quelle di cui al paragrafo 1, possono lasciare in vigore dette disposizioni.

5. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di rifiuti di origine animale mediante un metodo al disotto dei parametri di cui all'allegato sempreché detta trasformazione sia preceduta o seguita da un procedimento conforme ai parametri di cui all'allegato o qualora i materiali da proteine così ottenuti siano distrutti mediante interramento, incinerazione, combustione a fini energetici o metodo simile che ne garantisca un'eliminazione sicura.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 1997.

Tuttavia, dopo 90 giorni dalla notificazione della presente decisione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i materiali ottenuti con metodi al disotto dei parametri indicati nell'allegato vengano utilizzati in modo da evitare i rischi di trasmissione della BSE e della scrapie.

Articolo 4

La decisione 94/382/CE è abrogata con decorrenza 1° aprile 1997.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

(2) GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 25.

(4) GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 17.

(5) GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47.

(6) GU n. L 139 del 12. 6. 1996, pag. 17.

(7) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(8) GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 40.

ALLEGATO

Parametri minimi per la trasformazione di rifiuti di mammiferi esclusi i grassi:

>SPAZIO PER TABELLA>

La trasformazione può essere effettuata con sistema di fusione discontinuo o continuo.