96/412/CE: Decisione del Consiglio del 25 giugno 1996 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le questioni di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di servizi finanziari e di circolazione delle persone fisiche
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 06/07/1996 pag. 0023 - 0054
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1996 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le questioni di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di servizi finanziari e di circolazione delle persone fisiche (96/412/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 54, 57, 63, 66 da 73 B a 73 F, 99, 100, 100 A e 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e gli accordi ad esso allegati, nonché le decisioni e dichiarazioni dei ministri e l'intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari sono stati approvati da una decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994 (3); considerando che gli impegni complessivi in materia di servizi finanziari negoziati dalla Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, costituiscono un risultato soddisfacente ed equilibrato per il periodo interinale in esame; considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alcuni impegni in materia di circolazione delle persone fisiche al fine della prestazione di servizi; considerando che il 26 luglio 1995 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad approvare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, la decisione del Comitato per gli scambi di servizi finanziari relativa all'adozione del secondo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, la decisione del Consiglio per gli scambi di servizi relativa agli impegni in materia di servizi finanziari e la seconda decisione del Consiglio per gli scambi di servizi relativa ai servizi finanziari, nonché la decisione del Consiglio per gli scambi di servizi relativa agli impegni in materia di circolazione delle persone fisiche relative al terzo protocollo dell'accordo sugli scambi di servizi; considerando che la competenza per la Comunità, a concludere accordi internazionali non risulta unicamente dai poteri ad essa esplicitamente conferiti dal trattato, ma può derivare anche da altre disposizioni del trattato e da atti adottati da istituzioni della Comunità nell'ambito di tali disposizioni; considerando che, laddove sono state adottate norme comunitarie per perseguire gli obiettivi del trattato, gli Stati membri non sono autorizzati al di fuori dell'ambito delle istituzioni comuni, ad assumere impegni che possano ripercuotersi su dette norme o modificarne il campo d'applicazione; considerando che alcuni impegni in materia di servizi finanziari rientrano tra le competenze della Comunità in virtù dell'articolo 113 del trattato; che, inoltre, altri impegni in materia di servizi finanziari, nonché gli impegni sulla circolazione delle persone fisiche incidono sulle norme comunitarie adottate sulla base degli articoli 54, 57, 63, 66, 99, 100 e 100 A e possono pertanto essere assunti unicamente dalla sola Comunità; considerando in particolare che l'indicazione dell'articolo 100 del trattato quale base giuridica della presente decisione è giustificata in quanto gli impegni di cui sopra sui servizi finanziari incidono sulla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (4), e sulla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (5), che si basano sull'articolo 100 del trattato; considerando che, per quanto riguarda gli impegni in materia di movimenti di capitali contenuti nella lista di impegni specifici della Comunità e degli Stati membri e allo stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri rimangono competenti, nei limiti stabiliti dall'articolo 73 C del trattato; considerando che, data la loro natura, davanti agli organi giurisdizionali comunitari o degli Stati membri non è possibile invocare direttamente l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e i protocolli dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, DECIDE: Articolo 1 1. È approvato, a nome della Comunità europea, per la parte di sua competenza, il secondo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi relativo ai servizi finanziari. 2. I testi del secondo protocollo, unitamente all'elenco degli impegni specifici e l'elenco delle esenzioni della Comunità e dei suoi Stati membri sono allegati alla presente decisione unitamente a quello delle seguenti decisioni: - decisione del Comitato per gli scambi di servizi finanziari relativa all'adozione del secondo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi; - decisione del Consiglio per gli scambi di servizi relativa agli impegni in materia di servizi finanziari; - seconda decisione del Consiglio per gli scambi di servizi relativa ai servizi finanziari. 3. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il secondo protocollo allegato all'Accordo generale sugli scambi di servizi allo scopo di impegnare la Comunità europea per quanto riguarda la parte del protocollo di sua competenza. Articolo 2 1. È approvato, a nome della Comunità europea, per la parte di sua competenza, il terzo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi relativo alla circolazione delle persone fisiche. 2. I testi del terzo protocollo, con l'elenco degli impegni della Comunità e degli Stati membri e della decisione del Consiglio per gli scambi di servizi relativa agli impegni in materia di circolazione delle persone fisiche sono allegati alla presente decisione. 3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il terzo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi allo scopo di impegnare la Comunità europea per quanto riguarda la parte del protocollo di sua competenza. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996. Per il Consiglio Il Presidente E. RONCHI (1) Parere del Parlamento europeo del 6 giugno 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere del Comitato economico e sociale del 30 maggio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1. (4) GU n. L 225 del 20. 8. 1990, pag. 1. (5) GU n. L 225 del 20. 8. 1990, pag. 6. ALLEGATO SECONDO PROTOCOLLO DELL'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI I MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (in appresso denominata «OMC») i cui elenchi di impegni specifici e i cui elenchi delle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II dell'Accordo generale sugli scambi di servizi relativi ai servizi finanziari sono allegati al presente protocollo (in appresso denominati «i membri interessati»), AVENDO SVOLTO negoziati secondo la decisione dei ministri sui servizi finanziari adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, VISTI il secondo allegato relativo ai servizi finanziari e la decisione relativa all'applicazione di tale allegato adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 30 giugno 1995, CONVENGONO QUANTO SEGUE: 1. Un elenco di impegni specifici e un elenco delle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II in materia di servizi finanziari allegati al presente protocollo relativi ad un membro sostituiscono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo per il membro in questione, le sezioni relative ai servizi finanziari dell'elenco degli impegni specifici e dell'elenco delle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II di tale membro. 2. Il presente protocollo è aperto all'accettazione, tramite firma o in altro modo, dei membri interessati fino al 30 giugno 1996. 3. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua accettazione da parte di tutti i membri interessati. Qualora esso non sia stato accettato da tutti i membri interessati entro il 1° luglio 1996, i membri che lo hanno accettato prima di tale data possono decidere, entro un termine di 30 giorni a decorrere da tale data, in merito alla sua entrata in vigore. 4. Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale dell'OMC. Quest'ultimo fornisce prontamente a ciascun membro dell'OMC una copia certificata conforme del presente protocollo e delle relative notifiche di accettazione ai sensi del paragrafo 3. 5. Il presente protocollo sarà registrato secondo le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, addì . . . del mese di . . . millenovecentonovantacinque, in unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, salvo quanto altrimenti disposto in relazione agli elenchi allegati. THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS Supplement 1 Revision (This is authentic in English only) This text replaces the Financial Services section contained in: pages 61 to 77 of document GATS/SC/31, pages 24 to 29 of document GATS/SC/7, pages 23 to 26 of document GATS/SC/33 and pages 30 to 32 of document GATS/SC/82. EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons >SPAZIO PER TABELLA> EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES FINAL LIST OF ARTICLE II (EXEMPTIONS) (This is authentic in English only) EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES >SPAZIO PER TABELLA> DECISIONE RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL SECONDO PROTOCOLLO DELL'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI Adottata dal Comitato per gli scambi di servizi finanziari il 21 luglio 1995 IL COMITATO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI FINANZIARI, VISTI i risultati dei negoziati svolti conformemente alla decisione sui servizi finanziari adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, VISTI il secondo allegato relativo ai servizi finanziari e la decisione relativa all'applicazione di tale allegato adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 30 giugno 1995, DECIDE QUANTO SEGUE: 1. Di adottare il testo del secondo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi. 2. A partire da subito e fino alla data di entrata in vigore del secondo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, i membri interessati non adottano, nella misura del possibile compatibilmente con la loro legislazione in vigore, misure che sarebbero incompatibili con i loro impegni derivanti da tali negoziati. 3. Il Comitato per gli scambi di servizi finanziari verifica l'accettazione del protocollo da parte dei membri interessati e, a richiesta di un membro, esamina i problemi eventualmente sollevati in relazione all'applicazione del paragrafo 2. DECISIONE RELATIVA AGLI IMPEGNI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI Adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 21 luglio 1995 IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI, VISTI il secondo allegato relativo ai servizi finanziari e il secondo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, VISTA la decisione relativa all'applicazione del secondo allegato relativo ai servizi finanziari adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 30 giugno 1995, PRENDENDO ATTO dei risultati dei negoziati svolti conformemente alla decisione sui servizi finanziari adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, DECIDE QUANTO SEGUE: 1. Qualora il secondo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) non entri in vigore conformemente al relativo paragrafo 3: a) in deroga all'articolo XXI del GATS, nel corso di un periodo di sessanta giorni a decorrere dal 1° agosto 1996 un membro può modificare o ritirare in tutto o in parte gli impegni specifici in materia di servizi finanziari inclusi nel suo elenco; b) in deroga all'articolo II del GATS e ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato relativo alle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II, nel corso dello stesso periodo di cui alla lettera a) un membro può elencare in tale allegato misure relative ai servizi finanziari incompatibili con il paragrafo 1 dell'articolo II del GATS. 2. Il Comitato per gli scambi di servizi finanziari stabilisce le procedure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1. SECONDA DECISIONE RELATIVA AI SERVIZI FINANZIARI Adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 21 luglio 1995 IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI, VISTO il secondo allegato relativo ai servizi finanziari, PRENDENDO atto dei risultati dei negoziati svolti conformemente alla decisione sui servizi finanziari adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, VISTA la decisione relativa all'applicazione del secondo allegato relativo ai servizi finanziari adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 30 giugno 1995, DECIDE QUANTO SEGUE: 1. In deroga all'articolo XXI dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), nel corso di un periodo di sessanta giorni a decorrere dal 1° novembre 1997 un membro può modificare o ritirare in tutto o in parte gli impegni specifici in materia di servizi finanziari inclusi nel suo elenco. 2. In deroga all'articolo II del GATS e ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato relativo alle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II, nel corso dello stesso periodo di cui al paragrafo 1, un membro può elencare in tale allegato misure relative ai servizi finanziari incompatibili con il paragrafo 1 dell'articolo II del GATS. 3. Il Comitato per gli scambi di servizi finanziari sovrintende sugli eventuali negoziati tenuti prima della data di cui al paragrafo 1. Esso stabilisce inoltre le procedure necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. L'applicazione della presente decisione è condizionata all'entrata in vigore del secondo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi. TERZO PROTOCOLLO DELL'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI I MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO i cui elenchi di impegni specifici connessi all'Accordo generale sugli scambi di servizi relativi alla circolazione delle persone fisiche sono allegati al presente protocollo, AVENDO SVOLTO negoziati conformemente alla decisione dei ministri sui negoziati relativi alla circolazione delle persone adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, VISTI i risultati di tali negoziati, VISTA la decisione relativa alla circolazione delle persone fisiche adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 30 giugno 1995, CONVENGONO QUANTO SEGUE: 1. Gli impegni in materia di circolazione delle persone fisiche allegati al presente protocollo relativi a un membro sostituiscono o integrano, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo per quel membro, le sezioni corrispondenti in materia di circolazione delle persone fisiche dell'elenco degli impegni specifici di quel membro. 2. Il presente protocollo è aperto all'accettazione, tramite firma o in altro modo, dei membri interessati fino al 30 giugno 1996. 3. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al 1° gennaio 1996 per i membri che lo hanno accettato entro tale data; per i membri che lo accettano successivamente a tale data, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della rispettiva accettazione. Qualora un membro il cui elenco è allegato al presente protocollo non lo accetti entro tale data, la questione viene sottoposta al Consiglio per gli scambi di servizi affinché la esamini e prenda le opportune iniziative. 4. Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio. Quest'ultimo fornisce prontamente a ciascun membro una copia certificata conforme del presente protocollo e delle relative notifiche di accettazione ai sensi del paragrafo 3. 5. Il presente protocollo viene registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, addì . . . del mese di . . . millenovecentonovantacinque, in unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, salvo quanto altrimenti disposto in relazione agli elenchi allegati. EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS Supplement 2 (This is authentic in English only) This text supplements the entries relating to the movement of natural persons section contained on pages 7 to 11 document GATS/SC/31. EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons >SPAZIO PER TABELLA> DECISIONE RELATIVA AGLI IMPEGNI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE Adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 21 luglio 1995 IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI, VISTI i risultati dei negoziati svolti conformemente alla decisione sulla circolazione delle persone fisiche adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, VISTA la decisione relativa alla circolazione delle persone fisiche adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 30 giugno 1995, DECIDE QUANTO SEGUE: 1. Di adottare il testo del terzo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi. 2. Con decorrenza immediata e fino alla data di entrata in vigore del terzo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, i membri interessati non adottano, nella misura del possibile compatibilmente con la loro legislazione in vigore, misure che sarebbero incompatibili con i loro impegni derivanti da tali negoziati. 3. Il Consiglio per gli scambi di servizi verifica l'accettazione del protocollo da parte dei membri interessati e, a richiesta di un membro, esamina i problemi eventualmente sollevati in relazione all'applicazione del paragrafo 2.