31996D0402

96/402/CE: Decisione del Consiglio del 25 giugno 1996 che autorizza la Repubblica federale di Germania a stipulare con la Repubblica di Polonia un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 04/07/1996 pag. 0035 - 0036


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1996 che autorizza la Repubblica federale di Germania a stipulare con la Repubblica di Polonia un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (96/402/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 30 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa;

considerando che, con lettera pervenuta al segretariato generale della Commissione il 21 settembre 1995 il governo tedesco ha chiesto l'autorizzazione di concludere con la Polonia un accordo riguardante l'estensione dell'autostrada tedesca A 15 in direzione Est e dell'autostrada polacca A 12 in direzione Ovest, nonché la costruzione di una parte e la ricostruzione di un'altra parte di un ponte di frontiera sulla Neisse nella regione di Forst/Erlenholz, accordo che contiene deroghe agli articoli 2 e 3 di detta direttiva per quanto riguarda i lavori relativi al ponte di frontiera in questione;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 20 ottobre 1995;

considerando che in mancanza di disposizioni in deroga le operazioni di costruzione e di ricostruzione eseguite sul territorio tedesco sarebbero soggette in Germania alla tassa sul valore aggiunto, mentre quelle eseguite sul territorio polacco esulerebbero dal campo di applicazione della suddetta direttiva; che inoltre ciascuna importazione in Germania, in provenienza dalla Polonia, di merci utilizzate per la costruzione e la ricostruzione del ponte di frontiera sarebbe sottoposta in Germania alla tassa sul valore aggiunto;

considerando che le disposizioni in deroga prevista dall'accordo sono intese a introdurre una semplificazione delle regole di tassazione per gli operatori incaricati dei suddetti lavori;

considerando che le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere un accordo con la Repubblica di Polonia relativo all'estensione dell'autostrada tedesca A 15 e dell'autostrada polacca A 12, nonché alla costruzione di una parte e la ricostruzione di un'altra parte di un ponte di frontiera sulla Neisse nella regione di Forst/Erlenholz, accordo che contiene deroghe alla direttiva 77/388/CEE. Queste deroghe sono definite negli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la parte del territorio della Repubblica federale di Germania nella regione di Forst, sulla quale vengono effettuati lavori di costruzione di una parte e di ricostruzione di un'altra parte di un ponte di frontiera sulla Neisse, ai fini di un allacciamento dell'autostrada tedesca A 15 e dell'autostrada polacca A 12, è considerata come facente parte del territorio della Repubblica di Polonia per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi legate alla costruzione e alla ricostruzione di questo ponte.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, l'importazione in Germania di merci provenienti dalla Polonia non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali merci vengano usate per la costruzione di una parte e la ricostruzione di un'altra parte di un ponte di frontiera sulla Neisse nella regione di Forst e Erlenholz, ai fini dell'allacciamento dell'autostrada tedesca A 15 e dell'autostrada polacca A 12. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di merci realizzate da un'amministrazione pubblica.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (GU n. L 102 del 5. 5. 1995, pag. 18).