31996D0392

96/392/CE: Decisione del Consiglio del 20 giugno 1996 che modifica la decisione 94/807/CE che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998)

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 02/07/1996 pag. 0043 - 0044


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1996 che modifica la decisione 94/807/CE che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998) (96/392/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la globalizzazione delle attività di RST impone alla Comunità di sviluppare ed applicare una strategia di cooperazione internazionale nella RST coerente con gli obiettivi del trattato; che la Commissione ha presentato una comunicazione relativa alle prospettive per la cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

considerando che è importante che la cooperazione scientifica e tecnologica con i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (NSI) prosegua nel quadro di un processo generalizzato di trasformazione di tali paesi in modo da contribuire a stabilizzarne il potenziale scientifico;

considerando che il 18 maggio 1995 la Commissione ha presentato una comunicazione concernente le previsioni in materia di cooperazione scientifica e tecnologica con i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica ed in particolare la partecipazione della Comunità all'Associazione internazionale per la promozione della cooperazione con gli scienziati dei NSI (INTAS);

considerando che, nella sua risoluzione del 27 ottobre 1995 il Parlamento europeo si è detto favorevole al proseguimento della partecipazione comunitaria all'INTAS oltre il 1995 e fino alla conclusione del quarto programma quadro;

considerando che la decisione 94/807/CE (4) ha confermato la partecipazione della Comunità alla fase pilota di INTAS, fino alla fine del 1995 e specificato che la partecipazione della Comunità a tale Associazione dopo il 31 dicembre 1995 è subordinata ad una decisione del Consiglio che autorizzi tale partecipazione;

considerando che, il 30 ottobre 1995, il Consiglio ha convenuto che la partecipazione comunitaria in INTAS continui oltre il 31 dicembre 1995 e fino alla conclusione del quarto programma quadro (31 dicembre 1998), purché si avverino certe condizioni e intervengano ulteriori miglioramenti nel funzionamento di INTAS, così da riflettere meglio, in particolare, l'importanza della partecipazione comunitaria;

considerando che alcune di queste condizioni sono già state realizzate, cioè che lo Statuto di INTAS venga modificato in modo da garantire che decisioni che richiedono la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea generale vengano adottate con l'assenso della Comunità rappresentata dalla Commissione e che la Commissione assuma la presidenza dell'Assemblea generale di INTAS;

considerando che la proroga di INTAS non costituirà un precedente per altri settori di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e paesi terzi;

considerando che la Commissione intende proporre procedure standard per l'attuazione della cooperazione internazionale in materia di ricerca nell'ambito dei futuri programmi quadro;

considerando che la Comunità dovrebbe continuare a finanziare l'INTAS in maniera stabile ed adeguata; che è importante ampliare la base dei finanziamenti dell'INTAS, in particolare per attirare ulteriori contributi;

considerando che il finanziamento comunitario delle attività INTAS dovrebbe tenere conto della necessità di una cooperazione in altre aree di interesse strategico per la Comunità, in particolare nell'Europa centrale e orientale e nel Mediterraneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 94/807/CE, nella parte A, punto 2 intitolata «Cooperazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale e con i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica», il trattino del paragrafo che inizia con le parole «l'Associazione internazionale per la promozione della cooperazione . . .» e si conclude con le parole «. . . che autorizzi suddetta partecipazione;» è sostituito dal paragrafo seguente:

«- la partecipazione della Comunità all'Associazione internazionale per la promozione della cooperazione con i ricercatori dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (INTAS), in particolare mediante un finanziamento pari a circa alla metà dei fondi concessi annualmente per la cooperazione con i suddetti nuovi Stati indipendenti nell'ambito del presente programma e per attività conformi ai suoi obiettivi».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BERSANI

(1) GU n. C 21 del 25. 1. 1996, pag. 26.

(2) GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 201.

(3) Parere espresso il 25. 4. 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 109.