96/367/CE: Decisione della Commissione del 13 giugno 1996 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Albania (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 145 del 19/06/1996 pag. 0017 - 0018
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1996 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Albania (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/367/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE (2) in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, considerando che è stata confermata l'insorgenza di un focolaio di afta epizootica in Albania; considerando che, data l'esistenza di scambi di taluni prodotti di origine animale, la presenza dell'afta epizootica in Albania costituisce una grave minaccia per gli allevamenti degli Stati membri; considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica (3), modificata da ultimo dalla decisione 95/295/CE (4), vieta l'importazione di animali vivi appartenenti a specie ricettive, nonché delle loro carni fresche e di taluni prodotti ottenuti dalle loro carni, in provenienza da alcuni paesi terzi fra i quali l'Albania; considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (5), modificata da ultimo dalla decisione 96/340/CE della Commissione (6), stabilisce le condizioni di importazione per gli involucri di origine animale, le pelli, le ossa e relativi prodotti, le corna e relativi prodotti, gli zoccoli e relativi prodotti, i trofei di caccia e la lana e il pelo non trattati; che tali prodotti possono essere importati soltanto se sottoposti a trattamento idoneo a distruggere il virus di cui trattasi; che alcuni altri prodotti possono tuttavia continuare ad essere importati; che tali materiali rappresentano un elemento di rischio; considerando che la decisione 95/340/CE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 96/325/CE (8), stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; che l'Albania figura in tale elenco; che i prodotti lattiero-caseari possono essere importati soltanto se sottoposti a trattamento idoneo a distruggere il virus; considerando che occorre pertanto proibire l'importazione dall'Albania di taluni prodotti di origine animale, a meno che siano stati sottoposti a trattamenti specifici; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Fermo restando quanto disposto dalla decisione 93/242/CEE, gli Stati membri non autorizzano le importazioni dei prodotti di seguito indicati ottenuti da animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina o da altri artiodattili originari del territorio dell'Albania: - sangue e prodotti sanguigni di cui all'allegato I, capitolo 7 della direttiva 92/118/CEE; - materiale grezzo per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici di cui all'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE; - letame di cui all'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti sanguigni che siano stati sottoposti al trattamento di cui all'allegato I, capitolo 7, punto 3, lettera b) della direttiva 92/118/CEE. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati che scortano prodotti sanguigni spediti dall'Albania rechino la seguente dicitura: «Prodotti sanguigni conformi alla decisione 96/367/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Albania». Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione