96/337/CE: Decisione della Commissione, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lampade a doppio attacco (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 128 del 29/05/1996 pag. 0024 - 0026
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 1996 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lampade a doppio attacco (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/337/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 880/92 dispone che le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica siano definite per gruppi di prodotti; considerando che l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le proprietà ecologiche di un prodotto debbano essere valutate in rapporto a criteri specifici per gruppi di prodotti; considerando che la Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, ha consultato, nell'ambito di un forum consultivo, i principali ambienti interessati; considerando che le misure contenute nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La definizione del gruppo di prodotti «lampade a doppio attacco» è la seguente «tutte le lampade che generano luce per uso comune e hanno attacchi a entrambe le estremità, in particolare le lampade fluorescenti a tubo. Esse devono essere collegabili alla rete elettrica.» Articolo 2 Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 sono valutate in rapporto agli specifici criteri ecologici e di idoneità all'uso definiti nell'allegato. Articolo 3 La definizione del gruppo di prodotti ed i relativi criteri ecologici specifici sono validi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Articolo 4 Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti a fini amministrativi è «009». Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1. ALLEGATO A. CRITERI ECOLOGICI Tutti i criteri di seguito specificati devono essere rispettati perché a una lampada possa essere assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica. Criterio n. 1: Efficienza energetica Questo criterio è stabilito in funzione del wattaggio. L'emissione luminosa di una lampada deve essere superiore ai valori minimi indicati nella tabella 1 e misurati secondo il metodo fissato dalla norma 24, 1973, della Commissione internazionale per l'illuminazione (CEI). Tabella 1 >SPAZIO PER TABELLA> Criterio n. 2: Mercurio Le lampade non devono contenere più di 10 mg di mercurio ciascuna. La quantità di mercurio contenuta deve essere verificata conformemente al metodo descritto nell'appendice della presente decisione. Criterio n. 3: Imballaggio (1) Non devono essere usati laminati e composti plastici. Tutti gli imballaggi di cartone devono contenere una percentuale minima del 65 % di materiale riciclato (rispetto al peso). B. CONDIZIONI D'USO Criterio n. 4: Informazioni concernenti il prodotto i) Con il prodotto devono essere fornite le seguenti informazioni: «Le proprietà ecologiche del tubo migliorano se viene utilizzato con un dispositivo elettronico di controllo. Un ulteriore miglioramento si può ottenere mediante un dispositivo di controllo elettronico ad alta frequenza.» ii) Le informazioni (mediante pittogramma o altro) ai consumatori devono richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di eliminazione del prodotto usato, ivi incluse le pertinenti disposizioni legislative. Criterio n. 5: Vita media La vita media prevista (2), deve essere di ≥ 10 000 ore e deve essere misurata in conformità alla norma 81 (1992) IEC. Qualora la prova relativa alla vita media non sia stata completata, è ammessa, in attesa dei risultati, la vita media indicata dal fabbricante sull'imballaggio del prodotto. Il risultato della prova relativa alla vita media, eseguita in conformità alla norma 81 IEC, deve essere comunicato all'organismo competente non appena disponibile e, comunque, entro 18 mesi dalla data di richiesta dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica. Appendice METODO DI VERIFICA DEL CONTENUTO DI MERCURIO Prima di tutto si separa il tubo ad arco dall'involucro di plastica e dai componenti elettronici. Poi si tagliano i fili di collegamento il più vicino possibile alla parte di vetro sigillata. Il tubo ad arco viene portato in una cappa d'aspirazione per esalazioni e sezionato in segmenti. Quindi si inseriscono i segmenti in una bottiglia di plastica di dimensioni idonee, sigillata con un robusto tappo a vite. Nella bottiglia si aggiungono una sfera di porcellana del diametro di 25,4 mm e 25 ml di acido nitrico puro ad alta concentrazione (70 %). Si sigilla la bottiglia e la si agita per qualche minuto fino a che il tubo ad arco non sia ridotto alla dimensione di granuli. Il tappo deve essere allentato di tanto in tanto per scaricare le pressione. Il contenuto della bottiglia viene lasciato reagire per 30 minuti, durante i quali si agita il contenuto di tanto in tanto. Si filtra successivamente il contenuto della bottiglia mediante un filtro di carta resistente all'acido e lo si raccoglie in un pallone volumetrico da 100 ml graduato e tarato. Nel pallone si aggiunge potassio bicromato in modo da ottenere una concentrazione finale pari a 1 000 ppm rispetto al cromo. Il pallone viene poi riempito con acqua pura fino al volume. Campioni analoghi vengono realizzati usando una gamma di concentrazioni fino a 200 ppm. Le soluzioni vengono analizzate con spettroscopio a fiamma ad assorbimento atomico, a una lunghezza d'onda di 253,7 nm con correzione di fondo. Dai risultati ottenuti e conoscendo il volume della soluzione si può calcolare il contenuto originale di mercurio della lampada. I dettagli del metodo di prova possono essere modificati dalla competente autorità, qualora gli adattamenti siano necessari per ragioni tecniche, e devono essere applicati in maniera coerente. (1) Si tratta di un criterio provvisorio, in attesa che venga definito un approccio globale per tutti i criteri relativi all'imballaggio che devono essere rispettati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. (2) Vita media dichiarata nominale.