31996D0333

96/333/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 1996, relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 25/05/1996 pag. 0033 - 0038


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 1996 relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/333/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in particolare l'articolo 9,

considerando che la Commissione ha stabilito le condizioni particolari d'importazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi originari di determinati paesi terzi;

considerando che, per le importazioni dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi non ancora oggetto di questo tipo di decisione, è opportuno in un primo tempo stabilire un modello uniforme di certificato sanitario per evitare turbative degli scambi;

considerando che l'adozione di un certificato sanitario uniforme implica effetti positivi sia per gli operatori che per i servizi di controllo e facilita la libera circolazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi all'interno della Comunità;

considerando che il modello di certificato sanitario stabilito con la presente decisione è di natura provvisoria, per una durata di due anni, durante i quali si potranno adottare le decisioni specifiche; che, di conseguenza, tale certificato provvisorio cessa di essere valido per un determinato paese terzo a partire dall'azione di una decisione specifica concernente detto paese;

considerando che i controlli veterinari dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini importati devono essere effettuati conformemente alla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione di controlli veterinari per i prodotti originari dei paesi terzi introdotti nella Comunità (2), modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE (3); che tali controlli prevedono la presentazione di un certificato sanitario che scorta i prodotti importati;

considerando che l'adozione di un modello uniforme di certificato sanitario non deve pregiudicare le condizioni particolari d'importazione che saranno decise per un determinato paese terzo previa valutazione in loco della situazione sanitaria da parte degli esperti della Commissione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 della direttiva 91/492/CEE, è opportuno prevedere che il certificato sanitario attesti la conformità a requisiti di produzione, depurazione, deposito, confezionamento e trasporto dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi destinati alla Comunità almeno equivalenti a quelle fissate per i prodotti comunitari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione non devono ostare ad altre misure che saranno decise a tutela della salute degli animali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I lotti di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi introdotti nei territori di cui all'allegato I della direttiva 90/675CEE e destinati al consumo diretto devono essere stati raccolti nelle zone di produzione controllate e approvate dalle autorità competenti dei paesi terzi, provenire da uno stabilimento riconosciuto e ispezionato dalle autorità competenti del paese terzo ed essere scortati da un certificato sanitario originale numerato il quale attesti che i requisiti sanitari di produzione, manipolazione, eventualmente depurazione, imballaggio e identificazione dei prodotti siano perlomeno equivalenti a quelli fissasti dalla direttiva 91/492/CCE.

Il modello di certificato sanitario figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

I lotti di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi introdotti nei territori di cui all'allegato I della direttiva 90/675/CEE e destinati alla depurazione in un centro di depurazione riconosciuto, alla stabulazione in una zona di stabulazione riconosciuta o alla trasformazione in uno stabilimento riconosciuto, devono essere stati raccolti nelle zone di produzione controllate e approvate dalle autorità competenti dei paesi terzi, ed essere scortati da un certificato sanitario originale numerato il quale attesti che i requisiti sanitari di produzione, raccolta e trasporto dei lotti siano perlomeno equivalenti a quelli fissati dalla direttiva 91/492/CEE.

Il modello di certificato sanitario figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

1. I certificati sanitari di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 sono composti da un solo foglio e sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali del paese di introduzione nella Comunità, e, se del caso, in una delle lingue del paese di destinazione.

2. I certificati recano il nome, la qualifica e la firma dell'ispettore ufficiale, e il sigillo ufficiale dell'autorità competente, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nei certificati.

Articolo 4

I certificati sanitari previsti dalla presente decisione non si applicano ai molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi provenienti da un paese terzo per il quale si applicano requisiti particolari d'importazione.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° luglio 1996 per una durata di due anni.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16.

ALLEGATO I

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO

N. .....................

relativo: - ai molluschi bivalvi (1),

- agli echinodermi (1),

- ai tunicati (1),

- ai gasteropodi marini (1)

vivi, destinati al consumo umano diretto nella Comunità europea.

Paese speditore: .......................

Autorità competente (2): ...............

Servizio d'ispezione (2): ..............

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto della pesca/di allevamento (1): ..............

- Specie (nome scientifico): ..............

- Tipo d'imballaggio: ...........

- Numero di colli: ..............

- Peso netto: ...................

- Temperatura di deposito e di trasporto richiesta: ..............

- Numero dell'eventuale rapporto di analisi: .....................

II. Origine dei prodotti

- Zona di produzione autorizzata:

- Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da: ...............

(luogo di spedizione)

a: ................

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): .........

Nome e indirizzo dello speditore: ...............

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: ...............

(1) Cancellare la voce superflua.

(2) Nome e indirizzo.

(3) Numero di immatricolazione del veicolo, del contenitore o del vagone, numero del volo o nome della nave.

IV. Attestato di sanità

L'ispettore veterinario ufficiale certifica che i prodotti vivi sopra designati:

1) sono stati prelevati, eventualmente stabulati per un minimo di due mesi e trasportati nel rispetto delle norme igieniche stabilite nei capitoli I, II e III dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

2) sono stati manipolati ed eventualmente depurati nel rispetto delle norme igieniche di cui al capitolo IV dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

3) sono stati controllati conformemente alle disposizioni del capitolo VI dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

4) sono stati confezionati, depositati e spediti conformemente alle disposizioni dei capitoli VII, VIII e IX dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

5) recano un marchio sanitario conforme alle disposizioni del capitolo X dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

6) sono stati analizzati conformemente alle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE e sono quindi idonei al consumo umano diretto.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/492/CEE che fissa le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Fatto a .............,(luogo) il .............(data)

...................................

(firma dell'ispettore ufficiale) (1)

Timbro ufficiale (1)

....................................................

(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO

N. ............

relativo:- ai molluschi bivalvi (1)

- agli echinodermi (1)

- ai tunicati (1)

- ai gasteropodi marini (1)

vivi, destinati:- alla depurazione (1)

- alla stabulazione (1)

- alla trasformazione (1)

nella Comunità europea

Paese speditore: ....................

Autorità competente (2): ............

Servizio d'ispezione (2): ...........

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto della pesca/di allevamento (1)

- Specie (nome scientifico): ............

- Tipo d'imballaggio: ...................

- Numero di colli: ......................

- Peso netto: ...........................

- Data della raccolta: ..................

II. Origine dei prodotti

- Zona di produzione autorizzata: ............

- Classificazione della zona: A - B - C (1), secondo quanto stabilito nel capitolo I dell'allegato della direttiva 91/492/CEE

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da: ............

(luogo di spedizione)

a: .............

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ............

Nome e indirizzo dello speditore: ..................

Nome, indirizzo e numero di riconoscimento ufficiale del destinatario:

- centro di depurazione (1) ............

- zona di stabulazione (1) .............

- stabilimento di trasformazione (1) ............

(1) Cancellare la voce superflua.

(2) Nome e indirizzo.

(3) Numero di immatricolazione del veicolo, del contenitore o del vagone, numero del volo o nome della nave.

IV. Attestato di sanità

L'ispettore veterinario ufficiale certifica che i prodotti vivi sopra designati:

1) provengono da una zona riconosciuta, conformemente al capitolo I dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

2) sono stati raccolti, manipolati e trasportati nel rispetto di norme igieniche perlomeno equivalenti a quelle stabilite nel capitolo II dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

3) sono stati controllati conformemente alle disposizioni del capitolo VI dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE e sono risultati conformi alle disposizioni del capitolo V del medesimo allegato, tranne per quanto riguarda i criteri microbiologici;

4) non sono idonei al consumo umano diretto.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dall'allegato della direttiva 91/492/CEE che fissa le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Fatto a ............,(luogo) il ............(data)

....................................

(firma dell'ispettore ufficiale) (1)

Timbro ufficiale (1)

..................................................

(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

>FINE DI UN GRAFICO>