96/312/CE: Decisione della Commissione, del 22 aprile 1996, recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 15/05/1996 pag. 0026 - 0027
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1996 recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/312/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/113/CE (2), in particolare l'articolo 8 paragrafo 1, considerando che la decisione 92/452/CEE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/97/CE (4), stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità; considerando che le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato modifiche del loro elenco dei gruppi di raccolta di embrioni; considerando che è quindi necessario modificare l'elenco dei gruppi riconosciuti relativamente agli Stati Uniti d'America; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella parte 3 dell'allegato della decisione 92/452/CEE, sotto la rubrica Stati Uniti d'America. a) è aggiunto il gruppo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) è soppresso il gruppo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 10. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 23. (3) GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 40. (4) GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 20.