96/291/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla riduzione di un anno della durata dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 111 del 04/05/1996 pag. 0018 - 0018
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1996 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla riduzione di un anno della durata dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (96/291/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (1), concluso nel 1992 per una durata di quatto anni, prevede all'articolo 15, paragrafo 2 un riesame intermedio dello stesso; considerando che, nel quadro di tale esame, il 13 ottobre 1994 le due parti hanno convenuto di limitare la durata di tale accordo al 30 aprile 1995 a mezzanotte e di avviare quanto prima possibile i negoziati necessari ai fini dell'eventuale conclusione di un nuovo accordo di durata triennale a decorrere dal 1° maggio 1995, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sulla riduzione di un anno della durata dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. LUCHETTI (1) GU n. L 407 del 31. 12. 1992, pag. 3.