31996D0266

96/266/CE: Decisione della Commissione, del 1ºaprile 1996, che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del kresoxym-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 12/04/1996 pag. 0074 - 0075


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1996 che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del kresoxym-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/266/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/12/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate negli antiparassitari;

considerando che, in data 28 marzo 1995, l'impresa BASF Aktiengesellschaft ha presentato un fascicolo alle autorità belghe allo scopo di ottenere l'inserimento della sostanza attiva kresoxym-metile nell'allegato I della direttiva; che le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità del fascicolo ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato trasmesso dalla suddetta impresa alla Commissione ed agli altri Stati membri;

considerando che la Commissione ha affidato l'esame del fascicolo al comitato fitosanitario permanente in occasione della riunione del gruppo di lavoro «legislazione» del 25 e 26 settembre 1995, nel corso della quale gli Stati membri hanno confermato di aver ricevuto il fascicolo;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale del fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che il Belgio proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo e presenterà alla Commissione senza indugio, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tale esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento della sostanza attiva ed alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, l'esame dettagliato proseguirà con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo trasmesso dalla BASF Aktiengesellschaft alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del kresoxym-metile come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della suddetta direttiva e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 20.