96/245/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 1996, che modifica alcuni dati dell' elenco che figura nell' allegato del regolamento (CE) n. 160/96 che fissa l' elenco, per il 1996, dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 30/03/1996 pag. 0069 - 0071
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 1996 che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 160/96 che fissa l'elenco, per il 1996, dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri (96/245/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3071/95 (2), visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a nove metri (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93 (4), in particolare l'articolo 2, considerando che il regolamento (CE) n. 160/96 della Commissione (5) stabilisce, per il 1996, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri, elenco previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86; considerando che le autorità degli Stati membri interessati hanno chiesto di modificare alcuni dati che figurano nel suddetto elenco; che queste domande contengono tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle suddette domande alla disposizione succitata e che è pertanto opportuno modificare i dati che figurano in tale elenco, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 160/96 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1996. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 14. (3) GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11. (4) GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 19. (5) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 7. ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA A. Datos que se retiran de la lista - Oplysninger, der skal slettes i listen - Aus der Liste herauszunehmende Angaben - Óôïé÷åßá ðïõ äéáãñÜöïíôáé áðü ôïí êáôÜëïãï - Information to be deleted from the list - Renseignements à retirer de la liste - Dati da togliere dall'elenco - Inlichtingen te schrappen uit de lijst - Informações a retirar da lista - Luettelosta poistettavat tiedot - Uppgifter som skall tas bort från förteckningen >SPAZIO PER TABELLA> B. Datos que se añaden a la lista - Oplysninger, der skal anføres i listen - In die Liste hinzuzufügende Angaben - Óôïé÷åßá ðïõ ðñïóôßèåíôáé óôïí êáôÜëïãï - Information to be added to the list - Renseignements à ajouter à la liste - Dati da aggiungere all'elenco - Inlichtingen toe te voegen aan de lijst - Informações a aditar à lista - Luetteloon lisättävät tiedot - Uppgifter som skall läggas till i förteckningen >SPAZIO PER TABELLA>