31996D0229

96/229/CE: Decisione della Commissione, dell'11 marzo 1996, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Svezia (ad eccezione delle regioni dell'obiettivo n. 6, nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1995 al 1999 (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 26/03/1996 pag. 0039 - 0040


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1996 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Svezia (ad eccezione delle regioni dell'obiettivo n. 6, nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1995 al 1999 (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede) (96/229/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che attraverso il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio (2), l'azione comune è estesa ai prodotti silvicoli;

considerando che il 3 aprile 1995 le autorità svedesi hanno presentato alla Commissione il documento unico di programmazione previsto dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 per le regioni non interessate dall'obiettivo n. 6, il quale è stato completato da informazioni complementari trasmesse il 15 maggio, 12 luglio, 15 agosto, 1° settembre, 26 settembre, 13 ottobre e 21 novembre 1995; che tale documento comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste dall'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e contiene le informazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della selvicoltura (3);

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della compartecipazione definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (5);

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali (6), modificato dal regolamento (CE) n. 2745/94 (7), prevede che nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annua siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che l'articolo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio (9), prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari, comportano un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che, nella applicazione del documento unico di programmazione, lo Stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio (10), modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94, prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie adatte a permettere la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi delle informazioni fornite dalle autorità svedesi dimostra la tenuta in considerazione di questo principio; che inoltre la verifica continua del rispetto di questo principio deve essere proseguita nel quadro del partenariato durante la realizzazione del DOCUP; che tali verifiche sono indispensabili al proseguimento del contributo del FEAOG (sezione orientamento) alle misure oggetto della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Svezia (ad eccezione delle regioni dell'obiettivo n. 6) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono:

- carne,

- latte e prodotti lattiero-caseari,

- pollame,

- ortofrutta,

- fiori e piante,

- patate,

- prodotti silvicoli.

Articolo 3

Il contributo massimo del FEAOG (sezione orientamento) da concedere nel quadro di tale documento unico ammonta a 23 479 274 ECU.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione (11).

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG (sezione orientamento) è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 5

L'impegno di bilancio per la prima quota ammonta a 10 985 819 ECU.

Gli impegni per le quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione allegato, che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.

(3) GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.

(4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(5) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

(6) GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

(7) GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

(8) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

(9) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.

(10) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(11) Allegato non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.