31996D0185

96/185/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dalla Repubblica slovacca (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 08/03/1996 pag. 0023 - 0040


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1996 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dalla Repubblica slovacca (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/185/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 8 e 11,

considerando che la decisione 92/324/CEE della Commissione (2), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Cecoslovacchia di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che, in seguito alla divisione del paese e all'abrogazione della suddetta decisione mediante la decisione 96/186/CE della Commissione (3), è necessario stabilire le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dalla Repubblica slovacca;

considerando che gli Stati membri importano animali domestici delle specie bovina e suina conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, nonché conformemente alle disposizioni della decisione 93/242/CEE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 95/295/CE (6);

considerando che la vicinanza geografica della Repubblica slovacca alla Comunità comporta determinate implicazioni per gli scambi di animali vivi;

considerando che, a seguito di missioni effettuate da esperti veterinari della Comunità, risulta che la situazione zoosanitaria nella Repubblica slovacca è controllata da servizi veterinari che, sebbene siano attualmente in fase di riorganizzazione, sono nondimeno in grado di offrire garanzie soddisfacenti per quanto riguarda le malattie che possono essere trasmesse con l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che le autorità veterinarie slovacche competenti hanno confermato che la Repubblica slovacca è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare, dalla febbre catarale maligna degli ovini, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolare dei suini, dall'esantema vescicolare dei suini e che durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie;

considerando che le autorità veterinarie slovacche si sono impegnate a confermare alla Commissione delle Comunità europee ed agli Stati membri, con telex o telefax, entro un termine di 24 ore, l'insorgenza di una delle malattie summenzionate e della peste suina classica oppure l'introduzione della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo termine, le proposte di modifica delle norme slovacche concernenti le importazioni di animali della specie bovina e suina, nonché del loro sperma e dei loro embrioni;

considerando che la tubercolosi e la brucellosi dei bovini sono state eradicate dalla Repubblica slovacca, che non è autorizzata la vaccinazione dei bovini contro la brucellosi e che le misure poste in atto dalle competenti autorità slovacche per prevenire una recrudescenza di queste malattie sono sufficienti ad equiparare la situazione degli allevamenti slovacchi - eccetto quelli sottoposti a restrizioni ufficiali - a quella degli allevamenti della Comunità riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi o dalla brucellosi;

considerando che le autorità veterinarie slovacche competenti si sono impegnate a controllare ufficialmente il rilascio dei certificati previsti dalla presente decisione ed a garantire che tutti i certificati, attestati e dichiarazioni su cui si basano i titoli di esportazione saranno conservati dai servizi ufficiali per un periodo di almeno 12 mesi dalla spedizione degli animali cui si riferiscono;

considerando che le autorità veterinarie slovacche competenti si sono impegnate a vietare il rilascio dei certificati previsti negli allegati della presente decisione per gli animali che sono stati importati, a meno che siano stati importati nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE e nelle decisioni complementari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fermo restando il disposto della decisione 93/242/CEE e dai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Repubblica slovacca dai seguenti animali:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato A, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato B, che li deve scortare,

e, a decorrere da una data da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE, ma comunque non prima di 12 mesi dalla data alla quale la vaccinazione contro la peste suina classica è stata ufficialmente vietata nella Repubblica slovacca;

c) animali domestici della specie suina destinati alla riproduzione o all'ingrasso che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato C, che li deve scortare;

d) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato D, che li deve scortare.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Repubblica slovacca di animali domestici delle specie bovina e suina di cui al paragrafo 1, precedentemente importati nella Repubblica slovacca, soltanto se importati dalla Comunità o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio (7), modificata da ultimo dalla decisione 95/322/CE della Commissione (8), per quanto applicabile agli animali domestici di tali specie, e soltanto se all'atto dell'importazione nella Repubblica slovacca sono state osservate norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nel capitolo II della direttiva 72/462/CEE e nelle decisioni complementari.

3. Gli Stati membri esigono che gli animali sottoposti a prove veterinarie in forza della presente decisione siano tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova fino al momento della spedizione e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale slovacco, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o aventi uno status sanitario non equivalente a quello di animali idonei a tale esportazione.

4. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio, in provenienza dalla Repubblica slovacca, di animali della specie bovina soltanto qualora tali animali:

a) provengano da allevamenti che le autorità veterinarie slovacche hanno dichiarato indenni dalla leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato E della presente decisione, e nei 30 giorni precedenti l'esportazione siano stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica, in conformità del protocollo di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione (9);

oppure

b) siano destinati alla produzione di carne, abbiano un'età non superiore a 30 mesi, provengano da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e siano marcati in modo permanente conformemente a quanto indicato nell'allegato F della presente decisione;

oppure

c) provengano da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, siano consegnati direttamente ad un macello e vengano colà macellati entro cinque giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Per quanto attiene agli animali di cui alle lettere b) e c), gli Stati membri accertano mediante ispezioni che i capi siano chiaramente identificati, li tengono sotto osservazione fino alla macellazione e prendono tutti gli opportuni provvedimenti per evitare un eventuale contagio degli allevamenti indigeni.

5. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio di animali delle specie bovina o suina provenienti dalla Repubblica slovacca purché sia rispettata la seguente condizione:

- dev'essere fornita la garanzia che gli animali da importare non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

6. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio di suini provenienti dalla Repubblica slovacca purché venga garantito che non sono stati vaccinati contro la peste suina classica e, nel caso di suini destinati alla riproduzione o alla produzione, che hanno reagito negativamente alla prova di ricerca degli anticorpi prodotti dal virus della peste suina classica.

Articolo 2

Fino all'entrata in vigore di eventuali misure adottate dalla Comunità per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro le malattie contagiose o infettive dei bovini o dei suini, diverse da rabbia, tubercolosi, brucellosi, afta epizootica, carbonchio ematico, peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, leucosi bovina enzootica, paralisi contagiosa suina (malattia di Teschen), peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini, gli Stati membri possono applicare agli animali importati in provenienza dalla Repubblica slovacca ulteriori norme di polizia sanitaria da essi stabilite nel quadro di un programma nazionale, presentato alla Commissione e da questa approvato, per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro tali malattie.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla notificazione agli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 35.

(3) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(5) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

(6) GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 30.

(7) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(8) GU n. L 190 dell'11. 8. 1995, pag. 9.

(9) GU n. L 96 del 17. 4. 1991, pag. 1.

ALLEGATO A

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

Per i bovini domestici da riproduzione e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea

(Il presente certificato, esclusivamente destinato ad uso veterinario, deve scortare la spedizione sino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria - da riproduzione o da produzione - trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N.

Paese esportatore: REPUBBLICA SLOVACCA

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

Riferimento: (Facoltativo)

Riferimento dell'accluso certificato di benessere animale:

I. Numero di animali: (In lettere)

II. Identificazione degli animali: