96/183/CE: Decisione della Commissione, del 21 febbraio 1996, che modifica la decisione 94/14/CE che stabilisce l'elenco degli stabilimenti della Comunità in cui sono concesse deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 07/03/1996 pag. 0018 - 0032
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1996 che modifica la decisione 94/14/CE che stabilisce l'elenco degli stabilimenti della Comunità in cui sono concesse deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/183/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando che gli Stati membri hanno presentato alla Commissione l'elenco degli stabilimenti per i quali è proposta la concessione di una deroga a talune disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (2), relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, modificata e codificata dalla direttiva 95/23/CE (3); considerando che il suddetto elenco è stato approvato con la decisione 94/14/CE della Commissione (4), modificata dalla decisione 95/31/CE (5); considerando che in seguito alla loro adesione alla Comunità, l'Austria, la Finlandia e la Svezia hanno presentato anche esse alla Commissione l'elenco degli stabilimenti ai quali è possibile concedere una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 64/433/CEE; considerando che è necessario aggiungere tali stabilimenti al suddetto elenco; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli stabilimenti indicati nell'allegato sono aggiunti all'elenco stabilito dalla decisione 94/14/CE. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 105. (2) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (3) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7. (4) GU n. L 14 del 17. 1. 1994, pag. 1. (5) GU n. L 42 del 24. 2. 1995, pag. 44. ALLEGATO Elenco degli stabilimenti nella Comunità cui sono concesse deroghe temporanee e limitate - Direttiva 91/498/CEE del Consiglio >SPAZIO PER TABELLA>