31996D0167

96/167/CE: Decisione della Commissione, del 19 febbraio 1996, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone originari della Repubblica popolare cinese, dell' India, dell' Indonesia, del Pakistan e della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 20/02/1996 pag. 0016 - 0017


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia (96/167/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (2), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (4), in particolare gli articoli 5 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Nel settembre 1993, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alle importazioni di tessuti di cotone originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia, presentata dal Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della CEE (Eurocoton) per conto di un certo numero di produttori che assertivamente rappresentano una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tessuti di cotone. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio notevole da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. Pertanto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di tessuti composti interamente o in parte (più del 50 %) di cotone, di cui ai codici NC da 5208 11 10 a 5212 25 90.

(2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) A causa del volume delle informazioni raccolte e della complessità dell'inchiesta, il procedimento ha superato la normale durata di un anno prevista dall'articolo 7, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

II. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(4) I produttori comunitari denunzianti hanno formalmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di tessuti di cotone originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia. La Commissione ha considerato che la chiusura del procedimento in tale contesto non sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.

(5) Pertanto, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia può essere chiuso senza l'istituzione di misure di difesa.

(6) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha fatto obiezioni.

(7) Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento ed è stata loro offerta la possibilità di presentare osservazioni,

DECIDE:

Articolo unico

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

(5) GU n. C 17 del 20. 1. 1994, pag. 3.