31996D0157

96/157/CE: Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate destinate al consumo umano originarie di Cuba

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 14/02/1996 pag. 0038 - 0041


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1996 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate destinate al consumo umano originarie di Cuba (96/157/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/66/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

viste le istanze presentate dalla Germania e dai Paesi Bassi,

considerando che, in virtù della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patate destinati al consumo umano non certificati ufficialmente come patate da semina, conformemente ad altre disposizioni comunitarie, e originari di Cuba di norma non possono essere introdotti nella Comunità a causa del rischio di introduzione di malattie esotiche della patata, sconosciute nella Comunità;

considerando che la produzione di patate primaticce a Cuba, ottenute da patate da semina fornite da alcuni Stati membri, è ormai divenuta prassi consueta; che parte dell'approvvigionamento di patate primaticce nella Comunità è assicurata mediante importazioni da Cuba;

considerando che la Commissione, con le decisioni 87/306/CEE (3), 88/223/CEE (4), 89/152/CEE (5), 91/593/CEE (6), 93/36/CEE (7) e 95/96/CE (8), ha autorizzato deroghe, a determinate condizioni speciali di carattere tecnico, per le patate da consumo originarie di Cuba nelle campagne 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994;

considerando che non è mai stata confermata la presenza di malattie e di organismi nocivi nei campioni prelevati dalle importazioni effettuate a norma delle decisioni suddette;

considerando che sussistono tuttora le circostanze che giustificavano l'autorizzazione di cui sopra;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a disporre, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, deroghe all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE con riguardo ai divieti di cui alla parte A, punto 12 dell'allegato III della stessa direttiva, per le patate destinate al consumo umano originarie di Cuba.

2. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni specifiche:

a) le patate sono destinate al consumo umano;

b) le patate non sono mature, trattasi cioè di patate « non suberizzate » prive di buccia oppure di patate sottoposte ad un trattamento volto ad eliminarne la facoltà germinativa;

c) le patate sono coltivate nella provincia « Pinar del Río » in zone notoriamente esenti da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;

d) le patate appartengono a varietà i cui tuberi-seme sono stati importati a Cuba esclusivamente a partire dagli Stati membri;

e) le patate sono progenie diretta delle patate da semina ufficialmente certificate l'anno precedente come « tuberi-seme di base » o « tuberi-seme certificati » in Stati membri che hanno rifornito Cuba, oppure progenie diretta di tali patate da semina, certificate ufficialmente due anni prima, se tale progenie è stata prodotta nella provincia « Pinar del Río » e qualificata come patata da semina conformemente alle norme attualmente vigenti a Cuba;

f) le patate sono state coltivate in aziende che negli ultimi cinque anni non hanno coltivato patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d) oppure, in caso di aziende statali, devono essere state coltivate in appezzamenti separati da quelli in cui negli ultimi cinque anni sono state coltivate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d);

g) le patate sono state trattate con macchinario ad esse riservato o adeguatamente disinfettato dopo ogni uso per altri scopi;

h) le patate non sono state tenute in depositi in cui siano state immagazzinate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d);

i) le patate sono prive di terra, con una tolleranza dello 0,5 % in peso, nonché di foglie o altri residui vegetali;

j) le patate sono imballate:

- in sacchi nuovi, oppure

- in contenitori debitamente disinfettati;

su ciascun sacco o contenitore deve essere apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni indicate nell'allegato;

k) nel certificato fitosanitario ufficiale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE figura quanto segue:

- sotto il titolo « disinfestazione e/o disinfezione », ogni informazione relativa ai possibili trattamenti di cui alla lettera b), seconda ipotesi e/o di cui alla lettera j), secondo trattino;

- sotto il titolo « dichiarazione supplementare »:

- il nome della varietà,

- il numero di identificazione o il nome e l'ubicazione dell'azienda in cui sono state coltivate le patate,

- un riferimento che consenta di identificare la partita di patate da semina utilizzata conformemente alla lettera e);

l) le patate sono introdotte attraverso i punti d'entrata specificati, ai fini della presente deroga, dallo Stato membro importatore che vi fa ricorso;

m) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore notifica ogni importazione con sufficiente anticipo allo Stato membro d'introduzione, il quale trasmette i dati della notifica alla Commissione, indicando:

- il tipo di materiale,

- il quantitativo,

- la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata,

- gli impianti di cui alla lettera o).

L'importatore viene ufficialmente informato, prima dell'introduzione, delle condizioni di cui alle lettere da a) a p);

n) le ispezioni di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE sono eseguite dagli organismi ufficiali responsabili indicati nella suddetta direttiva. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c) della stessa direttiva;

o) le patate sono imballate e reimballate soltanto in impianti autorizzati e registrati dagli organismi ufficiali responsabili suddetti;

p) le patate sono imballate o reimballate in imballaggi chiusi pronti per la consegna diretta ai rivenditori o ai consumatori finali, di peso non superiore a quello abitualmente praticato a tale scopo nello Stato membro d'introduzione, e comunque non superiore a 25 kg; sull'imballaggio devono figurare il numero degli impianti registrati di cui alla lettera o) e la menzione che le patate sono originarie di Cuba;

q) gli Stati membri che si avvalgono della deroga in questione provvedono, di concerto con lo Stato membro d'introduzione, affinché vengano prelevati, da ogni consegna di 50 tonnellate di patate importate a norma della presente decisione o da parte della stessa, almeno due campioni di 200 tuberi da analizzare per la ricerca dello Pseudomonas solanacearum secondo la procedura di quarantena n. 26 per tale organismo nocivo stabilita dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) (9) o secondo un'altra procedura riconosciuta conformemente a quanto stabilito all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE, ed eventualmente del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, quest'ultimo a secondo i metodi ufficiali della Comunità per l'individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; nei casi sospetti le partite devono restare separate sotto controllo ufficiale e non possono venire commercializzate o utilizzate fino a quando le analisi non abbiano escluso la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e dello Pseudomonas solanacearum.

Articolo 2

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri sull'uso fatto dell'autorizzazione. Essi trasmettono inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, prima del 1° luglio 1996, le informazioni concernenti i quantitativi di patate importati in virtù della presente decisione e una relazione tecnica su tutti gli esami ufficiali effettuati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera q); copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.

Articolo 3

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è valida dal 1° marzo 1996 al 30 aprile 1996.

2. L'autorizzazione è revocata se viene constatato che le condizioni prescritte all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o se tali condizioni non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 77.

(3) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 41.

(4) GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 44.

(5) GU n. L 59 del 2. 3. 1989, pag. 29.

(6) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 47.

(7) GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 40.

(8) GU n. L 75 del 4. 4. 1995, pag. 22.

(9) Bollettino EPPO/OEPP, n. 20, 255-262 (1990).

ALLEGATO

Informazioni da riportare sull'etichetta [ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera j)]

1. Autorità che rilascia l'etichetta

2. Nome dell'organizzazione di esportatori

3. Indicazione « Patate cubane da consumo »

4. Varietà

5. Provincia di produzione

6. Calibro

7. Peso netto dichiarato

8. Indicazione « In conformità dei requisiti CE 1996 »

9. Timbro o contrassegno del servizio cubano per la protezione dei vegetali