31996D0154

96/154/CE: Decisione del Consiglio, del 22 novembre 1993, recante conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 14/02/1996 pag. 0024 - 0024


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1993 recante conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (96/154/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 della convenzione tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) conferisce al comitato congiunto istituito da detta convenzione il potere di formulare raccomandazioni per modificarla;

considerando che la convenzione è stata modificata per consentire l'adesione di nuove parti contraenti;

considerando che le modifiche in questione sono oggetto della raccomandazione n. 1/93 del comitato congiunto; che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo a detta raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. L 134 del 22. 5. 1987, pag. 2.