96/154/CE: Decisione del Consiglio, del 22 novembre 1993, recante conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Gazzetta ufficiale n. L 036 del 14/02/1996 pag. 0024 - 0024
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1993 recante conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (96/154/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 della convenzione tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) conferisce al comitato congiunto istituito da detta convenzione il potere di formulare raccomandazioni per modificarla; considerando che la convenzione è stata modificata per consentire l'adesione di nuove parti contraenti; considerando che le modifiche in questione sono oggetto della raccomandazione n. 1/93 del comitato congiunto; che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo a detta raccomandazione, DECIDE: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT (1) GU n. L 134 del 22. 5. 1987, pag. 2.