31996D0148

96/148/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, relativa alle misure decise dalla Francia a seguito della paralisi della rete stradale francese nel 1992 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 13/02/1996 pag. 0038 - 0041


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 relativa alle misure decise dalla Francia a seguito della paralisi della rete stradale francese nel 1992 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (96/148/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 (2), in particolare l'articolo 31,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato, e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

1. Con lettera del 12 gennaio 1993, la Rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, alcune misure a favore del settore ortofrutticolo. Informazioni complementari sono state comunicate alla Commissione dalle autorità francesi con lettere in data 7 luglio, 20 ottobre e 29 dicembre 1993.

Con lettera del 17 febbraio 1994, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti di queste misure, che si configurano come aiuti al funzionamento non ammessi a beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 92 del trattato, e vanno pertanto considerate incompatibili col mercato comune.

2. Le misure in causa prevedono uno sgravio degli oneri sociali dovuti dagli arboricoltori ritenuti vittime del blocco stradale del 1992 e un indennizzo a loro favore.

La prima misura consiste in uno scaglionamento e in un'assunzione a carico dei contributi corrisposti dai datori di lavoro per uno o due mesi, in funzione del calo percentuale del fatturato relativo ad una serie di prodotti agricoli stagionali (pesche, albicocche, pesche noci, piccoli frutti, fragole, prugne, ciliegie, pere Guyot, meloni, zucchine, melanzane, carote, cipolle, pomodori, insalate e cetrioli), entro il limite di 15 dipendenti per azienda (ovvero 20 dipendenti nel caso di produttori specializzati colpiti da problemi di particolare gravità); essa prevede inoltre termini di versamento senza penali per i contributi dei coltivatori autonomi. L'importo previsto ammonta in totale a 48 Mio di FF.

Sulla base delle informazioni in possesso della Commissione al momento dell'avvio del procedimento, le modalità di applicazione della seconda misura sembrano essere analoghe alla prima, per un importo globale di 150 Mio di FF.

II

1. Nell'ambito del procedimento sopra citato, la Commissione ha invitato la Francia a presentare le proprie osservazioni. Queste le sono pervenute con lettere del 29 aprile 1994 e del 12 aprile 1995.

Mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha informato gli altri Stati membri e i terzi interessati della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, invitandoli a presentare le proprie osservazioni. Osservazioni di terzi interessati sono pervenute con lettera del 24 maggio 1994; le autorità francesi ne sono state informate con lettera del 1° dicembre 1994.

2. Le autorità francesi osservano anzitutto che le misure nei confronti delle quali la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato rientrano in un insieme di interventi pubblici a favore degli arboricoltori danneggiati dal blocco stradale dell'estate 1992 che, secondo tali autorità, costituisce un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Dette autorità sostengono che tutti i prodotti in causa erano effettivamente in produzione nel periodo considerato, e che i responsabili per la concessione dell'aiuto avevano ricevuto circolari con precise istruzioni al fine di evitare compensazioni eccessive rispetto alle perdite contabilizzate.

Esse aggiungono che l'indennizzo è stato corrisposto conformemente a una circolare del ministro degli Interni e della pubblica sicurezza del 22 settembre 1992, che ne precisa le condizioni di attribuzione, ossia l'assunzione della responsabilità da parte dello Stato e l'obbligo per i richiedenti di accertare con esattezza l'effettiva entità dei danni dichiarati e la loro imputabilità ai blocchi stradali.

3. Nelle loro osservazioni, i terzi interessati condannano le misure decise dal governo francese per i seguenti motivi:

- il blocco stradale in Francia ha danneggiato anche i produttori degli altri Stati membri (perdite stimate a 5 000 Mio di PTA nel solo settore ortofrutticolo spagnolo), ma il governo francese non ha proposto di indennizzarli;

- gli aiuti in causa sono stati concessi dal governo francese senza attendere la decisione della Commissione.

III

1. Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento, salvo disposizione contraria del medesimo.

2. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forme che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Le misure in causa, concesso dallo Stato per determinate produzioni in un settore esposto alla concorrenza tra i produttori dei diversi Stati membri, presentano tutti i requisiti per essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Questo punto non è stato contestato dal governo francese.

3. Il principio d'incompatibilità sancito dal paragrafo 1 del suddetto articolo 92 ammette tuttavia alcun eccezioni.

Solo la deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato, ai sensi del quale sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, potrebbe applicarsi alla fattispecie in oggetto, tenuto conto della natura dell'evento all'origine dell'aiuto considerato. Si tratta peraltro della deroga invocata dal governo francese.

IV

1. Come precisato dalla Commissione nell'avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, rientrano in questa disposizione eventi straordinari come gli scioperi. In tali circostanze, secondo la prassi seguita dalla Commissione, è giustificato l'indennizzo dei danni provocati ai privati cittadini, indipendentemente dalla loro entità. Il blocco stradale dell'estate 1992, tenuto conto dei suoi effetti, può dunque essere assimilato ad uno sciopero ai sensi dei criteri adottati dalla Commissione nel documento di lavoro del 10 novembre 1986, nella misura in cui esso abbia perturbato in maniera sensibile l'attività del paese tra il 29 giugno e il 18 luglio 1992.

2. Tuttavia la Commissione, nel corso del suo primo esame e sulla base dei dati allora disponibili, non è stata in grado di identificare un collegamento diretto tra gli aiuti ed il blocco stradale, dal momento che il raffronto dei fatturati e dei quantitativi di prodotti consegnati annualmente ed il solo criterio delle produzioni stagionali non potevano considerarsi elementi sufficienti.

V

1. Le osservazioni presentate dalla Francia con lettere del 29 aprile 1994 e del 12 aprile 1995 inducono la Commissione a formulare le considerazioni sotto esposte e a concludere quanto segue.

2. Per quanto concerne l'indennizzo, sulla base delle nuove informazioni in suo possesso la Commissione osserva che:

- la circolare del 22 settembre 1992 prevede condizioni molto rigide per la concessione dell'aiuto considerato, e in particolare la prova dell'effettiva esistenza dei danni dichiarati, nonché di un legame diretto tra questi ed il blocco stradale;

- le autorità francesi hanno confermato che l'indennizzo viene concesso indiscriminatamente a chiunque soddisfi i requisiti prescritti; i cittadini di altri Stati membri in possesso di tali requisiti possono dunque beneficiarne allo stesso titolo dei cittadini francesi.

Tale aiuto può dunque beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato e può essere considerato compatibile con il mercato comune.

3. Per quanto concerne lo sgravio dei contributi sociali, la Commissione può convenire con le autorità francesi sul fatto che tutti gli ortofrutticoli considerati venivano effettivamente prodotti e distribuiti in Francia al momento del blocco stradale (29 giugno-18 luglio 1992), anche se in detto periodo talune produzioni, come le prugne, le pere, le melanzane o i peperoni, possono essere considerate minime rispetto alla media annuale. Nondimeno, il fatto che tali produzioni fossero in corso nel periodo considerato non è sufficiente a creare un legame diretto tra le perdite considerate ed il blocco stradale.

La Commissione ha tenuto altresì conto delle istruzioni impartite, mediante circolari, alle autorità responsabili della concessione dell'aiuto al fine di evitare eventuali compensazioni eccessive rispetto alle perdite considerate. Tuttavia, i documenti giustificativi richiesti al produttore a sostegno della domanda di aiuto (dichiarazioni annue relative all'avvicendamento, al fatturato e alle produzioni consegnate agli organismi di commercializzazione e/o vendute con altri mezzi, attestati delle consegne o copie delle distinte di consegna, copie delle dichiarazioni IVA per l'anno in corso e copie dei bollettini di stipendio dei dipendenti per il mese o i mesi in relazione ai quali è richiesta l'assunzione a carico) non consentono di stabilire un legame tra le perdite considerate e il blocco stradale. Infatti, poiché i dati forniti sono annuali, e il personale stagionale per cui può essere richiesta l'assunzione a carico non era necessariamente ed esclusivamente occupato nella raccolta dei prodotti considerati, nessun elemento quantitativo o qualitativo risulta esclusivamente e necessariamente connesso agli effetti del blocco. Le perdite considerate potrebbero dunque avere origini indipendenti da quest'ultimo.

Inoltre, la misura d'indennizzo generale (vedi il punto V.2) era tale da compensare integralmente le perdite dovute al blocco. L'esistenza di una seconda misura, riservata a taluni beneficiari, è dunque difficilmente giustificabile e potrebbe determinare un eccesso di compensazione per questi ultimi rispetto alle perdite effettivamente subite.

L'aiuto in causa non può pertanto beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 92 del trattato e deve essere considerato incompatibile con il mercato comune.

VI

1. Trattandosi di aiuti notificati, ma messi in esecuzione senza attendere la decisione finale della Commissione, occorre rammentare che, dato il carattere imperativo delle norme di procedura definite all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto l'effetto diretto nelle sue sentenze del 19 giugno 1973 (causa 77/72: Carmine Capolongo/Azienda Agricola Maya) (4), dell'11 dicembre 1973 (causa 120/73: Gebrueder Lorenz GmbH/Germania) (5), del 22 marzo 1977 (causa 78/76: Steinike e Weinlig/Germania) (6), del 21 novembre 1991 (causa C-354/90: « Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires » e altri/Francia) (7), il carattere illecito degli aiuti stessi non può essere sanato a posteriori.

Inoltre, in caso d'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia - vedasi segnatamente la sentenza del 12 luglio 1973 (causa 70/72: Commissione/Germania) (8), confermata dalle sentenze del 24 febbraio 1987 (cause 310/85: Deufil/Commissione) (9) e del 20 settembre 1990 (causa C-5/89: Commissione/Germania) (10) - può far obbligo agli Stati membri di recuperare presso i beneficiari gli importi indebitamente versati.

2. Il governo francese, avendo concesso gli aiuti in oggetto senza attendere che la Commissione si pronunciasse al riguardo, non si è attenuto al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato; ne consegue che, dal punto di vista del diritto comunitario, dette aiuti risultano illegali fin dal momento in cui sono stati accordati.

Trattandosi di aiuti concessi illegalmente, vale a dire erogati prima che il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato desse luogo a una decisione finale e, benché la Commissione ignori sia l'importo esatto, sia il numero di beneficiari, gli aiuti incompatibili devono essere recuperati. Le autorità francesi devono infatti essere necessariamente a conoscenza dell'identità dei beneficiari degli aiuti illeciti.

Il recupero deve essere effettuato secondo le procedure e le disposizioni della legislazione francese. Gli interessi decorrono dalla data di concessione degli aiuti e vanno calcolati sulla base del tasso commerciale, con riferimento al tasso utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali.

Il recupero è necessario al fine di ripristinare la situazione precedente, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui i beneficiari dell'aiuto accordato abusivamente hanno indebitamente fruito a partire dalla data di concessione del medesimo. Detta necessità è ulteriormente suffragata dalla fragilità del mercato in oggetto.

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze che la Commissione potrà eventualmente trarre sul piano del finanziamento della politica agricola comune da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi dalla Francia a seguito della paralisi della rete stradale francese nel 1992 sono illegali, essendo stati concessi in violazione delle norme procedurali descritte all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 2

Gli aiuti concessi dalla Francia sotto forma di indennità compensative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Articolo 3

Gli aiuti concessi dalla Francia sotto forma di sgravio dei contributi sociali sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato, poiché le autorità francesi non hanno fornito la prova che tali aiuti erano necessariamente ed esclusivamente connessi alle perdite dovute al blocco stradale del 29 giugno-18 luglio 1992, considerato un evento straordinario ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Articolo 4

La Francia è tenuta a sopprimere gli aiuti di cui all'articolo 3 e ad esigere la restituzione degli importi versati entro due mesi dalla notificazione della presente decisione.

Il recupero viene effettuato secondo le procedure e le disposizioni della legislazione nazionale francese. Gli interessi decorrono dalla data di concessione dell'aiuto e sono calcolati sulla base del tasso commerciale, con riferimento al tasso utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali.

Articolo 5

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

(3) GU n. C 115 del 26. 4. 1994, pag. 6.

(4) Raccolta 1973, pag. 611.

(5) Raccolta 1973, pag. 1471.

(6) Raccolta 1977, pag. 595.

(7) Raccolta 1991, pag. I-5505.

(8) Raccolta 1973, pag. 813.

(9) Raccolta 1987, pag. 901.

(10) Raccolta 1990, pag. I-3437.