96/137/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 1996, recante modifica della decisione 94/86/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di selvaggina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 031 del 09/02/1996 pag. 0031 - 0031
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1996 recante modifica della decisione 94/86/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di selvaggina (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/137/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, paragrafi 2 e 3, considerando che la decisione 94/86/CE della Commissione (2) ha fissato l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di carni di selvaggina; considerando che è necessario adattare la decisione 94/86/CE per tener conto di emendamenti che la riguardano apportati alla normativa comunitaria; considerando che la Tunisia ha fornito per iscritto nuove assicurazioni; che l'esame di tali assicurazioni ha dimostrato che questo paese soddisfa i requisiti comunitari; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La parte I dell'allegato della decisione 94/86/CE è sostituita dal testo seguente: « PARTE I Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano importazioni di carni di selvaggina da piuma: - I paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame elencati nella decisione 94/85/CE della Commissione (*), - Groenlandia, - Tunisia. (*) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31. » Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35. (2) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 33.