31996D0137

96/137/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 1996, recante modifica della decisione 94/86/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di selvaggina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 09/02/1996 pag. 0031 - 0031


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1996 recante modifica della decisione 94/86/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di selvaggina (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/137/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, paragrafi 2 e 3,

considerando che la decisione 94/86/CE della Commissione (2) ha fissato l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di carni di selvaggina;

considerando che è necessario adattare la decisione 94/86/CE per tener conto di emendamenti che la riguardano apportati alla normativa comunitaria;

considerando che la Tunisia ha fornito per iscritto nuove assicurazioni; che l'esame di tali assicurazioni ha dimostrato che questo paese soddisfa i requisiti comunitari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte I dell'allegato della decisione 94/86/CE è sostituita dal testo seguente:

« PARTE I

Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano importazioni di carni di selvaggina da piuma:

- I paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame elencati nella decisione 94/85/CE della Commissione (*),

- Groenlandia,

- Tunisia.

(*) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35.

(2) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 33.