96/111/CE: Decisione della Commissione, del 22 gennaio 1996, che modifica la decisione 95/383/CE relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore di Madera per il 1995 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 02/02/1996 pag. 0034 - 0034
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1996 che modifica la decisione 95/383/CE relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore di Madera per il 1995 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (96/111/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, considerando che l'ultima frase dell'articolo 5 della decisione 95/383/CE della Commissione, dell'8 settembre 1995, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore di Madera per il 1995 (3), fissa per il Portogallo al 31 dicembre 1995 la data limite per i pagamenti relativi alle operazioni comprese in tale programma di lotta, pena la perdita del diritto al finanziamento comunitario; considerando che la relazione annuale 1995 sul programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a Madera deve essere presentata alla Commissione e al comitato fitosanitario permanente entro il 31 marzo 1996; considerando il ritardo con cui è stato avviato il programma di lotta, come è stato constatato nella prima riunione del comitato di sorveglianza del programma suddetto, in particolare per quanto riguarda il bilancio; considerando tuttavia la volontà dei servizi ufficiali competenti della regione autonoma di Madera di condurre a buon fine tale programma; considerando che i servizi ufficiali competenti della regione autonoma di Madera hanno chiesto di prorogare la date limite per i pagamenti relativi al programma in questione; considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 95/383/CE è modificata nel modo seguente: 1) all'articolo 5, ultima frase, la data del « 31 dicembre 1995 » è sostituita da quella del « 31 marzo 1996 »; 2) all'allegato II, parte I, capitolo B, sezione II, paragrafo 4, nella prima frase del secondo comma la data del « 31 marzo 1996 » è sostituita da quella del « 30 aprile 1996 ». Articolo 2 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10. (3) GU n. L 231 del 28. 9. 1995, pag. 43.