31996D0078

96/78/CE: Decisione della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/1996 pag. 0039 - 0040


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 1996 che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/78/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 90/427/CEE, la Commissione stabilisce i criteri armonizzati per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici;

considerando che è necessario stabilire i criteri per l'iscrizione di equidi nei libri genealogici a fini riproduttivi;

considerando che l'iscrizione nei libri genealogici è subordinata a precise condizioni di lignaggio e d'identificazione;

considerando che occorre prevedere la possibilità di suddividere i libri genealogici in sezioni e classi, in modo da non escludere taluni tipi di animali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per poter essere iscritti nella sezione principale del libro genealogico della loro razza, gli equidi registrati devono soddisfare i seguenti requisiti:

- discendere da genitori iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza e possedere un'ascendenza stabilita conformemente alle disposizioni di detto libro genealogico;

- essere identificati sotto la madre conformemente alle disposizioni del relativo libro genealogico, le quali devono prescrivere almeno il certificato di monta.

2. In deroga al primo trattino del paragrafo 1, un animale può essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico al fine di partecipare ad un programma di incrocio approvato dall'organizzazione o dall'associazione di allevatori conformemente alle disposizioni del libro genealogico. Il programma d'incrocio deve specificare le razze ammesse a parteciparvi.

Articolo 2

1. Conformemente al punto 3, lettera b) quinto trattino dell'allegato alla decisione 92/353/CEE della Commissione (2), che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati, la sezione principale di un libro genealogico può essere divisa in più classi secondo le caratteristiche degli animali. Possono essere iscritti in una di queste classi soltanto gli equidi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1.

2. Se la sezione principale di un libro genealogico consta di più classi, un animale appartenente ad un altro libro genealogico deve essere iscritto nella classe del libro genealogico di cui soddisfa i criteri.

Articolo 3

1. Un'organizzazione o un'associazione di allevatori detentrice di un libro genealogico può autorizzare l'iscrizione, in una sezione supplementare dello stesso, di un animale non rispondente ai criteri di cui all'articolo 1, a condizione che esso soddisfi i seguenti requisiti:

- essere identificato conformemente alle disposizioni del libro genealogico,

- essere considerata conforme allo standard della razza,

- soddisfare ad un minimo di prestazioni previste dal libro genealogico.

2. L'organizzazione o l'associazione stabilisce le condizioni per l'iscrizione della discendenza di tali animali nella sezione principale del libro genealogico.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

(2) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 63.