31996D0040

96/40/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1995, che sospende la procedura, avviata a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio sugli ostacoli al commercio, relativa alla riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche comunitarie in Tailandia e ai suoi effetti sul commercio comunitario nel settore

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/1996 pag. 0007 - 0008


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1995 che sospende la procedura, avviata a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio sugli ostacoli al commercio, relativa alla riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche comunitarie in Tailandia e ai suoi effetti sul commercio comunitario nel settore (96/40/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, segnatamente di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 365/95 (2), in particolare gli articoli 11 e 14,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

Il 5 giugno 1991, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata, a norma del regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (4), dall'ufficio europeo dell'IFPE (Federazione internazionale dell'industria fonografica), che rappresenta praticamente tutti i produttori di registrazioni fonografiche della Comunità. La denuncia riguardava l'esistenza, in Tailandia, di riproduzioni non autorizzate su vasta scala di registrazioni fonografiche comunitarie, che recano pregiudizio all'industria comunitaria e, in particolare, alle esportazioni di registrazioni fonografiche comunitarie in Tailandia e nei mercati di altri paesi terzi.

Dato che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2641/84, relativi all'esistenza di una pratica commerciale illecita attribuibile alla Tailandia e al pregiudizio che ne deriva, la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), l'apertura di una procedura di riesame relativa alla riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche comunitarie in Tailandia.

Una volta avviata la procedura, la Commissione ha effettuato un esame fattuale e giuridico e, il 20 febbraio 1992, ha presentato una relazione al comitato consultivo istituito a norma del regolamento (CEE) n. 2641/84. Da essa è risultato che, durante il periodo di riferimento, il livello delle riproduzioni non autorizzate di registrazioni fonografiche (repertorio internazionale) aveva raggiunto il 90 %, principalmente perché le autorità tailandesi non avevano applicato con sufficiente rigore la legislazione nazionale in materia di diritti d'autore, recando grave pregiudizio all'industria comunitaria che ha perso vendite sul mercato tailandese (nonché sui mercati di altri paesi terzi). In conseguenza è emerso che la Tailandia era quindi venuta meno all'obbligo, assunto a livello internazionale, di assicurare ai produttori comunitari di registrazioni fonografiche una protezione efficace contro le riproduzioni non autorizzate. Quest'obbligo deriva dall'articolo 4 dell'Atto di Berlino relativo alla convenzione di Berna sulla protezione della proprietà letteraria e del diritto d'autore, cui la Tailandia ha aderito, che impone di applicare il trattamento nazionale.

La Commissione si è consultata con le autorità tailandesi che si sono impegnate, nel settembre 1992, a riportare quanto prima le riproduzioni non autorizzate di registrazioni fonografiche della CE a livelli minimi, con una forte diminuzione già nell'arco di un anno.

Sulla base di questo impegno e del parere favorevole del comitato consultivo, e con riserva di un riesame periodico della situazione, non è apparso opportuno procedere ad alcun passo ulteriore nell'immediato futuro.

Una missione si è recata in Tailandia nel dicembre 1993 per valutare i progressi compiuti. In seguito, la Commissione ha riferito nuovamente al comitato istituito a norma del regolamento (CEE) n. 2641/84. La missione ha riscontrato anzitutto che, nel primo anno, il livello effettivo delle riproduzioni non autorizzate di cassette audio era sceso al 50 % in seguito all'impegno del governo tailandese, il che dimostrava la sua volontà di rispettare detto impegno. Successivamente, però, il ritmo è rallentato e si è cominciato a nutrire preoccupazioni circa l'eventuale ricomparsa di riproduzioni non autorizzate di compact disc (CD). È quindi apparso, con il parere favorevole del comitato consultivo, che era opportuno dare più tempo alla Tailandia perché adottasse e applicasse una nuova legge in materia di diritti d'autore, il cui progetto è già all'esame in sede di commissione parlamentare, contenente disposizioni più efficaci per combattere le riproduzioni non autorizzate.

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che dall'inizio del 1994 non si sono registrati miglioramenti di rilievo per quanto riguarda il livello effettivo delle riproduzioni non autorizzate di registrazioni fonografiche della CE, mentre dal punto di vista legislativo la situazione è molto più promettente. La nuova legge tailandese sui diritti d'autore, entra in vigore il 21 marzo 1995, contiene infatti numerose disposizioni volte a semplificare le procedure avviate contro gli autori di riproduzioni non autorizzate, con un notevole effetto deterrente per i trasgressori potenziali o reali, segnatamente per il notevole aumento delle sanzioni.

Di conseguenza, visto il gran numero di riproduzioni non autorizzate tuttora in circolazione, soprattutto per i CD, e la prospettiva che, grazie ad un'efficace applicazione della nuova legge tailandese, si torni a livelli minimi su base permanente, la Commissione ritiene che, a questo stadio, non sia opportuno né chiudere la procedura né prendere misure di politica commerciale nei confronti della Tailandia. Nondimeno, si dovrà continuare a tenere sotto controllo la situazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, il regolamento (CE) n. 3286/94, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2641/84, si applica alla presente procedura.

L'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 3286/94 prevede la possibilità di sospendere ufficialmente una procedura.

In tal caso, la Commissione ha il compito di garantire la corretta applicazione delle misure prese dal paese terzo in questione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) del regolamento.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94, la presente decisione di sospensione è adottata in conformità con l'articolo 14 del medesimo regolamento. Quest'ultimo prevede, in particolare, che la Commissione adotti una decisione e la comunichi agli Stati membri, e che detta decisione si applichi allo scadere di un termine di dieci giorni qualora entro tale termine nessuno Stato membro abbia deferito la questione al Consiglio.

Va ricordato inoltre che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 3286/94, qualora le misure prese dal paese terzo siano state annullate, sospese o non siano state applicate correttamente oppure la Commissione abbia motivi per crederlo, o infine quando non sia stata soddisfatta una richiesta di informazioni della Commissione, si possono prendere misure di politica commerciale conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento.

È pertanto opportuno sospendere la procedura relativa alla riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche comunitarie in Tailandia. La Commissione dovrebbe comunque continuare a tenere sotto controllo la situazione in modo continuo ed informare regolarmente il comitato consultivo istituito a norma del regolamento (CE) n. 3286/94,

DECIDE:

Articolo 1

La procedura relativa alla riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche comunitarie in Tailandia è sospesa.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71.

(2) GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 3.

(3) GU n. L 252 del 20. 9. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

(5) GU n. C 189 del 20. 7. 1991, pag. 26.