96/6/CE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1995, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada
Gazzetta ufficiale n. L 002 del 04/01/1996 pag. 0024 - 0028
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1995 che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada (I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede) (96/6/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/41/CE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, viste le richieste presentate dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo, considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patata originari del continente americano non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità; considerando che la direttiva 77/93/CEE consente tuttavia di derogare a tale disposizione a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di propagazione di organismi nocivi; considerando che in Grecia, in Italia e in Portogallo la semina e la coltivazione di tuberi-seme di patate di talune varietà dell'America settentrionale atte alla produzione di patate da consumo è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tuberi-seme di patata di queste varietà viene soddisfatto mediante importazioni dal Canada; considerando che con la decisione 93/680/CE (3), modificata da ultimo dalla decisione 95/14/CE (4), la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di « zona esente » subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 30 aprile 1995; che la Commissione ha inoltre stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di « zona esente »; considerando che è noto che il Canada non è ancora completamente esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; considerando che da informazioni fornite dal Canada e ivi raccolte durante le missioni effettuate nel 1994 e nel 1995 risulta che il Canada ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province di New Brunswick e Prince Edward Island; che vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sia risultato pienamente efficace in tali province e che il programma di eradicazione del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sia risultato ampiamente efficace in talune zone di queste province; che nei campioni prelevati dalle patate da semina introdotte conformemente alle decisioni 93/680/CE e 95/14/CE non è stata riscontrata traccia confermata di malattia; che non è stato dimostrato che esistano sufficienti elementi ostativi al corretto funzionamento del summenzionato principio di « zona esente », e quindi per non riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; considerando che comunque dalle ispezioni effettuate nel 1995 dall'Ufficio di ispezione veterinaria e fitosanitaria della Comunità negli Stati membri d'importazione risulta che è opportuno modificare alcune condizioni tecniche al fine di migliorare il sistema per identificare l'origine delle partite importate; considerando che si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme di patata siano originari di zone dichiarate, in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata e dal Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e che siano rispettate talune particolari condizioni tecniche perfezionate; considerando che la Commissione provvederà affinché il Canada trasmetta tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per controllare il funzionamento delle misure di salvaguardia imposte dalle suddette condizioni tecniche, nonché per valutare il funzionamento del sopraccitato principio di « zona esente »; considerando che il rischio di insediamento e di diffusione del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus è elevato nelle regioni freddo-umide; che conseguentemente la deroga non deve applicarsi agli Stati membri particolarmente esposti a tale rischio, vale a dire Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito; che pertanto, tenuto conto delle differenze di condizioni agronomiche ed ecologiche, l'autorizzazione non dev'essere accordata ai citati Stati membri; considerando che vanno quindi autorizzate deroghe per la prossima campagna di commercializzazione di tuberi-seme di patata, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra e di quanto disposto dalla direttiva 66/403/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 95/65/CE (6), e dalla direttiva 70/457/CEE del Consiglio (7), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo sono autorizzati a derogare, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE per quanto attiene all'allegato III, parte A, punto 10 e alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino della medesima direttiva per quanto attiene ai requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.2 e 25.3, in ordine ai tuberi-seme di patate delle varietà Atlantic, Donna, Kennebec, Russet Burbank, Sebago e Shepody originari del Canada. 2. Devono risultare soddisfatte le condizioni seguenti: a) i tuberi-seme debbono essere stati prodotti in appezzamenti situati in zone delle province New Brunswick o Prince Edward Island che « Agriculture Canada » ha ufficialmente dichiarato esenti sia dal viroide dell'affusolamento del tubero di patata, sia del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, e che soddisfino le seguenti condizioni, indipendentemente dal fatto che gli appezzamenti siano coltivati da aziende situate all'interno o all'esterno delle zone in questione: i) le zone devono: - comprendere appezzamenti appartenenti ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate, indipendentemente dal fatto che tali aziende coltivino terreni in affitto situati al di fuori di dette zone, - oppure avere una superficie di almeno 4 km2 ed essere circondate interamente da acqua o da terreni diversi da quelli in cui è stata riscontrata la presenza degli organismi in questione nei tre anni precedenti; ii) tutte le patate prodotte nella zona debbono costituire la prima discendenza diretta di tuberi-seme della categoria « Pre-Elite », « Elite I », « Elite II » o « Elite III », prodotte in aziende che siano qualificate per la produzione di tuberi-seme delle categorie « Pre-Elite » o « Elite I », e che siano aziende ufficiali o aziende ufficialmente designate e controllate a tal fine; iii) la superficie utilizzata per la produzione di patate che non sono definitivamente certificate come tuberi-seme non deve essere superiore a un quinto della superficie utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme; iv) da controlli annuali sistematici e rappresentativi effettuati almeno nei cinque anni precedenti in condizioni adeguate, per l'individuazione della presenza degli organismi di cui trattasi, su tutti i campi di patate situati nella zona e sulle patate in essi raccolte, comprendenti adeguate prove di laboratorio, non devono essere emersi risultati positivi né altri elementi che ostino al riconoscimento di dette zone come esenti dalla malattia; v) devono essere stati adottati provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura per garantire che: - non possano essere introdotte in tali zone patate originarie di zone del Canada diverse da quelle dichiarate esenti dalla malattia o di paesi in cui è nota la presenza degli organismi in questione, - le patate originarie di tali zone e i contenitori, il materiale di imballaggio, i veicoli e le attrezzature di movimentazione, cernita e preparazione ivi utilizzati non possano entrare in contatto con patate originarie di zone diverse da quelle dichiarate esenti dalla malattia o con materiali o attrezzature del tipo sopra indicato utilizzati in queste zone. Questa disposizione si applica anche quando appezzamenti situati all'interno delle zone dichiarate esenti dalla malattia siano coltivati da aziende situate al di fuori di tali zone o quando aziende situate all'interno di tali zone coltivino appezzamenti situati al di fuori delle stesse; b) i tuberi-seme devono essere ufficialmente certificati come tuberi-seme di patata rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria « Foundation »; c) da ogni partita destinata ad essere esportata nella Comunità devono essere ufficialmente prelevati campioni; ciascuna partita può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà e classe, prodotti in un'unica azienda agricola e recanti lo stesso numero di riferimento. I campioni debbono essere esaminati da laboratori ufficiali al fine di individuare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata o del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus: i campioni per l'individuazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata devono essere costituiti da tuberi o da foglie prelevati nell'appezzamento in cui è stata prodotta la partita; per l'individuazione del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, da ogni partita pari o inferiore a 25 t dev'essere prelevato un campione di almeno 200 tuberi; gli esami devono essere effettuati sui campioni interi, applicando i metodi seguenti: - per quanto riguarda il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata: il metodo « Reverse-page », o la procedura di ibridazione c-DNA, e - per quanto riguarda il Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus: almeno il metodo indicato nel programma per l'individuazione e la diagnosi dell'avvizzimento batterico delle patate in partite di tuberi di patata, come stabilito nella direttiva 93/85/CEE del Consiglio (8); d) le partite devono essere tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori di cui alla lettera f); e) il certificato fitosanitario richiesto deve essere compilato separatamente per ciascuna spedizione e soltanto se gli analisti che hanno partecipato agli esami hanno accertato che le prove di cui alla lettera c) non hanno dato motivo di sospettare o permesso di individuare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata o del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus nella partita e che, in particolare, la prova IF ha dato esito negativo. Nel riquadro « Dichiarazione supplementare » dev'essere attestato che le condizioni indicate alle lettere a), b) e c) sono soddisfatte e devono essere precisati il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le partite di tuberi-seme di patata e i numeri delle partite di tuberi certificate, nonché il nome della zona di cui alla lettera a) e dell'azienda di cui alla lettera a), punto ii). Il riquadro « Marchio dei colli » deve recare il numero dei contenitori e il colore che corrisponde in codice a uno specifico importatore nello Stato membro importatore. I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiranno esattamente al certificato in parola sia per la descrizione, sia per la quantità di prodotto; f) prima di introdurre il prodotto nella Comunità, l'importatore notificherà ogni introduzione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili nello Stato membro interessato, e questo stabilimento dovrà poi fornire alla Comunità i dettagli della notificazione, indicando: - la varietà, - la quantità, - la data d'importazione dichiarata, - i nomi e gli indirizzi dei locali degli importatori delle patate, e quelli registrati secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE della Commissione (9). Al momento dell'importazione, l'importatore confermerà le informazioni comunicate nella notifica anticipata di cui sopra; g) le patate possono essere introdotte nella Comunità soltanto se vengono sbarcate in uno dei seguenti porti: - Aveiro, - Genova, - Livorno, - Pireo, - Patrasso, - Porto, - Savona. Su segnalazione degli Stati membri interessati e previa consultazione degli altri Stati membri, la Commissione può modificare l'elenco dei porti di sbarco; h) le ispezioni previste a norma dell'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE sono effettuate dagli organismi ufficiali responsabili ai quali si riferisce la suddetta direttiva. Ferma restando la prima possibilità di controllo di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino della stessa direttiva, la Commissione stabilirà in quale misura la seconda possibilità di controllo di cui allo stesso trattino debba essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c) della direttiva citata. I suddetti organismi ufficiali e, se del caso, gli esperti di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, controllano i locali degli importatori per confermare le informazioni relative alle quantità di patate importate dal Canada, alle etichette recanti il colore in codice e le destinazioni d'impianto presso i luoghi registrati a norma della direttiva 93/50/CEE. Il passaporto delle piante rilasciato per autorizzare il movimento dai locali degli importatori ai luoghi autorizzati di cui alla lettera j) o a quelli registrati secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE recano il colore in codice corrispondente di cui alla lettera e); i) gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri importatori prelevano un campione rappresentativo da ciascuna delle partite non in massa destinate ad essere importate a norma della presente decisione, da sottoporre a esame ufficiale per l'accertamento della presenza del Clabivacter michiganensis ssp. sepedonicus applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; le partite devono essere tenute separate, sotto controllo ufficiale, e non possono essere commercializzate o impiegate finché non sia stato accertato che non è stata sospettata né scoperta la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus in occasione di tali esami; il totale delle partite importate non deve eccedere il quantitativo adeguato per gli esami sopra indicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili a tale scopo; inoltre devono essere tenuti a disposizione degli altri Stati membri dei sottocampioni per ulteriori esami; gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro importatore ai quali fa riferimento la suddetta direttiva comunicano alla Commissione entro il 15 aprile 1996 le informazioni utili ai fini dell'organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati; j) le patate devono essere piantate esclusivamente in località degli Stati membri importatori per le quali è possibile rintracciare nomi e indirizzi; la presente disposizione non si applica nel caso di utilizzatori finali che piantano i tuberi-semi importati o di utilizzatori che vendono unicamente sul mercato locale; k) gli edifici, i contenitori, il materiale di imballaggio, i veicoli e le attrezzature di movimentazione, cernita e preparazione venuti a contatto con i tuberi-seme importati in base alla presente decisione devono essere puliti e disinfettati prima di essere messi a contatto con altre patate; la presente disposizione non si applica nel caso di utilizzatori finali che piantano i tuberi-seme importati o di utilizzatori che vendono unicamente sul mercato locale. Gli organismi ufficiali responsabili ispezionano un'adeguata percentuale dei luoghi di cui alle lettere f) e j) per accertare la conformità alla presente disposizione; l) in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, gli organismi ufficiali responsabili ispezionano un'adeguata proporzione delle piante presso i luoghi registrati secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE o quelli menzionati alla lettera j); m) le patate prodotte con i tuberi-seme introdotti a norma della presente decisione non devono essere certificate come patate da semina e sono destinate unicamente ad essere consumate. Per quanto riguarda i luoghi di cui alla lettera j), le patate prodotte con tali tuberi-seme sono imballate ed etichettate in conformità e recano il numero dei luoghi elencati secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE e l'indicazione dell'origine canadese dei tuberi-seme utilizzati. Tali patate possono circolare all'interno degli Stati membri, previa autorizzazione da parte dei suddetti organismi ufficiali responsabili, tenuto conto dei risultati dell'ispezione di cui alla lettera l). Articolo 2 Anteriormente al 1° giugno 1996 gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri i quantitativi importati in base alla presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i); copia di ciascuno dei certificati fitosanitari deve essere inviata alla Commissione. Articolo 3 L'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 è valida dal 15 dicembre 1995 al 31 marzo 1996. Essa viene revocata anteriormente al 31 marzo 1996 qualora si constati che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono state idonee ad impedire l'introduzione degli organismi nocivi in questione o non sono state rispettate. Essa può altresì essere revocata prima di tale data qualora emergano elementi ostativi al corretto funzionamento del principio di « zona esente » in Canada. Articolo 4 La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 17. (3) GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 75. (4) GU n. L 21 del 28. 1. 1995, pag. 18. (5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. (6) GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 18. (7) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. (8) GU n. L 259 del 18. 10. 1993, pag. 1. (9) GU n. L 205 del 17. 8. 1993, pag. 22.