Risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1995 relativa all'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità
Gazzetta ufficiale n. C 350 del 30/12/1995 pag. 0002 - 0003
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1995 relativa all'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità (95/C 350/02) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129, paragrafo 1, terzo comma, visti gli atti adottati dalla Comunità nel settore della sanità pubblica o che hanno un'incidenza sulla sanità pubblica, considerando che, l'11 novembre 1991, il Consiglio e i ministri della Sanità, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione relativa alle scelte fondamentali nel settore della politica sanitaria, nella quale si sottolineava la necessità che il Consiglio avesse la possibilità di discutere gli aspetti aventi un'incidenza sanitaria di qualsiasi decisione da prendersi sul piano comunitario; considerando che, il 27 maggio 1993, il Consiglio e i ministri della Sanità, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione relativa all'azione futura nel campo della sanità pubblica contenente, in particolare, degli orientamenti volti a garantire che, nei dibattiti e nelle decisioni relativi ad altri settori comunitari, siano presi in debito conto i requisiti in materia di sanità nonché a istituire dei meccanismi adeguati a tal fine; considerando che il 19 novembre 1993 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla politica della sanità pubblica dopo Maastricht, nella quale invitava la Commissione ad assumersi una responsabilità specifica in materia di coordinamento di tutti gli aspetti della politica di sanità pubblica e di procedere all'analisi e alla valutazione dell'incidenza sulla salute di altre politiche; considerando che la Commissione, nella comunicazione del 24 novembre 1993 relativa al quadro d'azione nel campo della salute pubblica, ha sottolineato che, oltre ai rischi per la salute derivanti dalle caratteristiche genetiche, fisiche e mentali dell'individuo, i rischi per la salute derivano dallo stile di vita scelto dal soggetto e dall'ambiente immediatamente circostante, in particolare dall'associazione di condizioni sociali, economiche e culturali che costituiscono il contesto generale della vita delle persone, precisando che i provvedimenti necessari a proteggere la salute degli individui debbono interessare entrambi questi «ambienti»; considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 2 giugno 1994 relativa al quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica, in risposta alla comunicazione della Commissione di cui sopra, ha riconosciuto la necessità di esaminare più dettagliatamente le modalità dell'integrazione nelle altre politiche comunitarie dei requisiti in materia di protezione della salute; considerando che la Commissione, nella sua relazione del 29 maggio 1995 sull'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità, che individua le politiche comunitarie che hanno un rapporto con la sanità e dimostra che la molteplicità delle politiche e disposizioni che hanno un'incidenza sulla salute rende difficile una visione globale e coerente del loro impatto sulla salute del cittadino, insiste sulla necessità di attuare politiche coerenti, equilibrate ed efficaci dal punto di vista sanitario, che devono essere complementari, nell'ambito delle azioni comunitarie, agli interessi sociali ed economici; considerando che l'incidenza di qualsiasi proposta sulla protezione della salute deve essere individuata con sufficiente anticipo, affinché il Consiglio possa tenerne conto all'atto dell'adozione; considerando che l'ampiezza dei problemi sanitari richiede la cooperazione tra gli Stati membri e il coordinamento delle loro politiche e dei loro programmi in materia di protezione della salute, secondo un'impostazione globale, coordinata e intersettoriale, che tenga conto delle differenze e della diversità delle situazioni nella Comunità tra Stati membri e tra ambienti socioeconomici, SI RALLEGRA della comunicazione della Commissione sull'integrazione delle esigenze di protezione della salute nelle politiche comunitarie, che costituisce una tappa importante ai fini della piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 129, RIBADISCE la necessità di garantire il coordinamento, la coerenza e la complementarità di tutte le attività della Comunità aventi una dimensione sanitaria, RIBADISCE che, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute dei cittadini dell'Unione europea, è necessario riuscire principalmente, tramite misure di prevenzione, inclusa la promozione della salute, ad aumentare la speranza di vita e ridurre il numero di decessi prematuri, nonché aumentare il numero di anni di vita privi di malattie, ridurre o limitare le conseguenze negative delle malattie e degli handicap, promuovere stili di vita e ambienti fisici e sociali sani e, in generale, migliorare la qualità della vita, CONSIDERA che, per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi, la Comunità dovrebbe riservare un'attenzione particolare all'incidenza sulla salute dell'azione da essa svolta sulle varie politiche, fra le quali: - politica economica, in particolare fiscale; - politica sociale comprese le questioni relative all'occupazione; - libera circolazione dei beni e delle persone; - politica agricola e in materia di alimentazione; - protezione dei consumatori; - ricerca e sviluppo tecnologico; - ambiente; - trasporti, CONVIENE che siano istituiti meccanismi di informazione e di coordinamento più adeguati che diano al Consiglio la possibilità di essere informato dell'incidenza sulla salute delle proposte di azione comunitarie, al fine di consentirgli di adotare le misure appropriate, INVITA la Commissione: - a garantire una valutazione rapida e trasparente dell'impatto delle politiche comunitarie sulla salute umana; - a segnalare nel suo programma di lavoro annuale tutte le proposte che possono avere un'incidenza sulla protezione della salute; - a elaborare in seguito relazioni annuali sull'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche comunitarie, esaminando, tra l'altro, le iniziative nei settori di cui sopra.