Risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale
Gazzetta ufficiale n. C 327 del 07/12/1995 pag. 0005 - 0005
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1995 relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale (95/C 327/04) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, viste le raccomandazioni volte ad intensificare la cooperazione giudiziaria adottate dai ministri della Giustizia e degli Interni nella riunione di Kolding (Danimarca) il 6 e 7 maggio 1993, viste le priorità delineate dal Consiglio (Giustizia e Affari interni) del 29 e 30 novembre 1993 e il programma di lavoro elaborato dal Consiglio per il 1994, viste le conclusioni del Consiglio (Giustizia e Affari interni) del 30 novembre e 1° dicembre 1994, considerando che la lotta contro la criminalità organizzata internazionale esige che negli Stati membri la sicurezza dei testimoni sia garantita in maniera efficace e concreta nel rispetto della convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, A. Invita gli Stati membri a garantire un'adeguata protezione dei testimoni sulla base dei seguenti orientamenti: 1) ai sensi della presente risoluzione, per «testimone» si intende qualsiasi persona, a prescindere dalla sua situazione giuridica, in possesso di informazioni che l'autorità competente ritiene importanti in un processo penale e tali da mettere in pericolo la persona se questa le rende note; 2) occorre proteggere i testimoni da tutte le forme di minaccia, pressione o intimidazione, dirette o indirette; 3) gli Stati membri devono assicurare una protezione adeguata ed efficace del testimone prima, durante e dopo il processo, ove le autorità competenti ne ravvisino la necessità; 4) tale protezione dovrebbe essere altresì estesa ai genitori, ai figli o, se necessario, agli altri parenti del testimone per evitare qualsiasi forma di pressione indiretta; 5) al momento di instaurare tale protezione, si dovrà valutare, caso per caso, l'opportunità di ottenere l'accordo del testimone e dei suoi congiunti; 6) le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di decidere, d'ufficio o su richiesta del testimone, che il recapito e tutti gli elementi (1) di identificazione dello stesso siano noti soltanto ad esse; 7) in casi particolarmente gravi di minaccia, può essere autorizzato il cambiamento di identità per il testimone e se del caso per le persone della sua cerchia; 8) tra i mezzi di protezione da prendere in considerazione può figurare la possibilità di deporre in luogo diverso da quello in cui si trova la persona inquisita, ricorrendo se necessario a procedimenti audiovisivi e nel rispetto del principio di contraddittorio quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; B. invita gli Stati membri ad agevolare l'assistenza giudiziaria in questo settore, anche in assenza di disposizioni pertinenti nella legislazione dello Stato a cui è stata presentata la richiesta, a meno che l'esecuzione della richiesta di assistenza sia contraria ai principi generali del diritto di tale Stato. Per agevolare il ricorso ai procedimenti audiovisivi è necessario tener conto in particolare dei seguenti elementi: 1) occorre in linea di massima prevedere che la deposizione possa essere raccolta alle condizioni giuridiche e materiali del solo Stato richiedente; 2) se la legislazione dell'uno o dell'altro Stato permette l'audizione del testimone assistito da un legale, tale assistenza dovrebbe essere organizzata sul territorio dello Stato in cui si trova il testimone; 3) le spese di traduzione e di applicazione dei procedimenti audiovisivi dovrebbero essere a carico dello Stato richiedente salvo accordi diversi con lo Stato a cui è stata presentata la richiesta. C. Invita gli Stati membri ad effettuare una valutazione dell'attuazione concreta della presente risoluzione ed incarica gli organi appropriati di riferirgli al più tardi alla fine del 1996. (1) Alcune delegazioni hanno precisato che, secondo la loro interpretazione del testo, il punto A.6 non contempla l'identità medesima della persona.