31995S3055

Decisione n. 3055/95/CECA della Commissione, del 24 dicembre 1995, relativa alle esportazioni nella Comunità europea del carbone e dell' acciaio di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA e originari della Repubblica di Bulgaria

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 30/12/1995 pag. 0017 - 0026


DECISIONE N. 3055/95/CECA DELLA COMMISSIONE

del 24 dicembre 1995

relativa alle esportazioni nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA e originari della Repubblica di Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1) (in seguito denominato «l'accordo interinale») è entrato in vigore il 31 dicembre 1993;

considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria (2), dall'altra, tale accordo ha sostituito l'accordo interinale;

considerando che la situazione relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici originari della Bulgaria è stata sottoposta ad un esame accurato e che, in base alle informazioni pertinenti a loro disposizione, le parti hanno stabilito che una soluzione reciprocamente accettabile è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per un periodo iniziale compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1995;

dopo aver sentito il comitato consultivo e previo parere conforme e unanime del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le disposizioni della raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione (3) relativa alla sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA nel 1995, si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria.

2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1995, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità bulgare.

3. Non è richiesta una licenza d'esportazione per le merci spedite prima del 1° marzo 1995. Si ritiene che la spedizione sia stata effettuata alla data alla quale i prodotti sono stati caricati sul mezzo di trasporto (aeromobile, autoveicolo o nave) utilizzato per l'esportazione.

4. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni statistiche precise, da inviare successivamente alle autorità bulgare, sulle autorizzazioni d'importazione da essi rilasciate riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Gli Stati membri devono comunicare tali informazioni entro tre settimane a decorrere dalla fine del mese al quale si riferiscono.

Articolo 3

Le comunicazioni da effettuare in conformità della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),

- per la Repubblica di Bulgaria, alla missione della Repubblica di Bulgaria presso le Comunità europee e al ministero del Commercio bulgaro.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esa è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1995.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

(2) GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(3) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

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7202 11 20

7202 11 80

7202 99 11

7203 90 00

7204 50 10

7204 50 90

7206 10 00

7206 90 00

7207 11 11

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7207 11 16

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7211 21 00

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7211 30 10

7211 41 10

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7211 49 10

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 21 11

7212 29 11

7212 30 11

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7212 40 91

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7213 31 10

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7213 39 10

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7213 41 00

7213 49 00

7213 50 10

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7214 20 00

7214 30 00

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7214 40 31

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7214 50 10

7214 50 31

7214 50 39

7214 50 90

7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

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7216 33 10

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7216 40 10

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7216 50 10

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7216 50 99

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7218 90 11

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7218 90 19

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7219 13 10

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7219 23 10

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7219 24 10

7219 24 90

7219 31 10

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7219 32 10

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7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 11

7219 90 19

7220 11 00

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7222 10 81

7222 10 89

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7222 40 11

7222 40 19

7222 40 30

7224 10 00

7224 90 01

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7224 90 15

7224 90 31

7224 90 39

7225 10 10

7225 10 91

7225 10 99

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 10

7225 40 30

7225 40 50

7225 40 70

7225 40 90

7225 50 10

7225 50 90

7225 90 10

7226 10 10

7226 10 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 99 20

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

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7227 90 70

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

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7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

ALLEGATO IIa

>RIFERIMENTO A UN FILM>

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

2. N.

3. Anno

4. Categoria di prodotti

5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

6. Paese d'origine

7. Paese di destinazione

8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto

9. Indicazioni complementari

10. Descrizione delle merci - Produttore

11. Codice NC

12. Quantitativo (1)

13. Valore FOB (2)

14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Fatto a., il .

(Firma)(Timbro)

>RIFERIMENTO A UN FILM>

(1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

(2) Nella valuta del contratto di vendita.

ALLEGATO IIb

REPUBBLICA DI BULGARIA ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche a avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi:

- due lettere che identificano il paese d'esportazione: BG;

- due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:

AT: Austria

BE: Belgio

DE: Germania

DK: Danimarca

EL: Grecia

ES: Spagna

FI: Finlandia

FR: Francia

GB: Regno Unito

IE: Irlanda

IT: Italia

LU: Lussemburgo

NL: Paesi Bassi

PT: Portogallo

SE: Svezia;

- un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 5 per 1995;

- un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;

- un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.

3. Le licenze d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate.

4. Ciascuna licenza d'esportazione può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

5. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare una dicitura che precisi che sono state rilasciate a posteriori.

6. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data della licenza originale.

7. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di licenze d'esportazione già rilasciate e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.

8. La Repubblica di Bulgaria intende inserire una descrizione della classificazione dei prodotti (per esempio prima o seconda scelta oppure qualità inferiore alla norma) nel riquadro 10 della licenza d'esportazione.