Decisione n. 3055/95/CECA della Commissione, del 24 dicembre 1995, relativa alle esportazioni nella Comunità europea del carbone e dell' acciaio di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA e originari della Repubblica di Bulgaria
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 30/12/1995 pag. 0017 - 0026
DECISIONE N. 3055/95/CECA DELLA COMMISSIONE del 24 dicembre 1995 relativa alle esportazioni nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA e originari della Repubblica di Bulgaria LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma, considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1) (in seguito denominato «l'accordo interinale») è entrato in vigore il 31 dicembre 1993; considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria (2), dall'altra, tale accordo ha sostituito l'accordo interinale; considerando che la situazione relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici originari della Bulgaria è stata sottoposta ad un esame accurato e che, in base alle informazioni pertinenti a loro disposizione, le parti hanno stabilito che una soluzione reciprocamente accettabile è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per un periodo iniziale compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1995; dopo aver sentito il comitato consultivo e previo parere conforme e unanime del Consiglio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Le disposizioni della raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione (3) relativa alla sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA nel 1995, si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria. 2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1995, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità bulgare. 3. Non è richiesta una licenza d'esportazione per le merci spedite prima del 1° marzo 1995. Si ritiene che la spedizione sia stata effettuata alla data alla quale i prodotti sono stati caricati sul mezzo di trasporto (aeromobile, autoveicolo o nave) utilizzato per l'esportazione. 4. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. Articolo 2 Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni statistiche precise, da inviare successivamente alle autorità bulgare, sulle autorizzazioni d'importazione da essi rilasciate riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Gli Stati membri devono comunicare tali informazioni entro tre settimane a decorrere dalla fine del mese al quale si riferiscono. Articolo 3 Le comunicazioni da effettuare in conformità della presente decisione devono essere inviate: - per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2), - per la Repubblica di Bulgaria, alla missione della Repubblica di Bulgaria presso le Comunità europee e al ministero del Commercio bulgaro. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esa è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1995. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2. (2) GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3. (3) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6. ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I 7201 10 11 7201 10 19 7201 10 30 7201 10 90 7201 20 00 7201 30 10 7201 30 90 7201 40 00 7202 11 20 7202 11 80 7202 99 11 7203 90 00 7204 50 10 7204 50 90 7206 10 00 7206 90 00 7207 11 11 7207 11 14 7207 11 16 7207 12 10 7207 19 11 7207 19 14 7207 19 16 7207 19 31 7207 20 11 7207 20 15 7207 20 17 7207 20 32 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57 7207 20 71 7208 11 00 7208 12 10 7208 12 91 7208 12 95 7208 12 98 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 95 7208 13 98 7208 14 10 7208 14 91 7208 14 99 7208 21 10 7208 21 90 7208 22 10 7208 22 91 7208 22 95 7208 22 98 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 95 7208 23 98 7208 24 10 7208 24 91 7208 24 99 7208 31 00 7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99 7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 35 10 7208 35 90 7208 41 00 7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7208 45 90 7208 90 10 7209 11 00 7209 12 10 7209 12 90 7209 13 10 7209 13 90 7209 14 10 7209 14 90 7209 21 00 7209 22 10 7209 22 90 7209 23 10 7209 23 90 7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99 7209 31 00 7209 32 10 7209 32 90 7209 33 10 7209 33 90 7209 34 10 7209 34 90 7209 41 00 7209 42 10 7209 42 90 7209 43 10 7209 43 90 7209 44 10 7209 44 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 31 10 7210 39 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 60 11 7210 60 19 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39 7211 11 00 7211 12 10 7211 12 90 7211 19 10 7211 19 91 7211 19 99 7211 21 00 7211 22 10 7211 22 90 7211 29 10 7211 29 91 7211 29 99 7211 30 10 7211 41 10 7211 41 91 7211 49 10 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 21 11 7212 29 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7213 10 00 7213 20 00 7213 31 10 7213 31 90 7213 39 10 7213 39 90 7213 41 00 7213 49 00 7213 50 10 7213 50 90 7214 20 00 7214 30 00 7214 40 10 7214 40 31 7214 40 39 7214 40 90 7214 50 10 7214 50 31 7214 50 39 7214 50 90 7214 60 00 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 90 10 7218 10 00 7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19 7218 90 50 7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 11 7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 11 7219 90 19 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 10 11 7222 10 19 7222 10 21 7222 10 29 7222 10 31 7222 10 39 7222 10 81 7222 10 89 7222 30 10 7222 40 11 7222 40 19 7222 40 30 7224 10 00 7224 90 01 7224 90 05 7224 90 08 7224 90 15 7224 90 31 7224 90 39 7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90 7225 50 10 7225 50 90 7225 90 10 7226 10 10 7226 10 30 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 99 20 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 30 7227 90 50 7227 90 70 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 40 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00 ALLEGATO IIa >RIFERIMENTO A UN FILM> LICENZA DI ESPORTAZIONE (prodotti CECA) 1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 2. N. 3. Anno 4. Categoria di prodotti 5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 6. Paese d'origine 7. Paese di destinazione 8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto 9. Indicazioni complementari 10. Descrizione delle merci - Produttore 11. Codice NC 12. Quantitativo (1) 13. Valore FOB (2) 14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE 15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese) >RIFERIMENTO A UN FILM> Fatto a., il . (Firma)(Timbro) >RIFERIMENTO A UN FILM> (1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (2) Nella valuta del contratto di vendita. ALLEGATO IIb REPUBBLICA DI BULGARIA ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO 1. Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche a avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo. 2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi: - due lettere che identificano il paese d'esportazione: BG; - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento: AT: Austria BE: Belgio DE: Germania DK: Danimarca EL: Grecia ES: Spagna FI: Finlandia FR: Francia GB: Regno Unito IE: Irlanda IT: Italia LU: Lussemburgo NL: Paesi Bassi PT: Portogallo SE: Svezia; - un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 5 per 1995; - un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore; - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento. 3. Le licenze d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate. 4. Ciascuna licenza d'esportazione può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione. 5. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare una dicitura che precisi che sono state rilasciate a posteriori. 6. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data della licenza originale. 7. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di licenze d'esportazione già rilasciate e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione. 8. La Repubblica di Bulgaria intende inserire una descrizione della classificazione dei prodotti (per esempio prima o seconda scelta oppure qualità inferiore alla norma) nel riquadro 10 della licenza d'esportazione.