31995R3090

Regolamento (CE) n. 3090/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale

Gazzetta ufficiale n. L 330 del 30/12/1995 pag. 0108 - 0121


REGOLAMENTO (CE) N. 3090/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che stabilisce per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazione Unite sul diritto del mare, che reca principi e norme per la conservazione e la gestione delle risorse vive, all'interno delle zone economiche esclusive degli Stati costieri come pure in alto mare;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, di seguito denominata «convenzione NAFO» è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (3) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979; che la zona di regolamentazione definita consiste nella parte della zona della convenzione che si estende al di là delle regioni nelle quali gli Stati costieri esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca;

considerando che la convenzione NAFO definisce il quadro idoneo per la conservazione e la gestione razionale delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione per pervenire ad una loro utilizzazione ottimale; che a tale scopo le parti contraenti si impegnano a realizzare azioni comuni;

considerando che, in base al parere scientifico disponibile, è opportuno limitare le catture di talune specie in alcune parti della zona di regolamentazione; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per stock o gruppo di stock, la parte disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate e ripartire tra gli Stati membri la parte disponibile per la Comunità;

considerando che, per garantire la conservazione e lo sfruttamento equilibrato delle risorse alieutiche, devono essere definite misure tecniche di conservazione, in particolare per quanto concerne le dimensioni delle maglie, le percentuali delle catture accessorie, le taglie autorizzate dei pesci e le lunghezze equivalenti dei pesci trasformati;

considerando che occorre istituire un sistema di controllo dello sforzo di pesca per garantire una sana gestione dello stock di gamberetti nella zona 3M della NAFO;

considerando che, per garantire la conservazione dello stock di ippoglosso nero della Groenlandia, occorre predisporre la comunicazione dei piani dello sforzo di pesca per questa risorsa;

considerando che, per consentire il controllo delle catture provenienti da risorse della zona di regolamentazione, integrando al tempo stesso le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 (4), è necessario definire alcune misure di controllo specifiche, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione delle catture, la comunicazione delle informazioni, il collocamento delle reti non autorizzate, le informazioni e l'assistenza relative alla conservazione o alla trasformazione del pescato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. I pescherecci che operano nella zona di regolamentazione e che detengono a bordo pesce proveniente da risorse di detta zona svolgono questa attività nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nella convenzione NAFO.

2. Allo scopo di garantire attraverso azioni comuni delle parti contraenti la conservazione e la gestione razionale delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione e quindi la loro utilizzazione ottimale, il presente regolamento stabilisce:

- talune limitazioni delle catture;

- talune misure tecniche di conservazione;

- talune misure internazionali di controllo;

- talune disposizioni sul trattamento e la trasmissione di determinati dati scientifici e statistici.

Articolo 2

Partecipazione comunitaria

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da pesca registrate nei loro porti o battenti la loro bandiera che intendono partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione, almeno trenta giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività o, se del caso, al più tardi il ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

a) nome del peschereccio;

b) numero di immatricolazione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

c) porto d'immatricolazione del peschereccio;

d) nome del proprietario o del noleggiatore;

e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione;

f) principali specie che il peschereccio intende catturare nella zona di regolamentazione;

g) sottozone in cui il peschereccio intende operare.

Articolo 3

Limitazione delle catture

Per il 1996, le catture delle specie menzionate nell'allegato I effettuate da navi da pesca registrate nei porti degli Stati membri o battenti la loro bandiera sono limitate, per le divisioni della zona di regolamentazione contemplate nello stesso allegato, alle quote ivi fissate.

Articolo 4

Misure di gestione dei gamberetti

Nel 1996 la pesca dei gamberetti (Pandalus borealis) nella divisione 3M della zona di regolamentazione è soggetta alle limitazioni e alle condizioni stabilite nell'allegato II.

Articolo 5

Pesca dell'ippoglosso nero

Gli Stati membri informano la Commissione dei rispettivi piani di pesca dei loro pescherecci che svolgono la pesca dell'ippoglosso nero della zona di regolamentazione almeno 30 giorni prima della data in cui prevendono di iniziare detta attività o, se del caso, al più tardi il 20 gennaio 1996. Nel piano di pesca si deve indicare, tra l'altro, il peschereccio o i pescherecci che inizieranno la pesca di questa specie. Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per questa specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 1996, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, la quale deve precisare il numero di pescherecci che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

Gli Stati membri dichiarano alla Commissione, ogni 48 ore, le quantità di ippoglosso nero catturate da loro pescherecci.

Articolo 6

Misure tecniche

1. Dimensione delle maglie delle reti

È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca selettiva delle specie elencate nell'allegato III; tale dimensione è ridotta a 60 mm per la pesca selettiva del calamaro.

Nel caso di reti in fibra poliammidica l'equivalente dimensione minima delle maglie è di 120 mm. I pescherecci che usano tali attrezzi tengono a bordo certificati, rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera, dai quali risulti che le fibre usate per fabbricare le reti sono fatte di poliammide.

I pescherecci che pescano i gamberi (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

2. Attacco di dispositivi alle reti

È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli descritti nell'allegato IV.

I pescherecci che pescano i gamberi (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm.

3. Catture accessorie

Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato I per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca selettiva:

- di una o più delle altre specie elencate nell'allegato I, o

- di una o più specie diverse da quelle elencate nell'allegato I,

non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca selettiva di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato I non devono superare 1 250 kg o il 5 %.

Per i pescherecci che pescano i gamberi (Pandalus borealis), nel caso che la totalità delle catture accessorie di tutte le specie comprese nell'allegato I, superi il 5 % del peso per ogni tiro di rete, i pescherecci cambiano immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori catture accessorie di tali specie.

4. Taglia minima dei pesci

I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato V non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in taluni luoghi di pesca il 10 % del quantitativo totale, il peschereccio deve spostarsi di almeno 5 miglia marine prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente ad una specie per la quale è fissata una taglia minima nell'allegato V e che non raggiunge la lunghezza equivalente stabilita nell'allegato VI è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

Articolo 7

Misure di controllo

1. I comandanti dei pescherecci si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e iscrivono nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato VII del presente regolamento.

A norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri devono altresì comunicare alla Commissione le catture delle specie non contingentate.

2. Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato III, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1. Tuttavia, i pescherecci che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico;

b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

3. I comandanti dei pescherecci battenti bandiera di una Stato membro o registrate nei suoi porti tengono, per le catture delle specie elencate nell'allegato I:

a) un registro di produzione recante, per specie e per prodotto trasformato, la produzione cumulativa; oppure

b) un piano di magazzinaggio, per specie, dei prodotti trasformati recante l'ubicazione dei prodotti nella stiva.

I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

Se un peschereccio comunitario intende avviare la pesca dell'ippoglosso nero, almeno 48 ore prima dell'inizio di tale attività il suo comandante ne dà comunicazione alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave stessa batte la bandiera o presso il quale è registrata, fornendo, ove possibile, una stima delle catture previste. Egli comunica quindi, ogni 48 ore, i quantitativi di ippoglosso nero catturati.

Articolo 8

Dati scientifici e statistici

1. Per ottenere un parere sulle concentrazioni geografiche e stagionali dei giovani di passera canadese e di limanda nella divisione 3LNO della zona di regolamentazione:

a) gli Stati membri forniscono, sulla base dei dati pertinenti registrati nei giornali di bordo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone unitarie di estensione non superiore a 1° di latitudine e a 1° di longitudine;

b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla lettera a) e riepilogati per mese, saranno forniti sia per le catture nominali che per i pesci rigettati in mare.

2. Per valutare le conseguenze delle catture accessorie di merluzzo bianco nella pesca di scorfani e di pleuronettiformi presso il Flemish Cap:

a) oltre alle normali comunicazioni, gli Stati membri forniscono, sulla base dei dati pertinenti registrati nei giornali di bordo ai sensi dall'articolo 7, paragrafo 1, i dati statistici mensili sui quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi catturati nella pesca di scorfani e di pleuronettiformi nella zona suddetta;

b) campionamenti per taglia dei merluzzi bianchi catturati durante la pesca di scorfani e di pleuronettiformi nella zona suddetta saranno forniti separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, assieme a dati sulla profondità per ciascun campione, riepilogati per mese.

3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata ogni giorno almeno un campione statistico significativo. La taglia del pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto nel presente regolamento sono considerati rappresentativi di tutte le catture della specie considerata.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(2) GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.

(3) GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 654/81 (GU n. L 69 del 14. 3. 1981, pag. 1).

(4) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

RINFORZI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO

1. Rinforzo superiore tipo ICNAF

Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti:

a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per la rete vera e propria;

b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco. In mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno quattro maglie dalla maglia iniziale del sacco;

c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza il numero di maglie nelle larghezza della parte di sacco che risulta coperta. Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

2. Rinforzo superiore ad alettoni multipli

Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che:

i) ogni pezza:

a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);

c) non sia più lunga di dieci maglie;

ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

3. Rinforzo superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso materiale ritorto del sacco o di un materiale ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, quelli laterali e quello posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

ALLEGATO V

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VII

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>