31995R2972

Regolamento (CE) n. 2972/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante apertura e modalità di gestione, per il 1996, di un contingente tariffario comunitario dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 22/12/1995 pag. 0033 - 0038


REGOLAMENTO (CE) N. 2972/95 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1995 recante apertura e modalità di gestione, per il 1996, di un contingente tariffario comunitario dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia per periodo di quattro anni, entro il quale il dazio doganale è ridotto al 6 %; che detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione;

considerando che è necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari della Thailandia possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente; che pertanto il rilascio di un titolo di importazione dovrebbe continuare ad essere subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità thailandesi e il cui modello è stato trasmesso alla Commissione;

considerando che le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in causa sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile, per cui è d'uopo attenersi a tale sistema; che è pertanto necessario aprire un contingente per il 1996;

considerando che l'importazione dei prodotti relativi ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, le cui modalità comuni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (5); che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2147/95 (7), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenuto conto del fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo globale per quattro anni con un quantitativo massimo annuo di 5 500 000 tonnellate, è opportuno mantenere in vigore misure atte ad agevolare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di merci eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e la quantità effettivamente importata;

considerando che, ai fini della corretta applicazione dell'accordo, occorre instaurare un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d'esportazione thailandesi nonché della prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, è aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000 tonnellate dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia. Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem.

2. I prodotti suddetti beneficiano del regime previsto dal presente regolamento, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:

a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità, rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, in appresso denominato « titolo d'esportazione », e rispondente ai requisiti prescritti al titolo I del presente regolamento;

b) rispondenti ai requisiti prescritti al titolo II del presente regolamento.

TITOLO I

Titoli d'esportazione

Articolo 2

1. Il titolo d'esportazione è redatto, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.

Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm; l'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari sono stampati e compilati in lingua inglese.

3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

4. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. I titoli d'esportazione emessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se è debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni che vi figurano. Lo « shipped weight » deve essere indicato in cifre e in lettere.

2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

TITOLO II

Titoli d'importazione

Articolo 4

1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo d'esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come « shipped weight ».

2. Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante telescritto, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità thailandesi che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere messi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento, fintantoché non possono essere presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall'articolo 7.

3. In deroga al paragrafo 2, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2 % al massimo i quantitativi coperti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.

Non appena abbia ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità thailandesi chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli di esportazione.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo di importazione complementare per i quantitativi in causa. La domanda di questo titolo non è accompagnata dall'obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 5 del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall'articolo 7, su presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi. Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2972/95 - Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2972/95, artikel 4, stk. 3 - Zusaetzliche Lizenz - Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2972/95 - Óõìðëçñùìáôéêue ðéóôïðïéçôéêue - ¶ñèñï 4 ðáñUEãñáoeïò 3 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 2972/95 - Licence for additional quality, Article 4 (3) of Regulation (EC) No 2972/95 - Certificat complémentaire, règlement (CE) n° 2972/95 article 4 paragraphe 3 - Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2972/95, articolo 4, paragrafo 3 - Aanvullend certificaat - artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2972/95 - Certificado complementar, nº 3 do artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2972/95 - Lisaetodistus, asetus (EY) N :o 2972/95, 4 artiklan 3 kohta - Kompletterande licens, artikel 4.3 i foerordning (EG) nr 2972/95.

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non sia presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di quattro mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa viene incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non abbia potuto essere rilasciato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

4. Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi nei quindici Stati membri.

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 5

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 ECU/t.

Articolo 6

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella 8, la dicitura « Thailandia ».

2. Il titolo d'importazione reca le diciture seguenti, in una o più delle versioni linguistiche sottoindicate:

a) nella casella 24:

- Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) n° 2972/95] - Toldsatsen begraenses til 6 % af vaerdien (Forordning (EF) nr. 2972/95) - Beschraenkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2972/95) - Ôaaëùíaaéáêueò aeáóìueò êáô' áíþôáôï ueñéï 6 % êáô' áîssá [Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2972/95] - Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2972/95) - Droits de douane limités à 6 % ad valorem [Règlement (CE) n° 2972/95] - Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2972/95] - Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2972/95) - Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) nº 2972/95] - Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N :o 2972/95) - Tullsatsen begraensad till 6 % av vaerdet (Foerordning (EG) nr 2972/95).

b) nella casella 20:

- Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación tailandés) - Skibets navn (skibsnavn, der er anfoert i det thailandske eksportcertifikat) - Name des Schiffes (Angabe des in der thailaendischen Ausfuhrbescheinigung eingetragenen Schiffsnamens) - Ïíïìáóssá ôïõ ðëïssïõ (óçìaaéþóôaa ôçí ïíïìáóssá ôïõ ðëïssïõ ðïõ áíáãñUEoeaaôáé óôï ôáúëáíaeéêue ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò) - Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Thai export certificate) - Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais) - Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione thailandese) - Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise uitvoercertificaat) - Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação tailandês) - Laivan nimi (nimi, joka on thaimaalaisessa vientitodistuksessa) - Fartygets namn (namnet paa det fartyg som anges i den thailaendska exportlicensen).

- Número y fecha del certificado de exportación tailandés - Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato - Nummer und Datum der thailaendischen Ausfuhrbescheinigung - Áñéèìueò êáé çìaañïìçíssá ôïõ ôáúëáíaeéêïý ðéóôïðïéçôéêïý aaîáãùãÞò - Serial number and date of the Thai export certicate - Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais - Numero e data del titolo di esportazione thailandese - Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat - Número e data do certificado de exportação tailandês - Thaimaalaisen vientitodistuksen numero ja paeivaemaeaerae - Den thailaendska exportlicensens nummer och datum.

3. Il titolo può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene indicata la cifra « 0 ».

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, dopo che la Commissione abbia informato per telescritto o telefax le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dal presente regolamento sono rispettate.

In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso previa consultazione con le autorità thailandesi, può prendere i provvedimenti opportuni.

2. A richiesta dell'interessato, e previo accordo della Commissione comunicato per telescritto o telefax, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

Articolo 8

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo d'esportazione.

Articolo 9

1. Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telescritto o telefax, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:

- quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, eventualmente con l'indicazione « titolo d'importazione complementare »;

- nome del richiedente;

- numero del titolo d'esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso;

- data di rilascio del titolo d'esportazione;

- quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;

- nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.

2. Al più tardi alla fine del primo semestre del 1997, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telescritto o telefax, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

>RIFERIMENTO A UN FILM>