31995R2964

Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 22/12/1995 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2964/95 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1995 che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'instaurazione di una politica energetica comune è tra gli obiettivi che la Comunità si è prefissa; che spetta alla Commissione proporre le misure da adottare a tal fine;

considerando che la sicurezza dell'approvvigionamento a prezzi stabili costituisce uno degli obiettivi fondamentali di detta politica;

considerando che è auspicabile la trasparenza del mercato;

considerando che, data la situazione dell'approvvigionamento e allo scopo di stabilizzare il mercato comunitario evitando che fluttuazioni anormali sul mercato mondiale abbiano ripercussioni sfavorevoli per quest'ultimo, occorre che gli Stati membri e la Commissione siano informati regolarmente dei costi di approvvigionamento del petrolio greggio;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1893/79 (1) il Consiglio ha instaurato un sistema di registrazione delle importazioni di petrolio greggio nella Comunità;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2592/79 (2) il Consiglio ha stabilito le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79;

considerando che tali regolamenti sono scaduti il 31 dicembre 1991, appare necessario ripristinare le norme che essi avevano introdotto, adeguandole alle condizioni di scambio vigenti sui mercati internazionali del petrolio e agli obiettivi del miglioramento della protezione della qualità dell'ambiente e, per quanto possibile, allineare i requisiti relativi alla notifica con quelli delle amministrazioni nazionali e dell'Agenzia internazionale dell'energia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le persone fisiche e le imprese che effettuano un'importazione di petrolio greggio da paesi terzi o ricevono una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro devono informare lo Stato membro in cui risiedono sugli elementi caratteristici di tali importazioni.

Articolo 2

In base ai dati di cui all'articolo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ad intervalli regolari, le informazioni necessarie per conoscere l'evoluzione reale delle condizioni in cui le importazioni sono state effettuate.

Tali informazioni sono comunicate agli Stati membri.

Articolo 3

I dati e le informazioni raccolte e comunicate in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato.

Tale disposizione non osta alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di sintesi che non contengano indicazioni specifiche sulle imprese.

Articolo 4

1. I dati che tutte le persone o imprese sono tenute a comunicare allo Stato membro in cui risiedono riguardano le importazioni o forniture di petrolio greggio a un dato prezzo.

2. Per importazione, si intende ogni quantità di petrolio greggio che entra nel territorio doganale della Comunità e destinato a fini diversi dal transito. Per forniture si intende ogni quantità di petrolio greggio proveniente da un altro Stato membro e destinato a fini diversi dal transito. Sono escluse le importazioni o le forniture effettuate per conto di società stabilite al di fuori del paese importatore, destinate ad essere raffinate per conto del committente e successivamente esportate totalmente sotto forma di prodotti raffinati.

3. Tuttavia, il petrolio greggio estratto dai fondi marini sui quali uno Stato membro esercita diritti esclusivi ai fini dello sfruttamento non è considerato, al momento dell'ingresso nel territorio doganale della Comunità, oggetto di un'importazione ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 5

Ai fini dell'articolo 1 del presente regolamento, gli elementi che caratterizzano un'importazione di petrolio greggio in uno Stato membro comprendono:

- la designazione del petrolio greggio con indicazione della densità API;

- la quantità espressa in barili;

- il prezzo cif per barile;

- il tenore di zolfo in percentuale.

Articolo 6

I dati di cui agli articoli 4 e 5 sono comunicati allo Stato membro interessato ad intervalli non superiori ad un mese.

Articolo 7

Le informazioni che gli Stati comunicano alla Commissione a norma dell'articolo 2 sono trasmesse entro un mese dalla fine di ogni periodo di un mese di cui all'articolo 6. Tali informazioni risultano, per ogni tipo di petrolio greggio, all'aggregazione dei dati che gli Stati membri ricevono dalle persone e dalle imprese. Per ciascun tipo di petrolio greggio le informazioni comprendono:

- la designazione del petrolio greggio con indicazione della densità media API;

- la quantità espressa in barili;

- il prezzo cif medio;

- il numero di imprese interessate;

- il tenore di zolfo in percentuale.

Articolo 8

1. La Commissione analizza e comunica mensilmente agli Stati membri le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 7.

2. Gli Stati membri e la Commissione si consultano a intervalli regolari, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. Tali consultazioni hanno in particolare per oggetto le comunicazioni della Commissione di cui al paragrafo 1.

Possono tenersi consultazioni con organizzazioni internazionali e con paese terzi che abbiano istituito analoghi sistemi di informazione.

Articolo 9

1. I dati trasmessi in applicazione dell'articolo 4 e le informazioni di cui all'articolo 7 hanno carattere riservato. Ciò non osta tuttavia alla divulgazione di dati in una forma che non permetta di risalire ad indicazioni specifiche sulle singole imprese, i dati devono quindi riguardare almeno tre imprese.

2. Le informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 7 e le comunicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2.

3. Qualora nelle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 la Commissione constati anomalie o incongruenze che non le consentono di conoscere realmente l'evoluzione delle condizioni in cui le importazioni e le forniture sono state realizzate, essa può chiedere agli Stati membri di prendere conoscenza dei dati pertinenti forniti dalle singole imprese nonché dei metodi di calcolo o di valutazione su cui si basa l'aggregazione dei dati.

Articolo 10

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. EGUIAGARAY