Regolamento (CE) n. 2914/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, relativo all'introduzione della sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, originari di alcuni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 305 del 19/12/1995 pag. 0023 - 0032
REGOLAMENTO (CE) N. 2914/95 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995 relativo all'introduzione della sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, originari di alcuni paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), in particolare l'articolo 11, visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 839/65 (3), in particolare l'articolo 9, sentiti i comitati istituiti ai sensi dei regolamenti succitati, considerando che secondo la raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione (4), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/95 (5), le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggette a una sorveglianza comunitaria preventiva; considerando che ai sensi delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti al regime comune applicabile alle importazioni e che, di conseguenza, è necessario che le disposizioni relative alle misure di sorveglianza comunitaria per quanto riguarda i prodotti CECA siano adottate in ottemperanza di quanto stabilito dai regolamenti succitati; considerando che l'industria comunitaria produttrice di prodotti simili o concorrenti, rappresentata in tutti gli Stati membri, ha sottolineato che la sua situazione peggiorerà nel 1996, come dimostrato dalle tendenze degli indicatori economici che seguono: - nel 1995, si prevede che la produzione di acciaio grezzo nella Comunità supererà del 3,0 % i 152 milioni di t prodotti nel 1994; nonostante questo tasso di crescita annuale, è in atto un rallentamento dell'attività nel secondo semestre del 1995. Le prime stime per il 1996 indicano che la crescita della produzione continuerà ad essere lenta; - si prevede che le importazioni nella Comunità originarie dei paesi terzi aumenteranno in media del 30-35 % nel 1995 rispetto ai 11,6 milioni di t del 1994 e che aumenteranno di un ulteriore 10 % nel 1996; - nel 1995 le esportazioni comunitarie probabilmente caleranno del 15-20 % rispetto ai 28,0 milioni di t del 1994, mentre il calo previsto per il 1996 è di un ulteriore 6 %; - i prezzi di alcuni prodotti CECA importati nella Comunità sono, in genere, notevolmente inferiori a quelli dei prodotti comunitari; - l'andamento è simile per quanto riguarda alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CE. Per quanto riguarda i tubi d'acciaio e gli accessori per le saldature testa a testa, la produzione comunitaria probabilmente aumenterà del 2 % nel 1995 rispetto agli 11,3 milioni di t del 1994 e calerà del 3 % nel 1996; si prevede che le esportazioni caleranno del 5 % nel 1995 rispetto ai 5,3 milioni di t nel 1994 per subire un ulteriore calo del 3 % nel 1996; nel 1995 le importazioni probabilmente aumenteranno del 25 % rispetto ai 4,4 milioni di t del 1994 (le importazioni da alcuni paesi terzi aumenteranno probabilmente del 36-37 % nel 1995) e, secondo le stime preliminari, aumenteranno di un ulteriore 10 % nel 1996; i prezzi dei prodotti di alcuni paesi terzi sono del 30-50 % inferiori di quelli dei produttori comunitari; considerando quindi che l'andamento delle importazioni di alcuni prodotti contemplati dai trattati CECA e CE originari di paesi terzi che rientrano nel presente regolamento, minaccia di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari e agli interessi della Comunità e che quindi è necessario che le importazioni di questi prodotti siano sottoposte a sorveglianza comunitaria preventiva per fornire dati statistici che consentano una rapida analisi dell'andamento delle importazioni; considerando che il completamento del mercato interno implica l'uniformazione delle formalità che devono essere espletate dagli importatori comunitari indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci; considerando che l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al presente regolamento dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi; considerando che il documento deve essere vidimato, su semplice domanda da parte dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato periodo senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca diritti all'importazione, che il documento quindi deve essere valido soltanto per il periodo in questione visto che il regime applicabile alle importazioni rimane invariato; considerando che i documenti di vigilanza rilasciati ai fini della sorveglianza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati; considerando che gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della sorveglianza comunitaria nel modo più completo possibile; considerando che il rilascio dei documenti di vigilanza, pur essendo soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, è affidato alle amministrazioni nazionali; considerando che va ricordato che per l'importazione di alcuni prodotti siderurgici originari di paesi terzi è necessario non solo un documento di vigilanza ma anche una licenza d'esportazione rilasciata ai sensi delle disposizioni stabilite nel quadro di un accordo con i paesi terzi in questione e che l'applicazione del presente regolamento non pregiudica queste disposizioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A partire dal 1° gennaio 1996, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CE e CECA, elencati nell'allegato I, originari di paesi terzi diversi dai paesi che appartengono all'EFTA (Associazione europea di libero scambio) o dai paesi che hanno firmato l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), è sottoposta a sorveglianza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94. 2. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (nel testo « Nomenclatura combinata » oppure, in forma abbreviata, « NC »). L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata ai sensi delle disposizioni in vigore nella Comunità. Articolo 2 1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 nella Comunità, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. 2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dall'autorità competente degli Stati membri, gratuitamente, per tutti i quantitativi richiesti, entro cinque giorni dalla data di presentazione della domanda da parte di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. 3. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità elencate nell'allegato II è valido in tutta la Comunità. 4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato III. Nella domanda dell'importatore devono figurare i seguenti dati: a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi numeri di telefono e di telefax ed eventuale numero d'identificazione utilizzato dall'autorità nazionale competente) e numero di registrazione IVA, se del caso; b) se applicabile, nome e indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi numeri di telefono e di telefax); c) nome e indirizzo completo dell'esportatore; d) designazione precisa delle merci, compresi - denominazione commerciale, - codice della nomenclatura combinata (NC), - paese d'origine, - paese di provenienza; e) il peso netto (kg) e la quantità dell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata; f) il valore Cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata; g) stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione (1); h) il periodo e il luogo di sdogamento previsti; i) un richiamo qualora la domanda riguardi un contratto per il quale è già stata presentata una precedente domanda; j) la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole: « Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità ». L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dallo stabilimento produttore. 5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo per il periodo durante il quale le disposizioni relative alla liberalizzazione delle importazioni sono in vigore per quanto riguarda le transazioni in questione. Senza pregiudicare le possibili modifiche del regime applicabile alle importazioni in vigore, o le decisioni adottate nel quadro di un accordo o la gestione di una quota: - ai sensi del presente regolamento, il periodo di validità del documento di vigilanza è di quattro mesi; - i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo uguale. Articolo 3 1. Qualora il prezzo unitario secondo il quale è effettuata la transazione, superi quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % o il valore totale o la quantità dei prodotti destinati a essere importati superino il valore o la quantità indicati nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non ne risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione. 2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno, carattere riservato. Essi sono noti unicamente alle autorità competenti ed al richiedente. Articolo 4 1. Entro i primi dieci giorni di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i quantitativi e i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza nel mese precedente; b) i dati relativi alle importazioni nel mese che precede il mese di cui alla lettera a). I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, codice NC e per paese. Essi saranno comunicati per via elettronica sul modulo destinato a tal fine. 2. Gli Stati membri indicano le anomalie o le frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano su quale base hanno rifiutato di concedere un documento di vigilanza. Articolo 5 Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2). Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente ALLEGATO I SORVEGLIANZA PREVENTIVA 1996 >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTAENDIGEN BEHOERDEN DER MITGLIEDSTAATEN AEÉAAÕÈÕÍÓAAÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ AAÊAEÏÓÇÓ ÁAEAAÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌAAËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA OEVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services des licences Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32 2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel Fax: (32 2) 230 83 22 DANMARK Erhvervfremme Styrelsen Soendergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax: (45) 87 20 40 77 DEUTSCHLAND Bundesamt fuer Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 5171 D-65762 Eschborn 1 Fax: 49 (61 96) 40 42 12 AAËËÁAEÁ Õðïõñãaassï AAèíéêÞò Ïéêïíïìssáò ÃaaíéêÞ Ãñáììáôaassá AE.Ï.Ó AEéaaýèõíóç AEéáaeéêáóéþí AAîùôaañéêïý AAìðïñssïõ ÊïñíUEñïõ 1 GR-105 63 ÁèÞíá ÔÝëaaoeáî: (301)328 60 29/328 60 59/328 60 39 ESPAÑA Ministerio de Comercio y Turismo Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E-28046 Madrid Fax: (341) 563 18 23/349 38 31 FRANCE SERIBE 3-5, rue Barbet-de-Jouy F-75357 Paris 07 SP Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69 IRELAND Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353 1) 676 61 54 ITALIA Ministero per il Commercio estero D.G. Import-export, Divisione V Viale Boston I-00144 Roma Telefax: 39 6-59 93 26 36 / 59 93 26 37 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38 NEDERLAND Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax (31-50) 526 06 98 OESTERREICH Bundesministerium fuer wirtschaftliche Angelegenheiten Aussenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstrasse 55-57 A-1030 Wien Fax: 43-1-715 83 47 PORTUGAL Direcção-Geral do Comércio Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa Telefax: (351-1) 793 22 10 SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Telekopio: + 358 0 614 2852 SVERIGE Kommerskollegium Box 1209 S-111 82 Stockholm Fax: + 46-8-20 03 24 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland UK-TS23 2NF Fax: (44 1642) 533 557 ALLEGATO III >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> > RIFERIMENTO A UN FILM>