31995R2819

Regolamento (CE) n. 2819/95 del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 07/12/1995 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 2819/95 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (4), ha instaurato delle misure di risanamento strutturale nel settore della navigazione interna mediante la previsione di azioni di demolizione coordinate a livello comunitario;

considerando che il processo di riduzione dell'eccedenza strutturale di capacità e di ristrutturazione della flotta è scaglionato nel tempo; che, a causa della difficile situazione economica del settore, è presentato ai fondi di demolizione un numero crescente di nuove richieste di premi di demolizione, mentre le risorse finanziarie per soddisfare tali richieste sono limitate e che, per questo motivo, ulteriori mezzi finanziari potrebbero essere messi temporaneamente a disposizione di tali fondi da parte degli Stati membri; che tali contribuiti possono essere completati da un finanziamento comunitario per l'anno 1995;

considerando che sono stati iscritti e impegnati degli stanziamenti nel bilancio generale delle Comunità europee per il 1995 per l'azione di risanamento strutturale nel settore della navigazione interna e che occorre potenziare l'azione di demolizione in corso; che, pertanto, è opportuno destinare tali stanziamenti alla demolizione delle navi iscritte nella lista di attesa di cui all'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (5);

considerando che la solidarietà finanziaria prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1101/89 deve intervenire anche per le risorse e spese dei fondi;

considerando che spetta alla Commissione garantire il coordinamento tra i fondi di demolizione al fine di promuovere un'applicazione uniforme del regolamento (CEE) n. 1101/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1101/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Ciascun fondo è alimentato:

- dai contributi di cui all'articolo 4;

- dai contributi speciali di cui all'articolo 8;

- dai mezzi finanziari che potrebbero essere messi a disposizione dagli Stati membri interessati nel quadro di un'azione di demolizione organizzata a livello comunitario, in base a modalità armonizzate da stabilirsi;

- dai contributi comunitari di cui all'articolo 4 bis. »

2) Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 4 bis 1. Per l'anno 1995 i fondi di cui all'articolo 3 possono essere alimentati da contributi finanziari della Comunità.

2. Per l'anno 1995, gli importi iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee sono ripartiti dalla Commissione in funzione degli obiettivi da conseguire e in base ai diversi tipi e categorie di navi e sono attribuiti ai fondi in base alle richieste di premi di demolizione validamente iscritte nella lista di attesa comune. »

3) All'articolo 5, paragrafo 2, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

« Essa interviene per tutte le spese e tutte le risorse dei fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per garantire, nell'azione di demolizione, la parità di trattamento per tutti i trasportatori soggetti al presente regolamento, indipendentemente dal fondo da cui la nave dipende. »

4) All'articolo 10, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La Commissione controlla che i fondi di demolizione applichino le disposizioni del presente regolamento in maniera uniforme e garantisce il coordinamento tra i fondi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente J. A. GRIÑÁN