Regolamento (CE) n. 2810/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, relativo alla classificazione tariffaria delle carcasse e mezzene di suino e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 06/12/1995 pag. 0024 - 0025
REGOLAMENTO (CE) N. 2810/95 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1995 relativo alla classificazione tariffaria delle carcasse e mezzene di suino e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, considerando che si è constatato che la classificazione delle carcasse o mezze di suino presenta problemi connessi al fatto che la definizione della separazione della carcassa intera in mezzene, contenuta nella nomenclatura tariffaria e statistica istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2588/95 della Commissione (4), non corrisponde esattamente alle pratiche seguite sia dal punto di vista tecnico che commerciale; che è necessario adattare tale definizione per garantire l'applicazione uniforme dei dazi della tariffa doganale comune nel settore delle carni suine; considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2759/75, le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune si applicano per i prodotti oggetto dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle carni suine; considerando che, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la nomenclatura tariffaria di cui allo stesso regolamento figura nella nomenclatura combinata; che è quindi necessario modificare quest'ultima; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini dell'applicazione dei dazi doganali nel settore delle carni suine si considerano: « carcasse intere o mezzene », ai sensi dei codici NC 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle. Articolo 2 La nota complementare 2.A, lettera a) del capitolo 2 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita dal testo seguente: « 2.A. Sono considerati come: a) "carcasse intere o mezzene ", ai sensi dei codici NC 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cerivcale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione