Regolamento (CE) n. 2778/95 della Commissione, del 30 novembre 1995, recante deroga al regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine, per quanto riguarda la presentazione delle domande di premio in Svezia per l' anno civile 1995
Gazzetta ufficiale n. L 288 del 01/12/1995 pag. 0047 - 0047
REGOLAMENTO (CE) N. 2778/95 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1995 recante deroga al regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine, per quanto riguarda la presentazione delle domande di premio in Svezia per l'anno civile 1995 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (2), in particolare l'articolo 4b, paragrafo 3 bis e l'articolo 4d, paragrafo 1 bis, considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1850/95 (4) prevede, all'articolo 9, che per poter fruire del premio speciale concesso al momento della macellazione, il produttore presenta, prima di inoltrare la prima domanda di premio per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione; che all'articolo 24, paragrafo 2, lo stesso regolamento prevede altresì che le domande di premio per le vacche nutrici possono essere presentate nell'arco di un periodo di sei mesi nel corso di un anno civile; che alcuni produttori svedesi, non essendo bene a conoscenza delle norme suddette data la loro recente appartenenza all'Unione europea, hanno presentato domande di premio speciale senza prima aver presentato una dichiarazione di partecipazione, oppure hanno confuso la domanda di diritto al premio per le vacche nutrici con la vera e propria domanda di premio e pertanto non hanno presentato domande di premio al termine del periodo di sei mesi suddetto; considerando che è necessario ammettere deroghe agli articoli 9 e 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3886/92, in via transitoria per l'anno 1995, per evitare che i produttori svedesi suddetti subiscano perdite sproporzionate rispetto all'omissione commessa; considerando che per permettere a tali produttori di farsi parte diligente in tempo, è necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3886/92, per l'anno civile 1995 la dichiarazione di partecipazione può essere presentata dai produttori svedesi dopo la presentazione della domanda di premio speciale, ma comunque entro il 31 dicembre 1995. In tal caso, la Svezia prenderà i provvedimenti necessari per evitare abusi. Articolo 2 In deroga all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3886/92, per quanto riguarda le domande di premio per le vacche nutrici, la Svezia può stabilire un nuovo periodo di presentazione delle domande per il 1995, oltre al periodo globale di sei mesi. In tal caso, la Svezia intensificherà le misure di controllo per evitare che lo stesso animale benefici due volte del premio. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione