Regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione, del 30 novembre 1995, che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale
Gazzetta ufficiale n. L 288 del 01/12/1995 pag. 0035 - 0036
REGOLAMENTO (CE) N. 2772/95 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1995 che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), visto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di taluni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, che sino al 31 gennaio 1995 veniva applicato ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo; considerando che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu degli importi in questione sono stati stabiliti secondo le norme previste all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93; considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, al fine di evitare confusioni ed agevolare l'applicazione della politica agraria comune, è opportuno sostituire i valori in ecu degli importi di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che sono applicabili almeno a partire: - dal 1° gennaio 1996, per gli importi che non sono connessi ad una campagna di commercializzazione; - dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996, nel caso dei prezzi o degli importi per cui tale campagna ha inizio nel gennaio 1996; - dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/96 negli altri casi, e che figurano negli atti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A seguito dell'adeguamento di taluni importi in ecu di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995 a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il citato regolamento (CEE) n. 2078/92 è modificato conformemente all'articolo 2. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 2078/92 è modificato come segue: 1) All'articolo 4, paragrafo 2 l'importo di 150 ECU è sostituito da 181,1 ECU; gli importi di 250 ECU sono sostituiti da 301,9 ECU; l'importo di 100 ECU è sostituito da 120,8 ECU; l'importo di 400 ECU è sostituito da 483,0 ECU; l'importo di 1 000 ECU è sostituito da 1 208 ECU; l'importo di 700 ECU è sostituito da 845,3 ECU e l'importo di 600 ECU è sostituito da 724,5 ECU. 2) All'articolo 4, paragrafo 3 l'importo di 350 ECU è sostituito da 422,6 ECU. 3) All'articolo 6, paragrafo 1 l'importo di 2 500 ECU è sostituito da 3 019 ECU. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica, per ciascuno degli importi considerati, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione