31995R2750

Regolamento (CE) n. 2750/95 della Commissione, del 29 novembre 1995, recante modifica del regolamento (CE) n. 2305/95 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia e la Lituania, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 30/11/1995 pag. 0019 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 2750/95 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 2305/95 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia e la Lituania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (3), in particolare l'articolo 22,

considerando che, in data 18 luglio 1994, è stato firmato l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (4), il quale prevede la liberalizzazione del commercio ed istituisce misure di accompagnamento; che, per motivi d'ordine amministrativo, il contingente per l'Estonia non ha potuto essere incorporato nel regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia e la Lituania, dall'altra (5); che occorre pertanto stabilire, specificamente per l'Estonia, modalità d'applicazione del regime d'importazione riguardante taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che il suddetto accordo sulla liberalizzazione degli scambi prevede una riduzione del 60 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune per l'importazione di prodotti a base di carni della specie suina domestica, limitatamente a determinati quantitativi; che, per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno ripartire tali quantitativi su vari periodi dell'anno; che, per dare agli operatori la possibilità di beneficiare dei quantitativi previsti per l'Estonia nel 1995, è necessario rendere disponibile la totalità di detti quantitativi nel dicembre 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2305/95 è modificato come in appresso indicato:

1) Il titolo va letto come segue:

« Regolamento che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da un lato, la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altro ».

2) All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 18, 19, 20, 21 e 22 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3 degli accordi sul libero scambio tra la Comunità nonché rispettivamente la Lituania e la Lettonia, oppure dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3 dell'accordo sul libero scambio tra la Comunità e l'Estonia, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. »

3) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2 I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati, per ciascun periodo specificato nell'allegato I, nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo;

- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre;

- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Tuttavia, per il 1995, tali quantitativi sono ripartiti come segue:

- 100 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre per la Lettonia e la Lituania;

- 100 % nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre per l'Estonia. »

4) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995, le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni del mese d'ottobre per la Lettonia e la Lituania e nei primi dieci giorni del mese di dicembre per l'Estonia. »

5) L'allegato I del presente regolamento è inserito come punto C nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2305/95 e l'allegato II del presente regolamento sostituisce l'allegato II del regolamento (CE) n. 2305/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

« C. PRODOTTI ORIGINARI DELL'ESTONIA Riduzione del 60 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune >SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

« ALLEGATO II Applicazione del regolamento (CE) n. 2305/95

STATI BALTICI

>INIZIO DI UN GRAFICO>

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - Settore carni suine Domanda di titoli d'importazione con dazio doganale ridotto Data: Periodo: Stato membro: Speditore: Responsabile a cui rivolgersi: Telefono: Telefax: Destinatario: DG VI/D/3 - telefax: (32 2) 296 62 79 o 296 12 27 Numero del gruppo Quantitativo richiesto (t) 18 19 20 21 22 » >FINE DI UN GRAFICO>