31995R2737

Regolamento (CE) n. 2737/95 della Commissione, del 27 novembre 1995, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell' eglefino, del merlano, della passera di mare, della sogliola, della rana pescatrice, dello spratto e del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 285 del 29/11/1995 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 2737/95 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1995 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, della passera di mare, della sogliola, della rana pescatrice, dello spratto e del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3362/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1995 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (2), modificato dal regolamento (CE) n. 746/95 (3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco, di eglefino, di merlano, di passere di mare, di sogliola, di rana pescatrice, di spratto e di merluzzo carbonaro per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che i contingenti di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a, VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1. (zone CE), di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zone CE), di merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a, VII a e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a e VII h, j, k, di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zone CE), VII a, VII h, j, k e VIII a, b, di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV e VII, di spratto nelle acque della divisione CIEM VII d, e, e di merluzzo carbonaro nelle acque delle isole Faeroeer, attribuiti ai Paesi Bassi per il 1995, sono esauriti avendone gli stessi effettuato scambi; che i Paesi Bassi per il 1995, sono esauriti avendone gli stessi effettuato scambi; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di queste popolazioni a partire dal 1° gennaio 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che i contingenti di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a, VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1. (zone CE), di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zone CE), di merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a, VII a e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a, VII h, j, k, di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zone CE), VII a, VII h, j, k e VIII a, b, di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV e VII, di spratto nelle acque della divisione CIEM VII d, e, e di merluzzo carbonaro nelle acque delle isole Faeroeer, attribuiti ai Paesi Bassi per il 1995, siano esauriti.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a, VII b, c, d, e, f, j, k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (zone CE), dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zone CE), del merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a, VII a e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a e VII h, j, k, della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zone CE), VII a, VII h, j, k e VIII a, b, della rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV e VII, dello spratto delle acque della divisione CIEM VII d, e, e del merluzzo carbonaro nelle acque delle isole Faeroeer eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1995.

Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione