31995R2735

REGOLAMENTO (CE) N. 2735/95 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1995 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 285 del 29/11/1995 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 2735/95 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1995 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1878/95 della Commissione (3) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è stato ancora concluso e che la Commissione ha comunicato alla Missione cinese presso le Comunità europee, in assenza di collaborazione da parte dei produttori/degli esportatori del paese esportatore, l'intenzione di proporre la proroga della validità dal dazio antidumping per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che la Missione cinese presso le Comunità europee non ha fatto obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese, istituito con il regolamento (CE) n. 1878/95 della Commissione, è prorogata per un periodo di due mesi e scade il 30 gennaio 1996. L'applicazione del dazio cessa qualora prima di tale data il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento sia chiuso a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA